
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 29 dicembre 2009
G.U.R.S. 22 gennaio 2010, n. 3
Semplificazione della dichiarazione di inizio di attività per la vendita al minuto di pastigliaggi e bibite preconfezionate e/o preimbottigliate.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e le successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, relativo all'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento CE n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 854 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce le regole specifiche di organizzazione dei controlli ufficiali riguardanti i prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell'uomo e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento CE n. 882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006 (rep. n. 2470), concernente "Linee guida applicative del regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari";
Visto il decreto legislativo 16 novembre 2007, n. 193 di "Attuazione della direttiva n. 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
Visto il decreto n. 322/08 del 27 febbraio 2008, con il quale è stata approvata la procedura relativa alla notifica per l'inizio di nuove attività alimentari e per la conseguenziale registrazione;
Considerato che, ai sensi del sopra citato accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006, tutti gli esercenti l'attività di vendita di alimenti precedentemente non assoggettati all'obbligo dell'autorizzazione sanitaria sono tenuti ad effettuare, entro il 31 dicembre 2009, la registrazione secondo D.I.A.;
Considerato che tra le sopra citate attività di vendita rientrano quelle relative alla vendita al minuto di pastigliaggi e bibite preconfezionate e/o preimbottigliate ad eccezione del latte e dei relativi derivati effettuate presso le tabaccherie, i distributori di carburanti, i cinema, i teatri, etc.;
Considerato, altresì, che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la condivisione del Coordinamento interregionale per la sicurezza alimentare, ha considerato positivamente un'ipotesi di semplificazione della dichiarazione di inizio attività per i sopra richiamati ambiti di vendita mediante trasferimento automatico dei dati concernenti l'esercizio e l'esercente dalle anagrafiche delle associazioni di categoria alle anagrafiche delle aziende sanitarie provinciali o mediante un modello semplificato di trasmissione;
Viste, in particolare, le note del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 8921 del 9 aprile 2008 e n. 18329 del 18 giugno 2008;
Considerato che il servizio entrate erariali e proprie del dipartimento regionale finanze e credito ha chiarito, alla stregua di ampie ed articolate premesse, che la D.I.A. semplice non è da sottoporre a tassazione regionale;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, concernente la "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004";
Rilevato che il predetto decreto legislativo n. 194, del 2008 prevede, al comma 3 dell'articolo 2, che "Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, di cui all'articolo 31 del regolamento CE n. 882/2004, sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio" e che, nel caso della D.I.A. semplice, gli adempimenti a carico dell'autorità competente sono ridotti al minimo (semplice annotazione dei dati dell'operatore) e tali da non richiedere il pagamento di una tariffa;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, contenente norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";
Ravvisata la necessità di semplificare gli adempimenti a carico degli operatori del settore alimentare che esercitano attività di vendita al minuto di pastigliaggi e bibite preconfezionate e/o preimbottigliate ad eccezione del latte e dei relativi derivati effettuate presso le tabaccherie, i distributori di carburanti, i cinema, i teatri, etc.;
Decreta:
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, gli operatori del settore alimentare che effettuano la vendita al minuto di pastigliaggi e bibite preconfezionate e/o preimbottigliate ad eccezione del latte e dei relativi derivati presso le tabaccherie, i distributori di carburanti, i cinema, i teatri, etc., sono tenuti ad effettuare entro il 31 dicembre 2009 la registrazione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE n. 852 del 2004 e ai sensi dell'articolo 31 del regolamento CE n. 882 del 2004 attraverso lo Sportello unico per le attività produttive od ufficio corrispondente dell'amministrazione comunale di riferimento che provvede ad inviarne copia al distretto territoriale dell'azienda sanitaria provinciale di riferimento.
La registrazione può essere effettuata tramite trasferimento dei dati e delle informazioni concernenti l'esercente e la relativa attività da parte delle federazioni od organizzazioni professionali di riferimento o, in alternativa, attraverso il modello allegato al presente decreto corrispondente al mod. 1 allegato alla nota del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 18329 del 18 giugno 2008, al quale sono state apportate talune modifiche relativamente all'esclusione del pagamento di tariffe o voci di tassa e relativamente all'inserimento della dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia.
Lo Sportello unico per le attività produttive o il corrispondente ufficio dell'amministrazione comunale che riceve la comunicazione trasmette, espletati gli eventuali adempimenti a proprio carico, copia della comunicazione al distretto dell'azienda sanitaria provinciale competente sul territorio che, tramite l'articolazione territoriale del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, provvede a registrare l'impresa riportando i dati su apposito database.
Nessun altro adempimento od onere è posto a carico degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1 del presente decreto.
Le disposizioni contenute nel decreto n. 322 del 27 febbraio 2008 in contrasto con il presente decreto sono abrogate.
Restano fermi i rinvii all'accordo Stato-Regioni del 9 febbraio 2006 (rep. n. 2470) in atto vigenti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 29 dicembre 2009.
RUSSO
Allegato
D.I.A. semplice
(procedura semplificata)
Allo Sportello unico per le attività produttive del comune di........................
OGGETTO: Registrazione di impresa alimentare - D.I.A. semplice di nuova attività - procedura semplificata ai sensi dell'art. 6, regolamento n. 852/2004/CE, in ottemperanza della nota circolare Ministero della salute prot. n. 8921 del 9 aprile 2008.
Il sottoscritto
COGNOME:........................ NOME:........................ cittadinanza:........................ nato a........................ il........................ residente nel comune di........................ (.......) CAP...................... via/piazza........................ n.................. codice fiscale........................ tel........................ fax........................ e-mail........................ |
in qualità di "operatore del settore alimentare"
legale rappresentante dell'attività
denominazione (se ditta individuale) o ragione sociale (se persona giuridica): ...................................................................... P. IVA........................ con sede legale nel comune di........................ (.......) CAP........................ via/piazza........................ n.................. tel........................ fax........................ e-mail........................ SEDE OPERATIVA: [_] sita nel comune di........................ (.......) CAP.................... via/piazza........................ n................. all'insegna........................ |
[_] [_] attività permanente [_] [_]attività stagionale (in esercizio dal..................................) |
comunica a far data dal........................ l'inizio della seguente attività:
Attività svolta
Commercializzazione marginale al dettaglio in sede fissa di pastigliaggi confezionati, sale e bevande pre-confezionate e/o preimbottigliate (es. bibite in lattina, tetra-pak, bottiglietta) con esclusione di latte e suoi derivati.
Esclusioni
Sono escluse la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la preparazione e somministrazione di cibi crudi e cotti.
E' altresì esclusa la trasformazione ed il trasporto di prodotti alimentari.
Fasi di lavoro previste
Acquisto da terzi e vendita di prodotti preincartati, confezionati, non deperibili e che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, senza alcun trattamento/trasformazione del prodotto alimentare.
Allo scopo dichiara:
- di conoscere e osservare gli adempimenti previsti dal regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, in particolare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5, al fine di garantire l'igiene e la sicurezza dei prodotti alimentari. In tal senso si impegna a predisporre, attuare, aggiornare e documentare le procedure di analisi dei pericoli e di controllo dei punti critici, basate su principi del sistema HACCP e le relative registrazioni. Mantenimento delle registrazioni inerenti l'acquisto dei prodotti alimentari per un periodo sufficientemente adeguato ai fini di consentire le necessarie procedure di rintracciabilità;
- di essere informato che la presente comunicazione è valida esclusivamente per la registrazione ai sensi del regolamento n. 852/2004/CE e non sostituisce altri eventuali atti di competenza di altri enti, organi o uffici;
- di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente notifica ed ai fini del controllo ufficiale e rilascia il consenso al loro utilizzo nei limiti su riportati;
- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della responsabilità penale nel caso di false dichiatazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Allega:
1) dichiarazione sostitutitiva della certificazione antimafia ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera aa) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
2) fotocopia di un documento d'identità.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità di controllo sanitario le variazioni che dovessero intervenire a modificare quanto sopra dichiarato. La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Timbro e firma
...................... lì.....................