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LEGGE 1 agosto 2025, n. 113

G.U.R.I. 5 agosto 2025, n. 180

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi. 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

URSO, Ministro delle imprese e del made in Italy

CALDERONE, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2025, N. 92

All'articolo 1:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, può» sono sostituite dalle seguenti: «La società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria può» e le parole: «a Acciaierie d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Acciaierie d'Italia».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Disposizioni per favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino). - 1. Al fine di favorire gli investimenti necessari per la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino, all'articolo 1, comma 294, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Allo scopo di perseguire l'interesse pubblico alla riqualificazione industriale e ambientale del sito di interesse nazionale di cui al primo periodo, il concessionario acquisisce la proprietà superficiaria sulle opere da lui costruite sulle medesime aree demaniali e può, per la medesima durata della concessione e previa autorizzazione dell'autorità concedente, costituire su tali opere ipoteca, non rinnovabile oltre la durata della concessione. Alla cessazione della concessione, la proprietà superficiaria e l'ipoteca si estinguono e le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale sono acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione al concessionario e, ove diverso, al titolare della proprietà superficiaria che provvedono, qualora non diversamente stabilito nell'atto di concessione, a rimettere le cose in pristino, entro il termine a tal fine stabilito. In quest'ultimo caso, quando l'ordine non è eseguito, l'autorità concedente può provvedervi d'ufficio a spese di chi spetta"».

All'articolo 5:

al comma 2, dopo le parole: «contratto di cui al comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, dopo le parole: «l'offerta» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2025» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di cui al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a mille unità impiegati sul territorio italiano» sono sostituite dalle seguenti: «con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a mille unità»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «2025, 31,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2025, a 31,3 milioni», alle parole: «e alle minori» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «dal comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «2026, 0,9 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2026, in 0,9 milioni»;

alla lettera a), le parole: «2025, 31,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2025, a 31,3 milioni» e dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 8:

al comma 1:

al capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: «cessazione di attività» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al capoverso 1-quinquies, terzo periodo, le parole: «entro 60 giorni dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata».

All'articolo 9:

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 10:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 2» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera b), numero 2), dopo le parole: «Il datore di lavoro» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

Nel capo II, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche). - 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali favorisce l'adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10-ter (Interventi straordinari in materia di Assegno di inclusione per l'anno 2025). - 1. In via eccezionale per l'anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno di inclusione secondo i modi e i termini di cui al comma 2.

2. Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell'Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500. Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell'Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 141 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e, quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del medesimo articolo 13, con corrispondente incremento per tale anno dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 13. Alle minori entrate derivanti dalla riduzione di cui al primo periodo, valutate in 36 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, lettera b), del predetto articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, dell'importo di cui all'alinea dello stesso articolo 13, comma 8».

Alla rubrica del capo II, dopo le parole: «ammortizzatori sociali» sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali».

All'articolo 11:

al comma 2, lettera a), le parole: «comma 3 e 7, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3, e 7, comma 2,».

Nel titolo, dopo le parole: «comparti produttivi» sono aggiunte le seguenti: «e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali».