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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 7 maggio 2007

G.U.R.S. 18 maggio 2007, n. 23

Unificazione degli accertamenti medico-legali di cui alle leggi n. 295/90 e n. 104/92.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 15 ottobre 1990, n. 295;

Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118;

Vista la legge 26 maggio 1975, n. 165;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale della sanità 5 febbraio 1992, di approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti;

Visto il decreto presidenziale 2 gennaio 2006, con cui è stato approvato il piano triennale a favore delle persone con disabilità;

Visto il comma 1 dell'art. 6 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", convertito con legge 9 marzo 2006, n. 80, con il quale, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, è stato previsto che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'art. 1 della legge n. 295/90, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104/92 e successive modificazioni, effettuate da apposite commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato art. 1, comma 6, del decreto legge 10 gennaio 2006, al fine di ridurre i lunghi ed immotivati tempi di attesa ed i disagi ai soggetti aventi diritto nonché i costi a carico degli stessi per la produzione delle certificazioni sanitarie a supporto delle singole istanze;

Decreta:

Art. 1

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione", convertito con legge 9 marzo 2006, n. 80, al fine di snellire l'iter procedimentale relativo agli accertamenti medico-legali di cui alle leggi n. 295/90 e n. 104/92, si dispone che, laddove il cittadino abbia interesse ad essere sottoposto a visita per il riconoscimento contestuale dello stato di invalido civile e di portatore di handicap, la commissione sanitaria, istituita ai sensi della legge n. 295/90, integrata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92, è tenuta ad espletare un unico accertamento medico legale che dia luogo, contestualmente, ad una completa compilazione dei verbali di visita collegiale, coerentemente alle richieste avanzate dall'utente.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 maggio 2007.

LAGALLA