
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 7 gennaio 1997
G.U.R.S. 15 febbraio 1997, n. 8
Determinazione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, per l'anno 1996.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/87 citata, ogni anno deve rivalutarsi, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la nota dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica della Regione - gruppo 11°, prot. n. 49828 del 15 novembre 1996, con la quale si comunica che, per l'anno 1995, il tasso di inflazione ufficiale è stato del 5,8%;
Decreta:
Articolo Unico
L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1996, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso di inflazione relativo all'anno 1995, è determinato nella misura lorda di:
a) L. 9.307.320 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) L. 6.822.590 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) L. 3.876.480 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 7 gennaio 1997.
PAGANO