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MINISTERO DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 4 agosto 2025, n. 4

G.U.R.I. 4 agosto 2025, n. 179

Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana. Zona di riduzione della densità di cinghiale e modifiche all'ordinanza commissariale n. 3/2025. (Ordinanza n. 4/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» che all'art. 2, comma 1, prevede la nomina di un Commissario straordinario per la peste suina africana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024 recante nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, incarico prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2025;

Visto il Piano strategico di eradicazione e controllo della PSA nel cluster del nord-ovest, diramato con nota del Commissario straordinario del 9 luglio 2025 con prot. n. 667;

Visto il decreto 12 dicembre 2024 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nell'anno 2025 nei giorni festivi ed in altri giorni particolari, per i veicoli di massa superiore a 7,5 tonnellate;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e stabilisce e riporta l'elenco delle zone soggette a restrizione;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 luglio 2022;

Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;

Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la peste suina africana in Italia per il 2025-2027, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonchè il Manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici rev. 5 del 2025 e il Manuale operativo delle pesti suine nei suini detenuti rev. 5 del 2025;

Visto il Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto ai sensi della legge 10 agosto 2023, n. 112, art. 29, di cui alla presa d'atto della Conferenza Stato-regioni resa nella seduta del 6 settembre 2023 (Rep. atti n. 200/CSR del 6 settembre 2023);

Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);

Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Visti i resoconti delle riunioni del gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;

Vista la legge 12 luglio 2024, n. 101 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonchè per le imprese di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° luglio 2023, n. 152;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 3/2025;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9/2022 il Commissario straordinario alla PSA, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica della peste suina africana in Italia richiede la prosecuzione dell'applicazione della strategia di contrasto alla diffusione della malattia, nonchè la sua rimodulazione, anche coerentemente con le azioni contenute nella «Road map» concordata con gli uffici della DG-Sante della Commissione europea;

Ritenuto pertanto necessario e urgente rimodulare alcune misure contenute nell'ordinanza commissariale n. 3/2025 con particolare riferimento alle attività da porre in essere nella zona di riduzione di densità del cinghiale di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2025;

Dispone:

Art. 1

Zona di riduzione della densità del cinghiale

1. Ad eccezione delle porzioni di territorio in restrizione ai sensi del regolamento (UE) 2023/504, nelle unità di gestione (UDG) e, laddove non sono presenti UDG, nei comuni che ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale di cui all'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 3/2025, in deroga all'art. 18 della legge n. 157/1992 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026. Le UDG e i comuni di cui al presente comma sono riportati nell'allegato 1 alla presente ordinanza. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario straordinario eventuali modifiche delle suddette zone entro il 25 agosto 2025.

2. Le regioni e le provincie autonome possono concordare con il Commissario straordinario specifiche modalità di applicazione di quanto previsto al comma 1 sulla base di particolari esigenze o caratteristiche territoriali.

Art. 2

Target di abbattimento

1. Le regioni e le province autonome i cui territori ricadono nella zona di riduzione della densità del cinghiale individuano per ciascuna UDG di cui all'allegato 1 i target di abbattimento che devono corrispondere ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente. Laddove la zonizzazione corrisponde ai confini amministrativi dei comuni e nelle aree protette il target di depopolamento corrisponde ad una densità obiettivo zero.

2. I target di abbattimento possono essere raggiunti anche attraverso il controllo faunistico ai sensi della legge n. 157/1992.

3. Le regioni e le province autonome comunicano al Commissario straordinario i target di abbattimento individuati per ciascun territorio entro il 25 agosto 2025.

Art. 3

Campionamento

1. Tenuto conto che la zona di riduzione della densità non ricade nelle zone di restrizione le modalità operative descritte nell'allegato I dell'ordinanza n. 3/2025 non sono obbligatorie. Tuttavia i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e\o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test.

2. L'autorità competente locale può autorizzare cacciatori formati dalla stessa ad effettuare i campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni.

3. I campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati nel sistema informativo SINVSA attraverso la compilazione delle relative schede di campionamento oppure attraverso le modalità indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19 marzo 2024.

Art. 4

Modifica ordinanza n. 3/2025

1. Il comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle zone soggette a restrizione I di cui al regolamento di esecuzione 2023/594, non ricadenti nella Zona CEV, è vietata l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica. Il depopolamento in tale zona deve mirare ad abbattere il 150% dei cinghiali abbattuti negli anni precedenti. Sono autorizzate le forme di controllo faunistico del cinghiale che prevedono l'utilizzo di trappole, il tiro selettivo, inclusa la cerca con veicolo, girata con un massimo di 3 cani e 15 persone. Altre forme di controllo potranno essere autorizzate dal Commissario straordinario sentito il GOE sulla base della disponibilità dei dati di sorveglianza e della valutazione della situazione epidemiologica.

I capi abbattuti in attività venatoria e di controllo, nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 della presente ordinanza, possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA e agli altri test previsti dalla norma. L'ACL può autorizzare cacciatori formati ad effettuare i campionamenti previa applicazione della procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto delle misure di biosicurezza dell'allegato 1, della tracciabilità dei campioni e dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari. Indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato, sono autorizzate forme di controllo faunistico del cinghiale ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992

2. Il comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3/2025 è sostituito dal seguente:

«3. Le attività di controllo faunistico di cui al presente articolo sono coordinate dal Commissario straordinario e sono svolte da: ditte specializzate appositamente incaricate, polizia provinciale, operatori abilitati al controllo faunistico residenti questi ultimi nelle rispettive zone soggette a restrizione e altre figure appositamente individuate e autorizzate dal Commissario straordinario alla PSA. Nella zona soggetta a restrizione 1 possono prendere parte alle azioni di depopolamento anche operatori con residenza venatoria nella zona ma residenza anagrafica altrove purchè in zona indenne. Tutto il personale che svolge attività di depopolamento nelle zone soggette a restrizione e Zona CEV, deve possedere apposita formazione in materia di biosicurezza nella gestione dei cinghiali selvatici tenuta dall'ACL. Gli operatori che prendono parte a tali attività nelle zone soggette a restrizione II e III non possono svolgere attività venatoria al cinghiale nelle zone soggette a restrizione I, nella Zona CEV e nelle zone indenni. L'attività di abbattimento dei cinghiali selvatici può essere attuata anche con il metodo alla «cerca» con veicolo, anche notturna con l'utilizzo di dispositivi per la ricerca e ottiche di mira adatti alla visione notturna (a imaging termico, a infrarossi o a intensificazione di luce) o fari, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purchè fermo e tale da consentire all'operatore una postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. L'ACL assicura che tale attività avvenga nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1.»

3. Il comma 7 dell'art. 16 dell'ordinanza n. 3/2025 è sostituita dal seguente:

«7. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone soggette a restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modificazioni ed integrazioni e nella Zona CEV, al fine di consentire ai reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi reparti territoriali del CUFAA, secondo modalità da definirsi, i seguenti dati:

a) programmazione settimanale di ogni attività venatoria e di controllo faunistico sul cinghiale, ove autorizzata, comprendente le modalità operative e il personale coinvolto. Ove presenti sistemi di comunicazione in tempo reale tra le diverse figure coinvolte non è necessaria la programmazione;

b) rendicontazione settimanale delle attività di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo.».

La presente ordinanza si applica a decorrere dal 4 agosto 2025 e fino al 28 marzo 2026 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2025

Il Commissario straordinario: FILIPPINI