Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 12 giugno 2009

G.U.R.S. 17 luglio 2009, n. 33

Interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione e il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'accordo del 31 luglio 2007 attuativo del Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con le relative misure ed azioni ed, in particolare, l'obiettivo operativo B.1.3.b;

Vista la legge regionale n. 5/2009, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'art. 2, comma 4, lett. a) che dispone che il servizio sanitario regionale, nel rispetto di rigorosi ed accertati criteri e dei fabbisogni epidemiologici, promuova azioni volte a favorire, tra l'altro, l'instaurarsi di relazioni funzionali fra operatori ospedalieri e territoriali al fine di ottimizzare il sistema della continuità assistenziale nei processi di prevenzione, cura e riabilitazione;

Considerato che, ai fini di una corretta programmazione e gestione delle risorse nel settore della dialisi, è indispensabile disporre dei dati aggiornati e attendibili in merito al numero, alla tipologia, ai risultati dei trattamenti dialitici eseguiti ed al fabbisogno annuale presumibile e che lo strumento del registro siciliano di nefrologia, dialisi e trapianto, istituito con decreto n. 3423 del 19 dicembre 2008, risponde adeguatamente a questa esigenza;

Atteso che, sotto il profilo epidemiologico, l'assistenza sanitaria per i nefropatici in Sicilia è caratterizzata da un numero di pazienti in terapia sostitutiva (pazienti prevalenti) pari a 913 per milione di abitanti, ampiamente superiore al dato nazionale pari a 768 pazienti per milione di abitanti, mentre significativamente variegata risulta la situazione nelle diverse province oscillando dai 734 pazienti per milione di abitanti nella provincia di Caltanissetta ai 1.029 pazienti per milione di abitanti nelle province di Palermo e di Messina;

Rilevato, altresì, dall'analisi dei dati attualmente disponibili, che il numero dei nuovi soggetti immessi in dialisi ogni anno (pazienti incidenti) si può stimare intorno a 200 per milione di abitanti contro 147 della media nazionale;

Considerato che la spesa regionale per il trattamento dei soggetti affetti da uremia terminale assume un particolare rilievo assorbendo circa l'1% delle risorse del fondo sanitario regionale;

Considerato che il 77% dei pazienti nefropatici uremici viene trattato in strutture ambulatoriali private e il 23% in strutture nefrologiche ospedaliere;

Considerato inoltre che il 91% dei pazienti in dialisi extracorporea presso i centri privati è trattato con metodiche standard e che le metodiche convettive vengono utilizzate nel 7% dei casi contro una media nazionale del 16%;

Tenuto conto, altresì, dell'articolazione della rete nefrologica regionale, caratterizzata da un'elevata presenza di centri dialitici privati, e della conseguente esigenza di assicurare un loro raccordo funzionale ai fini di una maggiore tutela assistenziale dei pazienti;

Riconosciuta l'importanza di ricondurre a criteri uniformi: l'indicazione allo specifico trattamento dialitico, l'individuazione della tipologia del centro più idoneo al trattamento in rapporto alle condizioni di criticità presentate dal paziente, nonché l'eventuale piano di trattamento, affidandone la relativa prescrizione e l'acquisizione del consenso informato al personale medico di una unità operativa ospedaliera di nefrologia della provincia di residenza del paziente;

Rilevato che, sul totale dei soggetti censiti dal Registro regionale, i pazienti in trattamento dialitico extracorporeo sono il 96%, mentre i pazienti in trattamento intracorporeo (dialisi peritoneale) sono il 4%, a fronte di una media nazionale del 10%;

Valutata conseguentemente la necessità di procedere all'adozione di provvedimenti ed azioni che contribuiscano, da un lato, alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale, riorganizzando il sistema dell'offerta in modo da garantire il trattamento più adeguato ed appropriato ai loro bisogni, dall'altro alla rideterminazione delle tariffe, tenendo conto, conformemente al regime tariffario nazionale, delle diverse tipologie di trattamento e della complessità del livello di cure;

Ravvisata, quindi, per le suddette finalità, la necessità di rendere coerente il sistema tariffario regionale delle prestazioni di emodialisi, in atto disciplinato con decreto 27 febbraio 2008 con i valori tariffari di cui al DMS 7 novembre 1991 e ai decreti 11 dicembre 1997 e 29 dicembre 2005;

Ritenuto, sulla base delle suddette premesse, di dovere delineare le seguenti direttrici di intervento:

1) individuare gli standard strutturali ed organizzativi delle UU.OO. nefrologiche ospedaliere di riferimento;

2) stabilire un collegamento operativo tra strutture nefrologiche ospedaliere di riferimento e i centri privati accreditati presenti nel territorio, in modo da assicurare un adeguato livello di cure e la continuità assistenziale dei pazienti in trattamento dialitico, da realizzarsi attraverso la stipula di apposita convenzione tra il centro privato di dialisi ed una U.O. ospedaliera di nefrologia di riferimento;

3) definire l'iter per rendere omogenee le procedure e i criteri per l'avvio del trattamento sostitutivo della funzione renale;

4) promuovere e sostenere lo sviluppo dei programmi di dialisi peritoneale domiciliare;

5) adottare criteri oggettivi per la classificazione del livello di complessità clinica dei pazienti nefropatici cronici, al fine dell'ammissione/mantenimento preferenziale al programma di trattamento emodialitico ambulatoriale ospedaliero;

6) individuare tre tipologie di trattamento dialitico e i rispettivi valori tariffari;

7) introdurre, con separato provvedimento, nuove disposizioni in materia di rimborso dei costi per il trasporto dei pazienti presso il centro di dialisi;

Decreta:

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 1

Sono ammessi al trattamento sostitutivo della funzione renale, con oneri a carico del SSR, i soggetti per i quali sia stata certificata la diagnosi di insufficienza renale cronica terminale e sia stata data indicazione al trattamento sostitutivo da una U.O. nefrologica ospedaliera.

La certificazione dovrà contenere la valutazione del grado di complessità clinica del paziente nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 2 del presente decreto, meglio definiti nell'allegato 2.

Tale certificazione dovrà essere consegnata al paziente e trasmessa in copia all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente unitamente al modulo di consenso informato per l'inizio del trattamento (utilizzando il modello di cui all'allegato 3 del presente decreto) sottoscritto dal paziente o, se del caso, da chi ne ha la tutela giuridica.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 2

I criteri per l'individuazione dei pazienti eleggibili per l'ammissione prioritaria al trattamento emodialitico ambulatoriale ospedaliero sono quelli elencati nell'allegato 2.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 3

I centri privati accreditati sono tenuti a stipulare, entro il 31 luglio 2009, apposita convenzione con una U.O. ospedaliera di nefrologia e dialisi di riferimento presente nel territorio, sulla base di apposito modello di convenzione che verrà predisposto da questo Assessorato, entro 15 giorni dall'adozione del presente decreto.

Tale convenzione dovrà prevedere le modalità con le quali sarà effettuato il collegamento operativo tra l'unità nefrologica ospedaliera di riferimento e il centro, in modo da assicurare:

1) il trattamento delle urgenze e delle complicanze,

2) un livello di cure adeguato alla complessità clinica del paziente per come definito in relazione all'art. 2 del presente decreto;

3) la continuità assistenziale dei pazienti in trattamento dialitico.

La convenzione dovrà, altresì, prevedere le modalità con cui sarà effettuata la periodica valutazione congiunta del livello di complessità clinica dei pazienti in trattamento, che dovrà avvenire con cadenza minima annuale.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 4

Anche ai fini del precedente art. 3, con decreto da adottarsi entro il 30 giugno 2009, verranno individuate le UU.OO. ospedaliere di riferimento per la nefrologia e dialisi, sulla base e nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato 1.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 5

Sono determinati tre valori tariffari e relativi codici in relazione alle seguenti tipologie di trattamento:

a) tariffa per trattamenti standard (HD in acetato o bicarbonato standard codice 39.93.1) pari a euro 154,94, eseguibili in tutti i centri;

b) tariffa per trattamenti a complessità intermedia (HD in bicarbonato con membrane biocompatibili codice 9.95.4) pari a euro 165,27 eseguibili in tutti i centri. I trattamenti di questo tipo eseguiti presso i centri privati non potranno eccedere la quota del 50% del totale dei trattamenti;

c) tariffa per trattamenti ad alta efficienza per pazienti di particolare complessità (HDF ed HF codice 39.95.5) pari ad euro 258,23. Tali trattamenti possono essere eseguiti presso i centri nefrologici ospedalieri oppure presso i centri privati in misura non superiore al 20% del totale dei trattamenti

Resta invariata la tariffa per la dialisi peritoneale continua (CAPD) pari ad euro 45,55 per ciclo di trattamento e per la dialisi peritoneale automatizzata pari ad euro 53,65 per ciclo di terapia.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 6

Dall'1 luglio 2009, i medici responsabili dei centri autorizzati e accreditati ad effettuare prestazioni di dialisi e delle strutture sanitarie pubbliche di nefrologia, dialisi e trapianto, fermi restando gli obblighi informativi cui sono tenuti ai fini dell'implementazione dei dati del registro ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 3423 del 19 dicembre 2008, devono assicurare il rigoroso rispetto degli adempimenti di cui all'art. 1 del presente decreto e valorizzare e registrare coerentemente le prestazioni emodialitiche erogate negli appositi flussi informativi, sulla base dei valori tariffari di cui all'art. 5.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 7

Il mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 6 comporta, per le strutture accreditate e autorizzate, la sospensione del pagamento delle prestazioni e, in caso di recidiva, la sospensione dell'accreditamento.

Per i centri ospedalieri il rispetto di tali obblighi costituisce atto d'ufficio.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 8

Riservarsi di introdurre, con separato provvedimento, nuove disposizioni in materia di rimborso dei costi per il trasporto dei pazienti presso il centro di dialisi.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Art. 9

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione ed avrà efficacia a partire dall'1 luglio 2009.

Palermo, 12 giugno 2009.

RUSSO

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Allegato 1

Sono strutture nefrologiche e dialitiche di riferimento le strutture ospedaliere che rispondono ai seguenti requisiti:

1) dispongano di almeno 8 posti letto di nefrologia;

2) abbiano in trattamento sostitutivo della funzione renale almeno 40 pazienti;

3) abbiano almeno il 10% dei pazienti in terapia sostitutiva trattati con dialisi peritoneale;

4) abbiano almeno il 10% dei pazienti in terapia sostitutiva iscritti su una lista di attesa per trapianto renale;

5) dispongano di almeno due posti rene dedicati al trattamento di pazienti cronici con complicanze intercorrenti;

6) abbiano attivato un ambulatorio nefrologico pre-dialisi;

7) abbiano attivato un ambulatorio per il follow-up dei pazienti con trapianto renale.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Allegato 2

CRITERI DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO EMODIALITICO AMBULATORIALE OSPEDALIERO

Al fine di assicurare ai pazienti nefropatici la disponibilità delle risorse assistenziali delle unità operative di nefrologia e dialisi di riferimento, si definiscono di seguito i criteri di ammissione al programma di trattamento emodialitico ambulatoriale ospedaliero.

La presenza di uno o più di tali criteri, verificata e attestata mensilmente dai sanitari dell'unità operativa, consente l'ammissione al (e il mantenimento nel) programma di trattamento emodialitico ambulatoriale per pazienti nefropatici cronici presso l'U.O. nefrologica ospedaliera di riferimento.

Tutti i pazienti che non presentano almeno uno dei predetti criteri, dopo la stabilizzazione clinica devono essere trasferiti presso il centro di emodialisi convenzionato con l'U.O. ospedaliera di riferimento più vicino alla sua abitazione o altro centro a sua scelta.

La direzione medica del presidio ospedaliero ogni tre mesi effettua un audit organizzativo sulla gestione del processo di assegnazione dei pazienti al programma di emodialisi ambulatoriale ospedaliera.

1. Pazienti che necessitano di dialisi ad alta efficienza

1.1. Sindrome MIA (malnutrizione, infiammazione, arteriosclerosi).

1.2. Instabilità cardiovascolare per intolleranza all'acetato

1.3. Diabetici con instabilità cardiovascolare

2. Pazienti con patologie associate

2.1.1.Neoplasie

Malattia attiva con programma di chemioterapia o di altri trattamenti.

Pazienti fuori terapia per grave intolleranza al trattamento.

Pazienti terminali

2.1.2. Malattie cardiovascolari

Aritmia ipercinetica in terapia con anticoagulanti

Scompenso cardiaco primitivo o secondario (classe NYHA II-III)

Pericardite costrittiva

Valvulopatia con indicazione all'intervento

Aneurismi arteriosi con indicazione all'intervento

Cardiopatia ischemica con angina ricorrente

2.1.3. Amiloidosi con interessamento multiorgano

2.1.4. Malattie respiratorie

Insufficienza respiratoria cronica di grado severo con utilizzo di O2

Versamenti pleurici cronici ricorrenti

2.1.5. Malattie neurologiche

Epilessia

Demenza senile

Malattie cronico-degenerative in fase avanzata

Ictus con esiti funzionali gravi

2.1.6. Vasculopatia periferica con necrosi in atto o a rischio di amputazione

2.1.7. Cirrosi epatica scompensata

2.1.8. Malattie immunologiche sistemiche in fase attiva

3. Pazienti HIV positivi

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del Decr. Ass. Sanità 20 agosto 2009.

Allegato 3

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER L'AVVIO DEL TRATTAMENTO SOSTITUTIVO

Nome........................... cognome........................... patologia...........................

Io sottoscritto/a...........................

Dichiaro di essere stato/a informato/a da........................... in modo comprensibile e completo:

1) sulla mia malattia

2) che le terapie a cui posso sottopormi a causa della ridotta funzione dei reni (in questa o in altra sede) sono:

[_] Emodialisi:

a) ospedaliera

b) domiciliare

c) ambulatoriale:

* centro ad assistenza limitata

* ambulatorio privato accreditato

[_] Dialisi peritoneale domiciliare:

* manuale

* automatizzata

[_] Trapianto renale:

* da donatore vivente

* da donatore deceduto

3) sui vantaggi, gli svantaggi ed i rischi che ciascuno di questi trattamenti può determinare.

Di aver avuto la possibilità di prendere visione di:

[_] libri (note:...........................)

[_] video (note:...........................)

[_] colloqui (note:...........................)

Che la valutazione clinica effettuata dal medico responsabile del mio trattamento consente il ricorso alle seguenti terapie:

Tipo di programma

.

Emodialisi ospedaliera

Emodialisi domiciliare

Emodialisi in centri ad assistenza limitata

Dialisi peritoneale manuale

Dialisi peritoneale automatizzata

Trapianto renale da donatore vivente

Trapianto renale da donatore cadavere

.

Confermo di aver avuto risposte complete a tutte le mie domande. So che possono essere necessari eventuali cambiamenti del trattamento scelto a causa di problemi clinici o personali. Questi cambiamenti saranno discussi e decisi con me.

Consenso al tipo di trattamento

Essendo a conoscenza di quanto sopra esposto, accetto liberamente, spontaneamente e in piena coscienza di sottopormi a

Tipo di programma

.

Emodialisi ospedaliera

Emodialisi domiciliare

Emodialisi in centri ad assistenza limitata

Dialisi peritoneale manuale

Dialisi peritoneale automatizzata

Trapianto renale da donatore vivente

.

Note:...........................

Data...........................

Firma del paziente...........................

Genitori o legale rappresentante...........................

Timbro e firma del medico...........................