
LEGGE 30 luglio 2025, n. 109
G.U.R.I. 1 agosto 2025, n. 177
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 luglio 2025
MATTARELLA
MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri
BERNINI, Ministro dell'università e della ricerca
VALDITARA, Ministro dell'istruzione e del merito
SCHILLACI, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2025, N. 90
Al capo I, la partizione Sezione I è soppressa.
All'articolo 1:
al comma 1:
l'alinea è sostituito dal seguente: «All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 5 è sostituito dal seguente:»;
al capoverso 5, secondo periodo, la parola: «enti» è sostituita dalla seguente: «Enti» e le parole: «dell'università e ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'università e della ricerca»;
al comma 2, la parola: «finalità» è sostituita dalla seguente: «disposizioni»;
al comma 3, alle parole: «mediante corrispondente», ovunque ricorrono, è premesso il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «fondo», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Fondo»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:
"591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024"».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. Con riferimento alle immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 4, comma 2-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, le parole: "dei concorsi di cui al secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106".
1-quater. Al fine di garantire la continuità delle attività degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "purchè conseguite entro l'anno accademico 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: "purchè l'immatricolazione ai relativi corsi sia avvenuta entro l'anno accademico 2018/ 2019";
b) al terzo periodo, le parole: "i titoli" sono sostituite dalle seguenti: "gli ulteriori titoli" e le parole: "non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre l'anno scolastico o accademico 2021/2022".
1-quinquies. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori, è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito».
Nella sezione I del capo II, dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 2-bis (Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione). - 1. Al fine di assicurare l'integrazione dei componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2025/2026, all'articolo 2, comma 5, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, dopo la parola: "tre" sono inserite le seguenti: ", di cui uno in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di disabilità," e le parole: "su designazione del" sono sostituite dalle seguenti: "tra quelli proposti dal".
Art. 2-ter (Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore a decorrere dall'anno scolastico e accademico 2025/2026). - 1. Al fine di rafforzare la tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, all'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo le parole: "per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2024/2025" sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5,01 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, in 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, in 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, in 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, in 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, in 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, in 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e in 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:
a) quanto a un milione di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 4,01 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, mediante riduzione di 5,73 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
c) quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2026, 10,45 milioni di euro per l'anno 2027, 10,77 milioni di euro per l'anno 2028, 11,09 milioni di euro per l'anno 2029, 11,44 milioni di euro per l'anno 2030, 11,82 milioni di euro per l'anno 2031, 12,20 milioni di euro per l'anno 2032, 12,61 milioni di euro per l'anno 2033 e 13,03 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «entro l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025» e dopo le parole: «comma 937,» è inserita la seguente: «della»;
al comma 2:
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «al secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «all'alinea, secondo periodo, le parole: "sono richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "è richiesta" e»;
il numero 2) è sostituito dai seguenti:
«2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) prova scritta";
3) le lettere c) e d) sono abrogate»;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo periodo, la parola: "citato" è soppressa»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti, all'articolo 64, comma 6-ter.1, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: ", 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".
5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera b), capoverso 189, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire, nell'ambito dell'economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, l'importo di 150 milioni di euro assegnato al Ministero dell'università e della ricerca con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 48 del 27 luglio 2021 è riassegnato, a valere sulla quota di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 imputata programmaticamente al predetto Ministero ai sensi della delibera del CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024, nell'ambito dell'Accordo per la coesione di competenza, per il perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "RicercaSud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027", istituito in attuazione dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45). - 1. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge 5 giugno 2025, n. 79. Le borse di studio conferite prima di tale data conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole: «supporto alle stesse» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, dopo le parole: «non dirigente» il segno di interpunzione «,» è soppresso e le parole: «aziende ospedaliere universitarie di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «aziende di cui al comma 1».
Al capo III, la partizione Sezione I è soppressa.