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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 5 dicembre 1980

G.U.R.S. 6 giugno 1981, n. 29

Modificazioni al piano per la ripartizione territoriale dei consultori familiari in Sicilia.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 29 luglio 1975, n. 405, di istituzione dei consultori familiari;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

Vista la legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, di istituzione dei consultori familiari in Sicilia;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, di istituzione delle Unità sanitarie locali;

Visto il D.A. n. 20620 del 29 dicembre 1978, con il quale è stato adottato - ai sensi dell'articolo 2 e del combinato disposto degli articoli 3, 4 e 12 della citata legge regionale n. 21/78 ed in conformità al parere della VII Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana espresso nella seduta n. 186 del 6 dicembre 1978 - il piano di ripartizione territoriale dei consultori familiari in Sicilia e per il riparto dei finanziamenti, che ha previsto:

a) la istituzione di n. 116 consultori di cui 55 a favore dei comuni singoli con popolazione superiore ai 35.000 abitanti o di capoluoghi di provincia e n. 61 consultori per consorzi di comuni con almeno 25.000 abitanti (consorzi per servizi obbligatori) e, nell'ambito dei suddetti 116 consultori, un numero massimo di venti consultori privati da convenzionare purchè in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 8 della legge regionale 21/1978 e avendo cura di rispettare la volontà dei comuni o dei consorzi di comuni;

b) il finanziamento del servizio, in sede di prima applicazione della legge, per l'importo di L. 48.000.000 per ciascun consultorio a gestione diretta comunale o consortile e per l'importo di L. 40.000.000 per ciascun consultorio privato in regime di convenzione;

Ritenuto di procedere alla modifica del piano di ripartizione dei consultori adottato con il suddetto D.A. n. 20620/78, attesa l'esigenza di:

a) armonizzare le aggregazioni territoriali nello stesso previste con la delimitazione degli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali, nelle quali il servizio consultoriale sarà integrato ex art. 3 legge regionale 21/78 e art. 14 legge 833/78; ambiti già individuati con la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 in attuazione alle norme di principio di cui agli artt. 15 e 61 della citata legge-quadro 23 dicembre 1978, n. 833;

b) individuare direttamente - secondo i criteri di cui all'art. 3 della legge regionale 21/78 ed al precedente piano - il comune sede del consultorio e beneficiario del relativo contributo ancorchè trattasi di comune con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di assicurare il servizio anche alle popolazioni dei comuni limitrofi rientranti nello stesso bacino di utenza. Infatti, giusta il disposto dell'art. 66 comma 6° della legge 833/78 è da ritenersi in atto superato il ricorso alla procedura di costituzione di appositi consorzi di comuni per il servizio consultoriale, originariamente previsti dagli artt. 3, 4 e 7 della legge regionale 21/78, i quali enti dotati di propria personalità giuridica e destinatari dei relativi contributi, dovendo i comuni confluire in ogni caso nella più ampia "Associazione di comuni" di cui all'art. 15 della legge 833/78 ed alla legge regionale 87/80, ed essendo anzi destinati ad essere sciolti i preesistenti consorzi sanitari;

c) programmare - nelle more della costituzione delle Unità sanitarie locali e del funzionamento dei relativi organi e nelle more della loro articolazione in distretti sanitari di base - la ripartizione territoriale dei consultori familiari in Sicilia in modo più articolato, al fine di garantire "una equilibrata diffusione territoriale del servizio anche in rapporto a particolari situazioni geografiche o urbanistiche" in conformità al disposto dell'art. 3 comma 1° della legge regionale 21/78 e considerato altresì che giusta art. 23 comma 3° della legge regionale 87/80 l'attività del consultorio familiare si articolerà a livello di distretto;

d) adeguare - in sede di riparto delle somme disponibili - il finanziamento del servizio alla maggiorazione dei costi nel frattempo intervenuta, aumentando l'importo massimo originariamente previsto per ciascun consultorio da L. 48 milioni a L. 60 milioni, ferma restando la ripartizione dei contributi tuttora in sede di prima applicazione della legge ex art. 12 legge regionale 21/78 e fermi restando i criteri ed il rapporto numerico fra i consultori pubblici e privati già determinati nel precedente piano: (116:20 = 191:33 e 48.000.000: 40.000.000 = 60.000.000: 50.000.000). Nell'ambito dell'importo rideterminato in 60 milioni, resta fermo il limite massimo di spesa di L. 15 milioni per eventuali lavori di adeguamento, ristrutturazione ed adattamento di locali comunali;

Visto il parere favorevole della VII Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, espresso nella seduta n. 311 dell'8 ottobre 1980 in merito alla suddetta proposta di modifica del piano;

Ritenuto, pertanto, che nell'attuale fase transitoria occorre provvedere ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 12 e 14 della citata legge regionale 24 luglio 1978, n. 21, all'adozione del piano di ripartizione territoriale dei consultori familiari ed al riparto a favore dei comuni individuati sede di consultori delle disponibilità di bilancio provenienti da assegnazioni dello Stato ex leggi specifiche di settore n. 405/75 e n. 194/78, e ciò:

- a modifica del precedente piano adottato con D.A. 20620 del 29 dicembre 1978;

- nelle more della costituzione e funzionamento degli organi delle Unità sanitarie locali e del completamento della normativa regionale di attuazione della legge quadro 23 dicembre 1978, n. 833 (con particolare riferimento alla disciplina e organizzazione dei servizi delle UU.SS.LL. e loro integrazioni con i servizi sociali, ai ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle UU.SS.LL., alle norme di contabilità e bilancio delle UU.SS.LL. nonchè al piano sanitario regionale triennale);

e nella considerazione che il consultorio familiare costituisce un servizio obbligatorio ed urgente, che giusta legge regionale istituiva n. 21/78 è finalizzato a svolgere nel proprio campo specifico di intervento funzioni sanitarie e di promozione sociale;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24 luglio 1978, n. 21 ed a modifica del precedente piano, è adottato il piano per la ripartizione territoriale dei consultori familiari in Sicilia che costituisce parte integrante del presente decreto, con il quale sono programmati complessivamente n. 191 consultori aventi sede nei comuni all'uopo individuati e di cui un numero massimo di 33 potranno essere consultori privati ammessi a convenzionamento nel rispetto della volontà dei comuni e purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 8 della legge regionale 21/78.

I comuni sede di consultorio hanno l'obbligo di assicurare il servizio alla popolazione altresì dei comuni limitrofi rientranti nello stesso bacino di utenza, anche mediante mobilità degli operatori del consultorio.

Art. 2

Tuttora in sede di prima applicazione della legge ex art. 12 legge regionale 21/78 è determinata per ciascun consultorio in L. 50.000.000 la spesa annua per la gestione e l'espletamento dei compiti di istituto ed in L. 60.000.000 la spesa annua per l'impianto, la gestione ed i compiti di istituto.

Nell'ambito del suddetto importo di L. 60.000.000, i comuni che dispongono di locali propri potranno eseguire, se necessario, lavori di adeguamento, ristrutturazione e adattamento con il criterio di spesa di L. 100.000 per metro quadrato di superficie coperta e fino al limite massimo di L. 15.000.000.

Qualora i comuni intendano avvalersi dell'opera dei consultori di cui alla lettera b dell'art. 2 della legge 405/75 non saranno finanziate spese di impianto.

Art. 3

Con successivi decreti si provvederà alla concessione dei contributi, ex art. 4 comma 6° della legge regionale 21/78, nella misura determinata al precedente art. 2 in favore dei comuni sede di consultorio indicati nel piano allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 5 dicembre 1980.

AVOLA