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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 14 novembre 1991, n. 50

G.U.R.S. 1 febbraio 1992, n. 7

Regolamento per la concessione di indennità ai soggetti talassemici, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, recante norme in tema di "Interventi in materia di talassemia";

Considerato che sul testo di regolamento approvato con D.A. n. 87632 del 24 novembre 1990 non è stato chiesto il preventivo, obbligatorio, parere del Consiglio di giustizia amministrativa e che, pertanto, è opportuno ritirare l'anzidetto provvedimento assessoriale;

Ritenuto di dare attuazione al quinto comma dell'art. 7 della succitata legge regionale n. 20/90;

Visto il parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa n. 166/91, reso nell'adunanza del 15 ottobre 1991;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Le modalità di concessione delle indennità di cui all'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, recante "Interventi in materia di talassemia", sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel seguente regolamento:

A) Soggetti beneficiari dell'intervento

Ai fini del godimento del beneficio della indennità vitalizia nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, occorre:

1) essere cittadino italiano;

2) essere residente da almeno un anno nel territorio della Regione e, cioè, a far data dal 19 agosto 1989 (essendo entrata in vigore la legge n. 20 il 1° agosto 1990) nella prima applicazione della legge. Successivamente, ai fini del godimento dell'indennità e dell'accertamento del requisito necessario dell'anno di residenza, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda;

3) essere affetti da forme gravi di talassemia, registrate dall'Osservatorio epidemiologico della Regione;

4) l'indennità vitalizia di cui all'art. 7 è concessa a titolo personale e, pertanto, è strettamente connessa alla sussistenza della forma grave di talassemia, riconosciuta dal centro di cui sopra. Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui all'art. 7 sono da considerare affetti da forme gravi di talassemia i soggetti talassemici trasfusione dipendenti o i soggetti talassemici con severo danno d'organo o con ipersiderosi che richiedono un trattamento ferrochelante continuo.

Il venir meno di tale requisito, come anche la morte del soggetto, determina la decadenza dal diritto al godimento dell'indennità;

5) fermi restando tutti i requisiti sopra indicati, i cittadini affetti da forme gravi di talassemia come sopra riconosciute, che risiedono in comuni distanti oltre chilometri 20 dal più vicino centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia (luogo di cura), hanno diritto, oltre all'indennità di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, ad altra indennità pari a L. 200 per chilometro, con riferimento esclusivo agli effettivi giorni di cura. Ai fini del calcolo del chilometraggio deve farsi riferimento al percorso più breve;

6) l'indennità di cui all'art. 7, comma 1°, della legge n. 20 è raddoppiata per i soggetti beneficiari che nella prima applicazione della legge risultano residenti nelle isole minori siciliane, a far data dal 19 agosto 1988. Successivamente, ai fini del godimento dell'indennità raddoppiata e dell'accertamento del requisito del biennio di residenza nelle isole minori, prescritto dal comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.

Tale indennità raddoppiata non è cumulabile con l'indennità chilometrica di cui sopra è cenno.

B) Corresponsione dell'indennità

L'indennità vitalizia, nella misura semplice o raddoppiata, nonchè l'indennità chilometrica, sono corrisposte con provvedimento del medico provinciale competente per territorio su apertura di credito disposta in favore di quest'ultimo dall'Assessore regionale per la sanità, con l'obbligo del rendiconto, secondo le norme vigenti.

La misura. della indennità prevista dall'art. 7 è al lordo.

Ai fini del godimento delle indennità di cui all'art. 7 nella prima applicazione della legge, la decorrenza è quella di entrata in vigore della legge n. 20 e, cioè, 19 agosto 1990 (semprechè sia stato riconosciuto il diritto al godimento delle indennità); successivamente, la decorrenza avrà luogo dalla data di presentazione della domanda.

C) Istanza e documentazione

Ai fini del godimento dell'indennità di cui sopra, la relativa domanda, in carta semplice, va presentata al medico provinciale competente per territorio.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza italiana o dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi di legge;

- attestato, rilasciato dal responsabile di un centro per la diagnosi, cura e prevenzione della talassemia, riconosciuto tale con provvedimento formale del Ministero della sanità o di una Regione, con il quale si riconosca, in modo inequivoco, che il richiedente è affetto da forma grave di talassemia;

- attestato, rilasciato dall'Osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana, dal quale risulti la registrazione della forma grave di talassemia;

- certificato di residenza, dal quale risulti, in modo inequivoco o specifico, la decorrenza della residenza (al fine di comprovare il requisito della residenza di cui all'art. 7, legge n. 20).

Poichè il beneficio dell'indennità chilometrica di cui all'art. 7, comma 34, è riferito agli effettivi giorni di cura, il soggetto richiedente, fermi restando tutti gli altri requisiti, dovrà presentare apposita domanda corredata da un attestato rilasciato dal responsabile del centro di cura presso il quale è stato in trattamento nel quale dovranno essere specificati l'avvenuta cura ed i giorni relativi.

Tale domanda dovrà essere presentata al medico provinciale competente per territorio nel trimestre successivo a quello di cura.

Le domande relative all'ultimo trimestre di ogni anno, anche se la cura non è stata ultimata, potranno essere presentate entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 2

Il D.A. n. 87632 del 24 novembre 1991, per quanto in premessa indicato, viene ritirato e sostituito da presente decreto, fermi restando gli effetti prodotti a fini degli impegni di spesa assunti con il D.A. n. 88/165 del 3 dicembre 1990.

Art. 3

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 14 novembre 1991.

ALAIMO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 13 dicembre 1991.

Reg. n. 15, Sanità, fg. n. 311.