
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 2 novembre 2009
G.U.R.S. 27 novembre 2009, n. 54
Modalità di costituzione e di funzionamento del comitato Bacino Sicilia occidentale e del comitato Bacino Sicilia orientale.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante: "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Visto l'art. 5, commi 8, 9, 10 e 11 della predetta legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ai sensi dei quali "8. Le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie concorrono, nella specificità propria del ruolo e dei compiti di ciascuna, allo sviluppo a rete del sistema sanitario regionale attraverso la programmazione interaziendale di bacino finalizzata all'ottimale integrazione delle attività sanitarie delle aziende facenti parte del medesimo bacino in relazione agli accertati fabbisogni sanitari ed alle esigenze socio-sanitarie.
9. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 8 sono individuati i seguenti bacini:
a) "Bacino Sicilia occidentale", riferito alle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani, comprendente le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere ricadenti negli indicati territori nonché l'Azienda ospedaliera universitaria di Palermo;
b) "Bacino Sicilia orientale", riferito alle province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna, comprendente le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere ricadenti negli indicati territori e le aziende ospedaliere universitarie di Catania e di Messina. In detto bacino è individuata una specifica area comprendente le province di Messina e di Enna per sviluppare programmi finalizzati a corrispondere a particolari bisogni di salute correlati alle peculiarità dei territori montani, alla frammentazione territoriale ed alle caratteristiche orografiche nonché ai flussi di utenza extraregionale.
10. Al fine di programmare e monitorare gli interventi di cui al comma 8, in ciascun bacino è costituito un comitato, coordinato dall'Assessore regionale per la sanità o da un suo delegato, composto dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, facenti parte del relativo territorio. Le forme di costituzione e le modalità di funzionamento del comitato sono determinate con successivo decreto dell'Assessore regionale per la sanità da adottarsi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
11. A livello di bacino le aziende sanitarie provinciali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, sulla base degli indirizzi programmatici e delle direttive formulate dal comitato di cui al comma 10:
a) organizzano in modo funzionale i servizi di supporto e determinano forme di acquisto di beni e servizi in modo centralizzato o comunque coordinato;
b) individuano aree di riferimento omogenee nell'ambito delle quali attivare tipologie di interventi per corrispondere a specifiche esigenze assistenziali connesse anche alle peculiarità locali e territoriali;
c) promuovono attività comuni per lo sviluppo di specifici progetti e servizi in modo coordinato, costituendo, se necessario, anche dipartimenti tecnico-scientifici interaziendali;
d) concorrono allo sviluppo ed alla razionalizzazione delle attività ospedaliere in rete anche mediante l'organizzazione di specifici servizi finalizzati a rendere funzionale il coordinamento interaziendale e l'individuazione di modelli gestionali.";
Ritenuto che tra le forme di costituzione del comitato di bacino va individuata quella tipica dell'organo collegiale in quanto la stessa si configura come quella più idonea a fornire garanzie di coordinamento e celerità nello svolgimento dell'attività di competenza del predetto comitato, tenuto conto che la programmazione interaziendale di bacino è finalizzata all'ottimale integrazione delle attività sanitarie delle aziende facenti parte del medesimo bacino;
Ritenuto di dover disciplinare le modalità di funzionamento del comitato di bacino di cui al richiamato art. 5, comma 10, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5;
Vista la nota della Segreteria generale prot. n. 2391/PA.15.5 del 12 ottobre 2009, con cui si trasmette copia della nota del servizio delle commissioni parlamentari dell'A.R.S. prot. n. 7573/CPPG del 7 ottobre 2009 concernente la comunicazione che la VI Commissione legislativa, nella seduta n. 58 del 30 settembre 2009, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto di che trattasi con la proposta di alcuni emendamenti;
Ritenuto di dovere accogliere le proposte formulate dalla VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana con il parere sopra indicato;
Decreta:
1. Sono stabilite le modalità di costituzione e le modalità di funzionamento del comitato Bacino Sicilia occidentale e del comitato Bacino Sicilia orientale, di cui all'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, come di seguito esposte negli articoli seguenti.
1. Ciascun comitato si configura quale organo collegiale ed è composto dai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliere universitarie, facenti parte del territorio del bacino di appartenenza.
2. Ciascun comitato è coordinato dall'Assessore regionale per la sanità o da un suo delegato.
3. La partecipazione alle sedute di ciascun comitato è a titolo gratuito. Eventuali spese di missione sono a carico degli enti di appartenenza dei componenti secondo i rispettivi ordinamenti.
1. Il dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della sanità assicura le attività di supporto logistico e di segreteria necessarie per il funzionamento di ciascun comitato.
2. Ciascun comitato esercita le competenze di cui all'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di regola presso il dipartimento regionale suindicato, salve diverse determinazioni.
2. La prima convocazione del comitato del Bacino Sicilia occidentale e del comitato Bacino Sicilia orientale per l'insediamento dei rispettivi componenti deve intervenire entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. Le convocazioni dei due comitati sono effettuate, su disposizione dell'Assessore regionale per la sanità, dal suindicato dipartimento regionale.
1. Ciascun comitato esercita le funzioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 5 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 ed, in particolare:
- definisce la programmazione interaziendale di bacino finalizzata alla ottimale integrazione ed al coordinamento delle attività sanitarie delle aziende facenti parte del medesimo bacino in relazione agli accertati fabbisogni sanitari ed alle esigenze socio-sanitarie ed in relazione alle funzioni assistenziali di rilievo interprovinciale;
- definisce linee e criteri per la centralizzazione e la razionalizzazione, a livello di bacino, delle attività non sanitarie, quali le procedure di approvvigionamento di beni e servizi, al fine di migliorare, sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo dell'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse, i processi degli acquisti nel loro complesso;
- individua, nell'ambito del rispettivo bacino, modelli gestionali finalizzati allo sviluppo a rete del sistema sanitario regionale;
- sviluppa progetti ed organizza servizi anche di supporto al fine di rendere funzionale il collegamento interaziendale nonché al fine di corrispondere a specifiche esigenze assistenziali connesse anche alle peculiarità locali e territoriali;
- formula indirizzi programmatici e direttive per garantire l'attivazione delle azioni e degli interventi sopra individuati;
- individua programmi finalizzati a corrispondere ai bisogni di specifiche aree territoriali.
1. Ciascun comitato è convocato almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta si renda necessario il coordinamento e l'integrazione delle attività sanitarie e non sanitarie a livello di bacino.
2. L'Assessore regionale per la sanità convoca, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più dei direttori delle aziende sanitarie di cui all'art. 5, comma 8, della legge regionale n. 5/2009, ciascun comitato, stabilisce l'ordine del giorno e, anche attraverso un suo delegato, coordina i lavori.
3. La convocazione, che deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della riunione ovvero, nei casi di motivata urgenza, in un tempo necessario per assicurare la presenza, può essere effettuata anche a mezzo fax o per posta elettronica; la convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.
1. Ciascun comitato può dispone il preventivo approfondimento di specifiche questioni nell'ambito di commissioni ristrette i cui componenti sono, di volta in volta, individuati dal comitato medesimo.
2. Il coordinatore di ciascun comitato può richiedere, anche su richiesta di altro componente, la partecipazione alle sedute di dirigenti dell'Amministrazione regionale, dei direttori sanitari e amministrativi delle aziende del servizio sanitario regionale nonché di soggetti esperti e qualificati ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. L'invito dei soggetti di cui al precedente comma 2 a partecipare alle sedute del comitato, che non determina comunque alcun onere aggiuntivo a carico del servizio sanitario regionale, avviene con le stesse modalità e negli stessi tempi previsti dall'art. 5 del presente decreto.
1. Ciascun comitato è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, per il primo giorno successivo non festivo, una seconda riunione che è ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. Ciascun comitato si esprime a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del coordinatore; può formulare le proprie indicazioni, valutazioni e proposte anche attraverso la sottoscrizione di documenti.
3. Ciascun comitato formula gli indirizzi programmatici e le direttive di competenza nella stessa seduta in cui è convocato o, al massimo, qualora gli argomenti in discussione necessitino di approfondimento ai sensi del precedente art. 6, comma 1, entro venti giorni dalla medesima seduta.
4. Ciascun comitato può discutere solo sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo diversa decisione assunta all'unanimità dai presenti purché sia presente la maggioranza dei componenti del comitato.
5. Delle sedute di ciascun comitato viene redatto sintetico verbale nel quale si dà atto del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, del numero dei presenti, degli interventi svolti, dei votanti e delle indicazioni adottate. Il verbale è sottoscritto dall'Assessore regionale per la sanità o dal suo delegato e viene letto ed approvato in apertura della seduta successiva nonché inviato per conoscenza alla VI Commissione legislativa dell'ARS.