
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 26 settembre 1991
G.U.R.S. 18 gennaio 1992, n. 5
Disposizioni per le case di cura private riabilitative ad indirizzo psichiatrico.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 180 del 13 maggio 1978;
Vista la legge n. 833/78;
Vista la legge regionale n. 215/79;
Visto il D.P.C.M. del 27 giugno 1986;
Visti gli articoli 5 e 6 (lett. f) della legge regionale n. 39/88;
Visto il documento propositivo esitato dalla Commissione ex D.A. n. 87990 del 30 novembre 1990;
Vista la necessità di regolamentare dal punto di vista strutturale ed organizzativo le case di cura private riabilitative per dimessi dall'ospedale psichiatrico;
Ritenuto che le case di cura di cui sopra possono essere utilizzate ai fini riabilitativi ad indirizzo polivalente, stante le carenze nel territorio dei posti letto di riabilitazione;
Decreta:
Le case di cura ad indirizzo riabilitativo, ex case per dimessi dall'ospedale psichiatrico, sono tenute ad avere i requisiti strutturali di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Le case di cura ex dimessi dall'ospedale psichiatrico potranno essere utilizzate, ospitando pazienti ad esaurimento, come case di cura ad indirizzo riabilitativo polivalente.
Le case di cura riabilitative, di cui al presente decreto, sono tenute ad adeguare gli organici del personale medico, paramedico ed ausiliario ai parametri di cui all'allegato e che comunque saranno stabiliti dai provvedimenti normativi nazionali nella materia.
Le case di cura riabilitative, di cui al presente decreto, debbono adeguarsi ai requisiti previsti dallo schema allegato n. 1 e 2 entro un anno dall'emanazione del presente decreto.
Le case di cura riabilitative, di cui al presente decreto, debbono chiedere le deroghe alla legge regionale n. 39/88 entro 60 giorni dall'emanazione del presente decreto.
L'accertamento della compatibilità sulla funzionalità della struttura che richiede la deroga è demandato all'Assessorato regionale della sanità.
Palermo, 26 settembre 1991.
ALAIMO
Allegato n. 1
SCHEMA DEI REQUISITI DELLE CASE DI CURA PRIVATE
DI CUI AL COMMA F DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE
8 NOVEMBRE 1988, N. 39
1) Capacità ricettiva minima
La capacità ricettiva minima delle case di cura private riabilitative ad indirizzo psichiatrico è fissata in n. 30 posti letto.
2) Progettazione
I requisiti sono quelli di cui all'allegato alla legge regionale n. 39/88.
3) Area
I requisiti sono quelli di cui all'allegato alla legge regionale n. 39/88.
4) Requisiti igienico-edilizi e servizi
I requisiti sono quelli di cui all'allegato alla legge regionale n. 39/88 ed in particolare:
a) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq. 6 per posto letto e camere di degenza singole con superficie di mq. 9, sempre che sia garantito un sufficiente cambio d'aria; le stanze di degenza singole devono essere pari almeno al 10% del totale;
b) idoneo locale per lo psicologo;
c) idoneo locale attrezzato per soggiorno, allo scopo di consentire adeguata forma di socializzazione;
d) locale attrezzato per il servizio sociale;
e) locale attrezzato a sala ristorante;
f) idonei locali attrezzati per il servizio di riabilitazione psichiatrica:
- animazione e terapia occupazionale;
- organizzazione attiva del tempo libero;
- psicomotricità;
g) locale per laboratorio analisi;
h) locale per visita medica;
i) locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;
l) locale di lavoro per personale infermieristico o di assistenza;
m) spogliatoio per il personale;
n) negli edifici a più di un piano devono essere previsti ascensori. Per il materiale sporco e pulito devono essere previsti montacarichi separati o caditoi collegati, rispettivamente con i locali di lavanderia o di raccolta rifiuti;
o) il servizio di diagnostica radiologica deve consistere in locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua tipologia. Il servizio di analisi deve essere in grado di effettuare le comuni indagini relative alla tipologia delle case di cura che, comunque, possono ricorrere a strutture esterne private.
5) Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura
a) articolazione di unità funzionali con non meno di quindici p.l. e non più di trenta p.l. Dette unità confluiranno in raggruppamenti con non meno di trenta p.l. e non più di centoventi p.l.;
b) guardia medica permanente svolta di regola da aiuti ed assistenti dei reparti o da medici ad hoc, con i requisiti di assistenti, a rapporto di impiego o collaborazione professionale coordinata e continuativa;
c) attrezzatura radiodiagnostica costituita da un apparecchio portatile per le strutture con non più di 90 p.l.;
d) armadio farmaceutico;
e) servizio di psicologia;
f) servizio di assistente sociale;
g) servizio di riabilitazione;
h) servizio di terapia occupazionale;
i) servizio di animazione;
l) per le prestazioni del servizio di psicomotricità, le case di cura potranno consorziarsi tra loro o ricorrere al convenzionamento esterno, purchè, in relazione alla localizzazione spaziale nel contesto territoriale ed alla viabilità di collegamento, la loro funzione sia tale da non compromettere la specifica finalità.
6) dotazione di personale
- come da requisiti di cui all'allegato alla legge regionale n. 39/88;
- nelle strutture con ricettività inferiore ai novanta p.l., è consentito che i servizi di analisi cliniche e di radiodiagnostiche siano assicurati anche mediante apposita convenzione con laboratori privati o mediante rapporto di consulenza.
7) Personale non medico
Un'infermiera capo sala per ogni struttura nei giorni feriali.
L'organico del personale di assistenza addetto alle unità funzionali di degenza deve assicurare un tempo di assistenza pro die e pro capite di 90 minuti, che deve essere così suddiviso:
- 35 minuti di assistenza di personale infermieristico compresa la capo sala di cui sopra;
- 55 minuti di assistenza pro die e pro capite di personale psico-socio-educativo e di tecnici della riabilitazione e deve, comunque, comprendere le figure dello psicologo per 6 minuti pro die e pro capite (operatori per interventi di psicomotricità, riabilitazione psichiatrica, animazione e terapia occupazionale);
- un ausiliario socio-sanitario per ogni venti p.l. per ciascuno dei due turni;
- in mancanza di infermieri professionali, la casa di cura potrà avvalersi nel proprio organico di infermieri generici purchè sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni trenta p.l.; lo stesso rapporto può essere previsto in riferimento agli infermieri generici.
8) Ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 1986 e del terz'ultimo comma legge regionale n. 39/88, le disposizioni riguardanti i requisiti strutturali previsti nello schema di cui all'allegato alla legge regionale n. 39/88 non si applicano alle comunità terapeutiche, ex case di riposo per dimessi da OO.PP. già convenzionate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Esse mantengono l'autorizzazione ed il numero dei p.l. già autorizzati ove non vengono compromesse la funzionalità e l'efficacia della struttura e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.
Allegato n. 2
Le case di cura per ex dimessi da ospedali psichiatrici, dovendosi adeguare agli schemi strutturali ed organizzativi del presente decreto ed allegati, possono essere incluse nel seguente schema:
a) case di cura di nuova costruzione
Debbono avere i requisiti previsti dal D.P.C.M. del 27 giugno 1986 e della legge regionale n. 39/88, modificato dall'allegato 1 del presente decreto.
Non sono concesse deroghe.
I progetti debbono essere preventivamente approvati ed autorizzati dall'I.R.S.
b) case esistenti compatibili con le deroghe previste dalla legge regionale n. 39/88
Le deroghe richieste entro 60 giorni dal presente decreto debbono essere valutate ed approvate dall'I.R.S.
c) case esistenti non compatibili
1) Igienicamente tollerabili (hanno un anno di tempo per adeguarsi ai requisiti previsti);
2) Igienicamente non compatibili.
Chiusura immediata con possibilità di riapertura dopo la rimozione degli inconvenienti igienici.