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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 13 febbraio 2001

G.U.R.S. 16 marzo 2001, n. 11

Rideterminazione delle tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale n. 87 del 12 agosto 1980;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Visto il decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999;

Visto il parere del Ministero della sanità - Dipartimento della programmazione - del 13 dicembre 2000, con il quale è ribadita la proroga riguardante le prestazioni erogate in assistenza indiretta;

Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, commi terzo e quinto, che hanno fissato, rispettivamente, in L. 85.000 il rimborso per prestazioni specialistiche domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta, e in L. 95.000 il rimborso per prestazioni ambulatoriali di emodialisi erogate sia in forma diretta che indiretta;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, che autorizza l'Assessore regionale per la sanità a modificare gli importi di cui al 3° e 5° comma del citato articolo a seguito di verificata variazione dei costi superiori al 10 per cento;

Visti i decreti n. 35993 del 6 agosto 1982, n. 45385 del 17 agosto 1984, n. 50406 del 4 settembre 1985, n. 62402 del 20 maggio 1987, n. 76258 dell'11 agosto 1989, n. 92104 del 2 maggio 1991, 6 maggio 1993, 24 maggio 1993 e n. 20305 del 7 ottobre 1996, con i quali le tariffe succitate sono state modificate;

Vista la richiesta di aggiornamento di tali tariffe avanzata dall'Associazione centri emodialisi in indiretta di Palermo, pervenuta in uno con la nota Gab. n. 1358 del 19 dicembre 2000;

Vista la nota dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica e coordinamento statistico regionale - prot. n. 1514 del 19 gennaio 2001, con la quale si comunica che la variazione percentuale dei prezzi al consumo verificatasi per il periodo dicembre 1996 - dicembre 2000 è stata dell'11,6 per cento;

Ritenuta verificata la condizione prevista dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;

Decreta:

Art. 1

A decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana le tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi, di cui al terzo e quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono stabilite, per i motivi in precedenza esposti, rispettivamente in L. 316.854 e in L. 344.408.

Art. 2

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali daranno, nel rispetto dei tempi di rimborso previsti dalla legge regionale n. 40/84, esecuzione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso agli organi di controllo, nonché alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 13 febbraio 2001.

PROVENZANO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 20 febbraio 2001 al n. 101.