
LEGGE REGIONALE 12 agosto 2025, n. 29
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 14 agosto 2025, n. 36
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. Disposizioni finanziarie varie.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Disposizioni in materia di protezione civile
1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2025, di 15.750 migliaia di euro, di cui 3.000 migliaia di euro per interventi di parte corrente (Missione 11, Programma 2, capitolo 117318), 9.000 migliaia di euro per interventi in conto capitale da destinare per 2.000 migliaia di euro alla realizzazione di lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi idrica (Missione 11, Programma 2, capitolo 500012) e per 7.000 migliaia di euro a contributi agli investimenti ad amministrazioni locali comprensivi degli oneri di progettazione (Missione 11, Programma 2, capitolo 500021), e 3.750 migliaia di euro per l'istituzione di un fondo (Missione 20, Programma 3) destinato all'erogazione di contributi finalizzati alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione e ad attività produttive, commerciali ed agricole danneggiati dagli incendi e dagli eventi calamitosi verificatisi dall'1 gennaio 2023 al 31 luglio 2025 nel limite massimo dell'80 per cento dei danni certificati. Il dipartimento regionale della Protezione Civile annualmente presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana una relazione con l'elenco degli interventi realizzati.
2. Il Ragioniere generale è autorizzato ad effettuare con decreto le variazioni di bilancio occorrenti per iscrivere le somme del fondo di cui al comma 1 ai pertinenti capitoli di spesa.
Spese gestione impianti di dissalazione
1. Per far fronte alle spese per la gestione degli impianti di dissalazione nei comuni di Trapani, Gela e Porto Empedocle, è autorizzata la spesa complessiva di 9.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 25.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 32.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al triennio 2025-2027 la spesa annua è determinata con la legge di bilancio nell'importo massimo di 32.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4), previa verifica dell'analisi e dell'ottimizzazione dei costi di gestione degli impianti di cui al comma 1, in conformità ai principi di efficienza ed economicità.
Interventi sulle dighe
1. Al fine di consentire la progettazione di interventi sulle dighe, necessari per fronteggiare l'emergenza idrica, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.280.480,00, di cui euro 1.845.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed euro 4.435.480,00 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9, Programma 4), da destinare al finanziamento dei seguenti interventi:
DESCRIZIONE INTERVENTO | 2025 | 2026 |
1. Realizzazione del collegamento acquedottistico tra le dighe Villarosa e la diga Olivo | € 500.000,00 | € 2.235.600,00 |
2. Rifacimento dell'interconnessione acquedottistica tra le dighe Disueri e Cimia | € 470.000,00 | € 708.700,00 |
3. Interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi profondi e di superficie, di adeguamento del franco idraulico e di adeguamento sismico della diga Comunelli | € 425.000,00 | € 425.000,00 |
4. Ripristino dell'interconnessione acquedottistica tra l'invaso Ancipa e l'invaso Pozzillo | € 450.000,00 | € 1.066.180,00 |
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2. L'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità presenta, con cadenza semestrale, alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sullo stato di avanzamento.
Contributi ai comuni per gli extra costi nel settore dei rifiuti
1. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 25.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3, Capitolo 240014), da ripartire secondo le modalità previste dal comma 2 del predetto articolo 10.
2. Al fine di supportare la finanza pubblica delle amministrazioni comunali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 20.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3), da ripartire in favore dei comuni che hanno raggiunto, nell'anno 2024, una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 60 per cento, a titolo di contributo per i maggiori costi sostenuti nel settore dei rifiuti, secondo i criteri di riparto di cui al comma 20 dell'articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni.
Interventi contro la povertà e l'esclusione sociale
1. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo 183841).
Sistemi di videosorveglianza urbana
1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a finanziare i comuni, per l'esercizio finanziario 2025, previo avviso pubblico, per interventi di investimento per progetti di videosorveglianza urbana per un importo massimo per singolo intervento non superiore a 150 migliaia di euro, da destinare prioritariamente alle aree del territorio attualmente prive, in tutto o in parte, di sistemi di presidio e controllo.
2. L'avviso pubblico di cui al comma 1 deve prevedere premialità per i comuni che nel corso degli anni 2024 e 2025 non sono risultati destinatari di altri finanziamenti per le medesime finalità.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 8, Programma 1).
Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali
1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a finanziare in favore dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali, con priorità per le strade di collegamento tra comuni appartenenti alle Aree interne (SNAI), relativi a progetti che siano immediatamente cantierabili al momento della richiesta di finanziamento, garantendo prioritariamente una distribuzione indicativa delle risorse tra i nove ambiti provinciali che tenga in considerazione la popolazione residente e l'estensione chilometrica della rete viaria provinciale di ciascun ambito. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità ogni sei mesi presenta alla competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana una relazione con l'elenco degli interventi finanziati.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 55.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 10, Programma 5).
Contributo straordinario per l'acquisto di scuolabus
1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, l'ulteriore spesa di 8.300 migliaia di euro (Missione 4, Programma 6, capitolo 772051).
Liste di attesa del Servizio sanitario regionale e rapporti con le strutture accreditate
1. I dirigenti medici e il personale sanitario e tecnico delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli enti sanitari pubblici del Servizio sanitario regionale, che svolgono la propria attività lavorativa presso le medesime aziende, possono essere autorizzati allo svolgimento di prestazioni finalizzate all'abbattimento delle liste di attesa in relazione agli indirizzi regionali ed in linea con il relativo piano dell'azienda di appartenenza, in quanto approvato dall'Assessorato regionale della salute nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3. Previa verifica della disponibilità delle strutture ospedaliere, al fine di abbattere i tempi delle liste d'attesa e di garantire il costante e corretto funzionamento dei macchinari, le strutture ospedaliere possono erogare visite ed esami diagnostici nei giorni festivi nonché nei giorni feriali nelle ore notturne. L'Assessore regionale per la salute presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione semestrale relativa ai risultati conseguiti.
2. Al fine di valorizzare le specifiche peculiarità delle prestazioni effettuate ai sensi del comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e dal comma 218 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la tariffa oraria è determinata in 100,00 euro lordi per i dirigenti medici e in 50,00 euro lordi per il personale sanitario e tecnico al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa per il riconoscimento delle tariffe di cui al comma 2, sia per i dirigenti medici che per il personale sanitario e tecnico, di 60.000 migliaia di euro, di cui 40.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 13, Programma 7).
4. L'Assessorato regionale della salute monitora e aggiorna costantemente le attività sviluppate ai sensi del presente articolo al fine di consentire il regolare governo delle liste di attesa e riferisce, presentando un'apposita relazione alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana entro il 30 aprile di ogni anno, fornendo i dati delle liste di attesa aggregati su base regionale e per provincia.
5. Il comma 16 dell'articolo 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni è abrogato.
6. Le aziende del Servizio sanitario regionale (ASP, AO, AOUP, ARNAS, IRCCS di diritto pubblico), nell'ambito delle risorse assegnate o accantonate per specifiche finalità di recupero delle liste di attesa, regolamentano l'utilizzo delle stesse per interventi finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa, dando priorità alle prestazioni critiche con tempi di attesa maggiore, a quelle con tecnologie a elevato "tempo macchina" e a quelle rivolte a soggetti fragili, tra cui pazienti oncologici, oncoematologici, cronici complessi e con disabilità, minori, donne in gravidanza e persone con vulnerabilità socio-economica.
Rifinanziamento leggi di spesa
1. Alla tabella 1 di cui al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 sono apportate le seguenti variazioni:
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 418.910.626,57 per l'esercizio finanziario 2025, di cui euro 339.129.555,23 per le autorizzazioni di spesa della presente legge ed euro 79.781.071,34 per l'incremento del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704), euro 64.999.009,54 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 68.959.477,27 per l'esercizio finanziario 2027, si provvede:
a) per l'esercizio finanziario 2025 mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella "A" annessa alla presente legge, per un importo pari ad euro 418.910.626,57;
b) per l'esercizio finanziario 2026 mediante riduzione per l'importo di euro 64.999.009,54 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);
c) per l'esercizio finanziario 2027 mediante riduzione per l'importo di euro 68.959.477,27 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).
Variazioni al bilancio della Regione
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B", comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 12 agosto 2025.
SCHIFANI
Assessore regionale per l'economia
DAGNINO