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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 17 marzo 1982

G.U.R.S. 14 dicembre 1982, n. 54

Approvazione dello schema tipo di regolamento per la organizzazione ed il funzionamento dell'unità sanitaria locale.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, modificata con legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 13 della ripetuta legge n. 87, alla adozione dello schema tipo delle unità sanitarie locali;

Sentito il parere espresso dalla competente Commissione legislativa ai sensi del detto art. 13;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato, nel testo allegato, lo schema tipo di regolamento da adottarsi da ciascuna unità sanitaria locale della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la pubblicazione.

Palermo, 17 marzo 1982.

DI CARO

REGOLAMENTO TIPO U.S.L.

Titolo I

DENOMINAZIONE E ORGANI DELL'U.S.L.

Art. 1

Denominazione

L'U.S.L. costituita con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. .....

del ..............., struttura operativa del ..................

comune di .................. (o dei comuni di .................. ),

ha sede nel comune di ..................

ed informa la sua attività in attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, 6 gennaio 1981, n. 6, 18 aprile 1981, n. 69, 28 aprile 1981, n. 76, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dalla vigente normativa statale e regionale in materia sanitaria in quanto applicabile.

Art. 2

Organi della U.S.L.

Sono organi della U.S.L.:

a) l'assemblea generale;

b) il comitato di gestione;

c) il presidente del comitato di gestione.

Titolo II

L'ASSEMBLEA GENERALE

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3

Elezione, durata in carica e attribuzioni

La elezione, la durata in carica e le attribuzioni della assemblea generale dell'U.S.L. sono disciplinate dalle norme contenute nelle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 gennaio 1981, n. 6; 18 aprile 1981, n. 69; 28 aprile 1981, n. 76 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 4

Giuramento

Nella prima seduta il componente più anziano di età, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza, nell'interesse dell'U.S.L., in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione".

Quindi, invita gli altri componenti l'assemblea a prestare giuramento con la stessa formula.

I componenti non presenti alla prima seduta prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I componenti che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'assemblea.

Art. 5

Regolamento

L'assemblea adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento e le sue modifiche.

Capo II

CONVOCAZIONE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA - REVOCA

Art. 6

Richiesta di convocazione

L'assemblea si riunisce per determinazione del suo presidente o, qualora ne faccia richiesta con domanda indirizzata al presidente, un sesto dei componenti, il presidente del comitato di gestione per propria determinazione in caso di urgenza, o previa deliberazione del comitato di gestione, ovvero ne faccia richiesta motivata uno dei comuni associati tramite il sindaco, previa deliberazione della giunta.

La riunione dell'assemblea deve avere luogo entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 7

Convocazione

La convocazione dei componenti l'assemblea deve essere fatta dal presidente mediante lettera raccomandata da notificarsi a domicilio - unitamente all'ordine del giorno e alla data della seconda convocazione da tenersi entro le 48 ore successive - almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Nel caso che si renda necessaria la seduta di seconda convocazione, l'avviso è rinnovato almeno 24 ore prima, ai soli componenti assenti alla seduta di prima convocazione.

Nel casi di urgenza, l'avviso, con il relativo ordine del giorno, deve essere notificato almeno 24 ore prima ma, se la maggioranza dei componenti o un gruppo lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente; analoga procedura va applicata per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

L'avviso di convocazione deve essere altresì notificato ai membri del comitato di gestione nonchè ai sindaci dei comuni associati con le modalità e nei termini di cui ai commi precedenti.

Art. 8

Numero legale per la validità delle sedute

L'assemblea non può deliberare se non interviene la metà più uno dei suoi componenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 9

Divieto di partecipazione alle sedute per gli aventi interesse

Qualora l'assemblea deliberi su questioni nelle quali componenti della stessa o loro parenti o affini fino al quarto grado, abbiano interessi, i componenti stessi non possono partecipare alla discussione e devono astenersi in sede di votazione. Di ciò deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Art. 10

Seduta deserta per mancanza del numero legale

La seduta viene dichiarata aperta non appena sia presente i numero legale dei componenti.

Decorsa almeno mezz'ora e non oltre un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i componenti nel numero prescritto, il presidente dichiara deserta la adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno alla adunanza di seconda convocazione.

Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 11

Obbligo di partecipazione alle sedute e decadenza

I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute della assemblea.

Il presidente annunzia, in apertura di adunanza, i nomi dei componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano per oltre tre sedute consecutive alle sedute dell'assemblea.

E' facoltà del presidente, nei casi più gravi, ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità.

Nel caso in cui tali assenze superino il numero di cinque consecutive, il presidente attiva la procedura di decadenza con le modalità previste dall'articolo 173 del D.P.L. Regione 29 ottobre 1955, n. 6 (OREL).

Art. 12

Iscrizione degli argomenti all'ordine del giorno

Il presidente stabilisce le materie che devono essere trattate nell'adunanza dell'assemblea, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti scelti dal presidente stesso, nonchè quelli proposti dal comitato di gestione, da almeno tre componenti l'assemblea, ovvero da un gruppo, nonchè dal consiglio o dalla giunta di un comune facente parte della circoscrizione.

Della convocazione dell'assemblea e degli argomenti all'ordine del giorno deve essere data notizia alla cittadinanza, a cura del consiglio di presidenza, mediante affissione nell'albo pretorio dei comuni facenti parte dell'U.S.L. e nelle sedi dei servizi dipendenti.

Art. 13

L'elezione del presidente, del vice presidente,

e del consiglio di presidenza

L'assemblea nella prima seduta elegge nel suo seno il consiglio di presidenza composto dal presidente, dal vice presidente e da tre, cinque o sette consiglieri, rispettivamente per le assemblee costituite da 30, 40 o 50 membri.

Alla elezione del presidente e del vice presidente si procede con votazioni separate e a scrutinio segreto.

Alla elezione degli altri componenti del consiglio di presidenza si procede con votazione unica a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno.

Il consiglio di presidenza viene sentito dal presidente per la formulazione dell'ordine del giorno delle sedute e può avanzare, ad unanimità di voti, la richiesta di controllo sugli atti del comitato di gestione, di cui al 3° comma dell'articolo 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Nella prima seduta e, comunque, fino all'elezione del presidente l'assemblea è presieduta dal componente più anziano di età.

Art. 14

Elezione del presidente e del vice presidente

Per l'elezione del presidente e del vice presidente occorre la presenza di due terzi dei componenti l'assemblea e la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

Se dopo due votazioni nessun componente ha ottenuto la maggioranza richiesta, l'elezione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro 5 giorni. Nella seconda seduta è necessaria la presenza della meta più uno del numero dei componenti l'assemblea. Risulta eletto chi riporta la maggioranza dei voti dei presenti.

Ove nessuno consegua tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, alla votazione di ballottaggio ed è proclamato eletto chi ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 15

U.S.L. coincidente con un comune

Nel caso di U.S.L. coincidente con comune singolo, l'assemblea è presieduta dal sindaco.

Art. 16

Compiti del presidente

Il presidente convoca e presiede l'assemblea coordinandone l'attività secondo le norme del presente regolamento.

Art. 17

Consiglio di presidenza

Il presidente convoca periodicamente il consiglio di presidenza con la partecipazione del presidente del comitato di gestione per programmare i lavori dell'assemblea.

Art. 18

Personale per il funzionamento del consiglio di presidenza

Al consiglio di presidenza è assegnato il personale necessario al funzionamento dei servizi individuato tra quello assegnato all'ufficio di segreteria dell'assemblea generale.

Il personale di cui al comma precedente, dipende funzionalmente dal presidente.

L'assegnazione di cui al primo comma non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, comunque denominata, salvo eventuale compenso per il lavoro straordinario nei limiti previsti dal vigente contratto di lavoro.

Art. 19

Revoca del presidente, del vice presidente

e dei componenti del consiglio di presidenza

Il presidente, il vice presidente e i componenti del consiglio di presidenza possono essere revocati con deliberazioni motivate dall'assemblea.

La proposta di revoca deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'assemblea e deve essere messa in votazione entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione.

La proposta di revoca è approvata a votazione segreta dalla maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, con l'intervento di almeno due terzi dei componenti.

Ove non sia raggiunto il numero richiesto di presenti, la votazione è rinviata ad altra seduta da tenersi entro 8 giorni. La seduta è valida se è presente la maggioranza dei componenti e la proposta di revoca è approvata a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

Art. 20

Nuova elezione del presidente, del vice presidente

e dei componenti del consiglio di presidenza in caso di dimissioni,

di decadenza, revoca o impedimento permanente

Nelle ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o impedimento permanente del presidente, del vice presidente e dei componenti del consiglio di presidenza, l'assemblea procede a nuova elezione, da tenersi entro e non oltre 15 giorni.

Capo III

PRESIDENZA E DISCIPLINA DELLE SEDUTE PUBBLICITA' DELLE MEDESIME

Art. 21

Presidenza delle sedute

Le sedute dell'assemblea sono presiedute dal presidente.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente.

Art. 22

Funzione del presidente in corso di seduta

e modifica dell'ordine del giorno

Il presidente dirige e modera i lavori dell'assemblea.

In particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni.

L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato, su proposta del presidente o di un componente, ove non sorga opposizione.

La proposta di modifica, in caso di opposizione, è messa in votazione, senza discussione, ed approvata a maggioranza.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa, su proposta del presidente o di un componente, per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una prossima seduta.

In caso di opposizione, sulla proposta decide l'assemblea senza discussione, la proposta è approvata se raccoglie il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 23

Pubblicità delle sedute

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche, eccettuati i casi stabiliti dalla legge e quelli in cui con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito.

La elezione del presidente, del vice presidente, del consiglio di presidenza e del comitato di gestione, nonchè tutte le nomine di competenza dell'assemblea si fanno in seduta pubblica.

Si deliberano parimenti in seduta pubblica i ruoli organici del personale.

La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone.

Art. 24

Mantenimento dell'ordine

Se un componente l'assemblea turba l'ordine o pronunzia parole ingiuriose o sconvenienti, il presidente lo richiama.

Se il componente persiste nella trasgressione, il presidente gli toglie la parola.

Nella ipotesi che il componente persista nel suo atteggiamento il presidente lo espelle dall'aula.

Art. 25

Presenza del pubblico

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai componenti l'assemblea.

Oltre al collegio dei revisori, agli impiegati ed agli inservienti addetti al servizio, potrà - a seconda delle esigenze delle materie in discussione - essere ammessa la presenza di determinati funzionari e di qualunque altro tecnico o esperto autorizzato dal presidente.

Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, il presidente può ordinare lo sgombro della sala.

Capo IV

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 26

Appello nominale per la verifica del numero legale

L'adunanza dell'assemblea si apre con appello nominale dei componenti per accertare l'esistenza del numero legale.

Il presidente durante la seduta non e più obbligato a verificare se l'assemblea sia, oppure no, in numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da uno o più componenti. La verifica non può essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.

Art. 27

Apertura della seduta

Dopo l'appello nominale il presidente dichiara aperta la seduta e designa tre componenti alle funzioni di scrutatori per le votazioni tanto pubbliche che segrete.

Art. 28

Comportamento durante l'intervento

I componenti l'assemblea parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intera assemblea.

Art. 29

Iscrizione a parlare e durata degli interventi

I componenti l'assemblea che intendono intervenire debbono farne richiesta al presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande o delle iscrizioni.

Gli interventi non possono superare la durata di 15 minuti.

Art. 30

Modalità dell'intervento

Nessun componente l'assemblea può parlare più di una volta sullo stesso argomento.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al presidente per richiamo al regolamento.

L'intervento deve riguardare unicamente le materie in esame.

Art. 31

Fatto personale

Il componente l'assemblea che domanda la parola per fatto personale, deve comunicare al presidente in che cosa questo consiste.

Il presidente decide se egli abbia diritto di parlare.

Art. 32

Argomenti che hanno la precedenza sulla discussione principale

I richiami al regolamento e all'ordine del giorno, le mozioni d'ordine e le questioni pregiudiziali e sospensive, hanno la precedenza sulla discussione principale.

In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore contro ed uno a favore, motivando il proprio punto di vista e per non più di cinque minuti ciascuno.

L'assemblea è chiamata dal presidente a decidere sulle mozioni d'ordine sulle questioni pregiudiziali e sospensive, con votazione per alzata e seduta.

Art. 33

Divieto di discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti relativi non sono stati messi a disposizione dei componenti l'assemblea, almeno 48 ore prima, o almeno 24 ore prima nell'ipotesi prevista dal 3° comma del precedente articolo 7, presso la segreteria del consiglio di presidenza, con tutti i documenti necessari per potere essere esaminata.

Art. 34

Ordini del giorno

Prima che si inizi la discussione di una proposta o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun componente ordini del giorno concernenti l'argomento.

Gli ordini del giorno sono votati subito dopo la chiusura della discussione, secondo l'ordine della loro presentazione.

Non sono ammessi emendamenti agli ordini del giorno.

Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dall'assemblea sull'argomento in discussione.

Art. 35

Chiusura della discussione generale. Dichiarazione di voto.

Presentazione e votazione degli emendamenti

Dichiarata chiusa la discussione generale, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti.

L'assemblea, su richiesta di almeno cinque componenti o di gruppo, procede alla votazione per parti separate o per singoli articoli, capitoli o voci.

Ciascun componente ha diritto, in ogni momento, di proporre emendamenti i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione.

Per gli emendamenti comportanti spese, deve essere indicato il capitolo di bilancio sul quale far gravare la nuova spesa e, ove questo non abbia capienza, l'eventuale altro capitolo del quale si propone la corrispondente riduzione.

Gli emendamenti sono posti in votazione prima del testo a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Quando viene presentato un solo emendamento e questo è soppressivo, si pone ai voti il mantenimento del testo.

L'emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da qualsiasi componente.

Qualora si sia proceduto alla votazione per articoli, capitoli o voci separati, la proposta viene successivamente sottoposta a votazione nella sua globalità nel testo approvato per parti.

Durante la votazione nessuno può prendere la parola.

Art. 36

Esplicita menzione della "revoca" e della "modifica"

di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni di modifica o revoca di precedenti deliberazioni esecutive, debbono fare espressa e chiara menzione della "revoca" o della "modifica".

Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati nè singolarmente nè parzialmente.

Capo V

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

Art. 37

Atti ispettivi

I componenti l'assemblea possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni sull'attività dell'U.S.L.

Art. 38

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta, tramite il presidente dell'assemblea, per iscritto, al presidente del comitato di gestione per sapere: se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta al comitato di gestione o sia esatta, se il comitato di gestione intende comunicare all'assemblea determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sulla attività dell'U.S.L.

Ad esse viene data risposta scritta entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 39

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del comitato di gestione o del suo presidente.

Art. 40

Presentazione dell'interpellanza

Un componente che intende rivolgere una interpellanza, ne fa domanda per iscritto senza motivazione, tramite il presidente dell'assemblea, al presidente, del comitato di gestione.

Il presidente dell'assemblea ne da lettura all'assemblea medesima nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.

Art. 41

Risposta all'interpellanza e suo svolgimento

Il comitato di gestione, tramite il suo presidente, è tenuto a dare risposta alle interpellanze nella prima seduta dell'assemblea successiva alla data di presentazione, purchè fra quest'ultima e la seduta stessa intercorrano almeno otto giorni.

E' comunque facoltà del presidente del comitato di gestione dichiarare di poter rispondere anche laddove non sia ancora decorso il termine di otto giorni di cui al precedente comma.

Qualora non siano previste sedute della assemblea, entro 30 giorni dalla data di presentazione della interpellanza, il comitato di gestione, tramite il suo presidente, entro lo stesso termine, è tenuto a fornire risposta scritta.

La risposta alle interpellanze segue il turno di presentazione ed avviene normalmente in principio di seduta. L'ordine di trattazione deve essere annunciato insieme all'avviso di convocazione.

L'interpellante, prima della risposta, può svolgere la sua interpellanza; a tale scopo non può, peraltro, parlare più di dieci minuti.

La risposta su ciascuna interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interpellante per dichiarare se sia o meno soddisfatto e per esporre le ragioni.

Il tempo concesso per tali ultime dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti.

Ove fossero firmate da più componenti, il diritto di replica spetta ad uno soltanto dei firmatari.

Art. 42

Obbligo di immediata trasmissione di copia delle interrogazioni

e delle interpellanze

Il presidente dell'assemblea trasmette copia delle interrogazioni e delle interpellanze al presidente del comitato di gestione nello stesso giorno della loro presentazione.

Art. 43

Mozione

La mozione consiste in un atto rivolto a promuovere una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento con lo scopo di impegnare la responsabilità del presidente del comitato di gestione e del comitato di gestione in ordine al compimento di determinati atti e delle relative modalità.

Art. 44

Proposizione della mozione

Una mozione può essere proposta anche senza essere fatta precedere da interpellanza; in tal caso deve essere firmata da almeno tre componenti. Della mozione si da lettura all'assemblea nella stessa seduta in cui è stata presentata o, qualora non sia stata presentata nel corso di una seduta, nella prima seduta successiva alla presentazione.

Le mozioni devono essere discusse nella seduta successiva a quella nella quale ne è stata data lettura purchè tra queste intercorrano almeno otto giorni.

La mozione, una volta letta all'assemblea, non può più essere ritirata dai proponenti se quattro componenti si oppongono.

Art. 45

Discussione della mozione

Qualora l'assemblea lo consenta, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

La stessa norma si applica qualora sullo stesso argomento siano state presentate mozioni ed interpellanze. In questo caso, gli interpellanti possono dichiarare di rinunziare alla loro interpellanza e vengono iscritti a parlare sulla mozione in discussione subito dopo il proponente e dopo i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate.

Per la discussione delle mozioni non potranno chiedere di essere iscritti a parlare più di due componenti per ciascun gruppo.

Nel corso della discussione di una mozione e prima che sulla stessa si sia votato, l'assemblea non può iniziare la discussione di altri argomenti.

Le mozioni possono essere messe ai voti anche per parti separate.

Art. 46

Emendamenti alla mozione

Su ciascuna mozione possono essere presentati emendamenti.

La discussione degli emendamenti avviene dopo la chiusura della discussione generale.

Il proponente di una mozione ha diritto di parlare prima della chiusura.

I singoli emendamenti sono discussi e votati separatamente, secondo l'ordine dell'inciso cui si riferiscono.

Se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione principale, se soppressivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostituire; se l'inciso è mantenuto l'emendamento cade; se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

Capo VI

VOTAZIONI - NUMERO SPECIALE DEI VOTI

Art. 47

Votazioni

Le votazioni possono avere luogo per alzata e seduta, per divisione, per appello nominale e per scrutinio segreto.

Di regola, le votazioni avvengono per alzata e seduta a meno che tre componenti chiedano la votazione per divisione.

Si procede alla votazione per appello nominale o a scrutinio segreto, qualora venga chiesta rispettivamente da un sesto o da un quinto dei componenti l'assemblea.

Le deliberazioni concernenti persone si adottano sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'assemblea, a sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 87, del 12 agosto 1980, sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi di maggioranze qualificate previsti dalla legge o dal regolamento. Le schede bianche e le schede nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

Terminate le votazioni il presidente ne proclama l'esito.

Art. 48

Controprova

Il voto per alzata e seduta, è soggetto a controprova se un componente lo richieda, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

Il presidente e gli scrutatori accertano il risultato della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per divisione.

Nessuno può entrare o uscire dall'aula durante la controprova.

Art. 49

Svolgimento dello scrutinio segreto

Le votazioni a scrutinio segreto si fanno mediante schede timbrate e siglate dal presidente.

Lo spoglio delle schede è fatto dal presidente con l'assistenza degli scrutatori.

Proclamato l'esito delle votazioni il presidente provvede a che le schede vengano distrutte.

Capo VII

PROCESSO VERBALE

Art. 50

Redazione del processo verbale

Delle riunioni assembleari è redatto processo verbale.

I processi verbali delle adunanze devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi pro o contro ogni proposta.

Alla stesura dei processi verbali provvede il responsabile dell'ufficio di segreteria dell'assemblea.

I processi verbali sono firmati in ciascun foglio dal presidente o dal responsabile dell'ufficio di segreteria.

Art. 51

Contenuto del processo verbale

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli soggetti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

Per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constare dal verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto.

Se le deliberazioni concernono questioni di persone, dal verbale deve anche constatarsi che si è pure deliberato in seduta segreta.

Art. 52

Diritto di richiesta di specificazione

Ogni componente l'assemblea ha diritto di richiedere, in corso di seduta, che nel verbale si faccia espressa menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri componenti.

Art. 53

Richiesta di rettifica e fatto personale

In apertura di seduta il responsabile dell'ufficio di segreteria dà lettura del processo verbale dell'ultima adunanza.

Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso si intende approvato; in caso contrario, il presidente lo pone in votazione per alzata e seduta.

Art. 54

Redazione e conservazione degli atti dell'assemblea

La redazione e la conservazione di tutti gli atti dell'assemblea è curata dall'ufficio di segreteria dell'assemblea.

Capo VIII

GRUPPI - COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

Art. 55

Gruppi

Entro cinque giorni dalla prima seduta dopo l'elezione, i componenti possono costituirsi in gruppi.

Ogni gruppo deve essere costituito da almeno tre componenti.

I componenti che non raggiungono il numero necessario per la costituzione di un gruppo, confluiscono nel gruppo misto.

I singoli gruppi devono comunicare al presidente il nome del proprio capo gruppo; in mancanza sarà considerato tale il componente del gruppo più anziano di voti.

Art. 56

Gruppi di lavoro e commissioni

L'assemblea può costituire, di volta in volta, gruppi di lavoro o commissioni per la istruttoria degli atti relativi alle materie di cui all'articolo 12 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 e per l'esame di particolari questioni e problemi, fissandone preventivamente la durata, i limiti, i compiti e le funzioni.

La composizione delle commissioni e dei gruppi di lavoro è deliberata di volta in volta dall'assemblea. I componenti sono eletti con voto limitato ad uno.

Ciascuna commissione e ciascun gruppo di lavoro elegge nel proprio seno un coordinatore.

Delle sedute delle commissioni sono redatti verbali sotto forma di resoconto sommario.

Art. 57

Partecipazione di tecnici, esperti e funzionari

Alle sedute delle commissioni e dei gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare tecnici, esperti e funzionari, previa autorizzazione del presidente.

Art. 58

Diritto di partecipare del presidente

e diritto di assistere dei componenti

Il presidente dell'assemblea ha sempre facoltà di partecipare alle sedute delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

I componenti l'assemblea ed i membri del comitato di gestione possono assistere alle sedute delle commissioni e dei gruppi di lavoro.

Capo IX

CONTROLLO

Art. 59

Modalità per l'effettivo esercizio del controllo

sugli atti del comitato di gestione

Le deliberazioni del comitato di gestione, per le materie rientranti nella sua competenza, diventano esecutive se, entro il termine di otto giorni dalla loro notifica all'assemblea generale, sulle stesse non sia stata avanzata richiesta di controllo da parte di almeno un sesto dei componenti l'assemblea, o del consiglio di presidenza con deliberazione unanime.

In tal caso, l'assemblea deve esercitare il controllo nel termine perentorio di giorni 15 dalla richiesta medesima.

In relazione a quanto stabilito dall'articolo 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le deliberazioni del comitato di gestione, per le materie rientranti nella sua competenza, sono trasmesse in duplice copia, per ogni singolo oggetto, a mezzo di notifica con messo, a cura del presidente del comitato di gestione al presidente dell'assemblea generale dell'U.S.L. che ne cura l'immediata trasmissione all'ufficio interno di controllo per la conseguente istruttoria, le cui risultanze devono essere tempestivamente trasmesse al consiglio di presidenza, per l'attività referente, con il compito di riferire all'assemblea.

Contestualmente, il presidente del comitato di gestione comunica l'elenco delle deliberazioni e degli oggetti relativi, ai singoli componenti l'assemblea e ne dispone l'affissione all'albo dell'U.S.L.

Ai fini dell'esercizio dell'eventuale richiesta di controllo di cui al 3° comma dell'art. 28 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, le deliberazioni del comitato di gestione devono essere, altresì, immediatamente depositate, alla ricezione, presso il consiglio di presidenza per potere essere esaminate dai singoli componenti dell'assemblea.

In conformità al disposto di cui al 3° comma del succitato articolo 28, la richiesta di controllo da parte di almeno un sesto dei componenti dell'assemblea o del consiglio di presidenza, deve essere avanzata entro gli otto giorni dalla comunicazione delle deliberazioni da parte del presidente del comitato di gestione.

Tale richiesta è indirizzata al presidente dell'assemblea il quale dovrà immediatamente procedere alla convocazione dell'assemblea stessa per l'esercizio del controllo, dandone comunicazione anche al presidente del comitato di gestione.

La comunicazione di cui al 3° comma dell'articolo 28 della legge regionale n. 87 del 1980, decorre dalla data risultante dall'avviso di ricevimento da parte del consiglio di presidenza della assemblea del plico notificato a mezzo messo contenente le deliberazioni.

Nell'ipotesi di richiesta di controllo, l'assemblea generale adotta i provvedimenti di propria competenza, pronunciando con provvedimento motivato l'eventuale annullamento per vizi di legittimità entro il termine perentorio di giorni 15 dalla data di richiesta di controllo.

Qualora le deliberazioni per le quali sia stato richiesto il controllo non diano luogo ad osservazioni, l'assemblea generale può restituirle anche prima del termine succitato con la comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

In tal caso, le deliberazioni divengono immediatamente esecutive.

Capo X

DISTRETTUALIZZAZIONE

Art. 60

Distretti sanitari di base

L'assemblea generale provvede all'articolazione del territorio dell'U.S.L. in distretti sanitari di base e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento in conformità a quanto previsto dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, 6 gennaio 1981, n. 6 e 18 aprile 1981 n. 69.

Entro l'area del distretto va realizzata un'organizzazione unitaria e integrata dei servizi sanitari e di quelli socio-assistenziali in conformità a quanto previsto dal piano per la gestione integrata dei servizi sanitari e sociali - da approvarsi dall'assemblea generale dell'U.S.L. - ai sensi del 4° comma dell'articolo 14 della legge regionale 6 gennaio 1981 n. 6.

Nell'ambito del distretto lo svolgimento delle attività sanitarie e sociali è assicurato da un gruppo operativo formato da personale residente e da personale itinerante.

Personale residente è quello assegnato stabilmente a una sola struttura o operante a convenzione in forma fissa nell'ambito del distretto; personale itinerante è quello che presta servizio presso più distretti.

Titolo III

COMITATO DI GESTIONE

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 61

Elezione, durata in carica ed attribuzioni

L'elezione, la durata in carica e le attribuzioni del comitato di gestione dell'U.S.L. sono disciplinate dalle norme contenute nelle leggi regionali 12 agosto 1980 n. 87 e 6 gennaio 1981 n. 6, 18 aprile 1981 n. 69 e 28 aprile 1981 n. 76 e successive eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 62

Giuramento

Nella prima seduta il componente più anziano di età appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse dell'U.S.L. in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione".

Quindi invita gli altri componenti il comitato di gestione a prestare giuramento con la stessa formula.

I componenti non presenti alla prima seduta prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I componenti che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal comitato di gestione.

Art. 63

Regolamento

L'assemblea generale adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento del comitato di gestione e le sue modifiche.

Art. 64

Estensione di norme

Per lo svolgimento dei lavori del comitato di gestione si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per l'assemblea generale.

Capo II

CONVOCAZIONE - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE - REVOCA

Art. 65

Sedute del comitato di gestione

Il comitato di gestione si riunisce per iniziativa del presidente o di un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è fatta dal presidente mediante avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno.

Il comitato di gestione è presieduto dal presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal vice presidente.

Per la validità delle deliberazioni si richiede l'intervento della metà dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Le sedute del comitato di gestione non sono pubbliche.

Art. 66

Incarichi istruttori e propositivi ai componenti

del comitato di gestione

Il comitato di gestione, per l'attuazione de suoi compiti può decidere di affidare, di volta in volta, in funzione di argomenti che devono venire sottoposti al suo esame, a singoli componenti o a gruppi appositamente costituiti, specifici incarichi istruttori e propositivi, assegnando un termine per l'espletamento dell'incarico.

Per l'espletamento dei compiti istruttori e propositivi, di cui al comma precedente, i responsabili del servizio dell'U.S.L. sono tenuti a fornire ogni elemento utile.

Art. 67

Partecipazione dei coordinatori

Partecipano con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione i due coordinatori, amministrativo e sanitario, di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 gennaio 1981 n. 6 e successive eventuali modificazioni.

Partecipano, inoltre, alle sedute del comitato di gestione, con voto consultivo, il responsabile dei servizi sociali di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 gennaio 1981 n. 6 ed il responsabile del servizio veterinario di cui all'art. 3 della citata legge n. 6 allorquando vengono trattati argomenti di particolare rilevanza relativi alla materia di propria competenza.

In conformità al disposto di cui al 4° comma dell'art. 3 della succitata legge regionale n. 6/1981, i componenti dell'ufficio di direzione devono essere sentiti dal comitato di gestione in ordine alle decisioni riguardanti il servizio cui sono preposti.

Art. 68

Partecipazione dei sindaci alle sedute del comitato

Il comitato di gestione per la trattazione di argomenti di interesse specifico di uno o più comuni facenti parte della associazione può invitare i rispettivi sindaci, o loro delegati, alle sedute.

Il comitato di gestione è poi tenuto a sentire i sindaci, che eventualmente ne facciano richiesta, nel corso di sedute ove si trattino argomenti di particolare interesse locale.

Art. 69

Segretario

Alle sedute del comitato di gestione partecipa, con funzioni di segretario, il responsabile dell'ufficio di segreteria del comitato stesso.

Il segretario provvede alla redazione del verbale delle sedute.

Le funzioni di segretario del comitato di gestione non danno diritto alla corresponsione di alcuna indennità, comunque denominata, salvo eventuale compenso per lavoro straordinario nei limiti previsti dal vigente contratto di lavoro.

Art. 70

Presidente e vice presidente del comitato di gestione

La elezione e le funzioni del presidente e del vice presidente del comitato di gestione sono disciplinate in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 87 del 12 agosto 1980.

Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente.

Art. 71

Revoca del presidente e del vice presidente

Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati dalla carica con deliberazione motivata del comitato di gestione e su proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei componenti del comitato stesso.

Per la validità della deliberazione occorre il voto della maggioranza dei componenti il comitato di gestione.

Capo III

SERVIZI MULTIZONALI

Art. 72

Collegamento funzionale e coordinamento

dei servizi multizonali

Al fine di assicurare il collegamento funzionale dei presidi e servizi multizonali con quelli delle U.S.L. interessate, il comitato di gestione territorialmente competente si avvale, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 12 agosto 1980 n. 87, di un apposito comitato di coordinamento composto dai presidenti dei comitati di gestione delle stesse Unità Sanitarie Locali o da loro delegati.

I componenti del comitato di coordinamento succitato partecipano alle riunioni periodicamente indette dalla U.S.L. che gestisce i servizi multizonali.

Le riunioni di cui al precedente comma sono da tenersi con cadenza almeno trimestrale e comunque raccordate ai tempi di formazione e di aggiornamento del piano sanitario regionale e del bilancio di previsione dell'U.S.L. che cura la gestione dei servizi multizonali e finalizzate alla fissazione degli indirizzi, dei criteri e dei programmi d'intervento per la gestione, l'organizzazione e il miglioramento dei servizi stessi.

Il collegamento funzionale e il coordinamento dei presidi e servizi multizonali tra le UU.SS.LL. interessate si realizza attraverso una sistematica consultazione con i relativi organi di gestione, in ordine:

a) ai programmi di attività in relazione alle esigenze delle zone da servire;

b) agli aspetti fondamentali della gestione, sia sotto il profilo organizzativo funzionale che sotto quello economico-finanziario;

c) alle procedure ritenute più idonee per verificare l'efficienza operativa dei presidi e servizi multizonali in relazione alle effettive esigenze del territorio da servire.

Art. 73

Gestione dei servizi multizonali

I progetti di piano, programmi e bilanci e tutti gli atti che riguardano l'organizzazione generale dei presidi e dei servizi multizonali, sono predisposti dal comitato di gestione della U.S.L. che gestisce i servizi multizonali previa consultazione obbligatoria delle UU.SS.LL. interessate.

Ai fini sopra indicati, il comitato di gestione notifica i progetti e gli atti di cui al comma precedente alle UU.SS.LL. interessate; decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla data in cui le predette UU.SS.LL. hanno ricevuto la richiesta di parere, le deliberazioni sono adottate secondo le procedure stabilite dal presente regolamento, intendendosi il parere richiesto espresso favorevolmente, ai sensi dell'art. 20, terzo comma della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Dai verbali devono constare i pareri, le proposte e le osservazioni delle UU.SS.LL. consultate o l'eventuale mancata risposta nel termine di cui al comma precedente.

Il comitato di gestione della U.S.L. che gestisce presidi e servizi multizonali promuove incontri specifici con gli operatori delle UU.SS.LL. interessate, al fine di esaminare i problemi relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi multizonali.

Titolo IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

UFFICI DI SEGRETERIA - INDENNITA' - OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Art. 74

Uffici di segreteria

L'assemblea generale, in sede di approvazione della pianta organica dell'unità sanitaria locale - ai sensi dell'art. 12, quinto comma della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87 - determina la consistenza numerica del personale da assegnare ai tre uffici di segreteria, costituiti da personale dell'unita sanitaria locale:

1) per l'assemblea generale ed il consiglio di presidenza;

2) per il comitato di gestione ed il suo presidente;

3) per l'ufficio di direzione.

All'interno dell'ufficio di segreteria di cui al n. 1 del precedente comma, è altresì istituito apposito ufficio di controllo per l'espletamento degli atti istruttori relativi all'esercizio del controllo sugli atti del comitato di gestione da parte dell'assemblea, a sensi dell'art. 28 della legge regionale 12 agosto 1980 n. 87.

All'assegnazione del personale ai predetti uffici provvede il comitato di gestione, sentito il parere obbligatorio dell'organo di partecipazione e consultazione tecnica di cui all'art. 9 della legge regionale 6 gennaio 1981, n. 6 e della commissione del personale dell'U.S.L. di cui all'articolo 60 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, se costituita.

In ogni caso, dovrà essere assicurata nella composizione degli uffici di segreteria la presenza di un numero di dipendenti dell'U.S.L. appartenenti al ruolo amministrativo dell'allegato n. 1 del D.P.R. n. 761 del 1979, citato, di cui almeno il 50% della consistenza complessiva di ciascun ufficio, appartenente alla tabella A. Per l'ufficio di controllo, i dipendenti inclusi nella tabella A non devono essere in misura inferiore al 75% della consistenza numerica complessiva.

L'assegnazione ai predetti uffici di segreteria e di controllo non da diritto alla corresponsione di alcuna indennità, comunque denominata, salvo l'eventuale compenso per lavoro straordinario nei limiti previsti dal vigente contratto di lavoro.

Art. 75

Indennità

L'indennità ai componenti l'assemblea generale, al presidente, al vice presidente ed ai componenti del comitato di gestione nonchè il cumulo delle indennità, sono disciplinati secondo le norme contenute negli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87.

Art. 76

Obbligo di informazione all'amministrazione regionale

Gli organi dell'unità sanitaria locale devono fornire all'amministrazione regionale tutte le informazioni da questa richieste in ordine al servizio sanitario nazionale.

Art. 77

Obbligo di rilascio copia

I cittadini hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni e dei regolamenti adottati dall'assemblea e delle delibere del comitato di gestione, con il solo rimborso delle spese di riproduzione degli atti.

Capo II

AGGIORNAMENTO E CONSULTAZIONE DEI COMUNI

Art. 78

Aggiornamento permanente dei comuni associati

Fermo restante il disposto di cui all'art. 44 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, gli organi dell'unità sanitaria locale cureranno altresì l'invio costante ai comuni associati di proposte, relazioni e documenti relativi a tutta l'attività dell'unità sanitaria locale.

Art. 79

Le consultazioni dei comuni

Ai fini della preventiva consultazione dei comuni che fanno parte dell'U.S.L. in ordine al provvedimenti per i quali tale consultazione è obbligatoria, il comitato di gestione notifica a ciascun comune facente parte dell'U.S.L., copia delle proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

I comuni esprimeranno i loro pareri da trasmettere nel termine di giorni 30 dalla data della notifica. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso positivo.

L'assemblea generale può inoltre disporre la consultazione dei comuni anche su altre materie che ritiene di particolare importanza.

Il presidente del comitato di gestione o un suo delegato, a richiesta dei sindaci dei comuni associati, è tenuto ad illustrare i provvedimenti oggetto della consultazione.

Il presidente del comitato di gestione può chiedere, altresì, di essere sentito dal consiglio comunale, sia direttamente o facendosi rappresentare da altro componente del comitato stesso.

Titolo V

PARTECIPAZIONE

Art. 80

Regolamento delle forme di partecipazione

L'assemblea generale dell'U.S.L., entro sei mesi dall'insediamento dell'organo di gestione, in attuazione dell'art. 13, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e degli artt. 25 e 26 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, adotta, ai sensi del quinto comma dell'art. 12 della citata legge regionale 12 agosto 1980 n. 87, apposito regolamento rivolto a sperimentare ed a realizzare adeguate forme di partecipazione.

Art. 81

Partecipazione a livello di iniziativa spontanea

I cittadini utenti dei servizi dell'unità sanitaria locale, concorrono al miglioramento dei servizi medesimi attraverso:

a) reclami;

b) richieste di chiarimenti sull'organizzazione dei servizi e sulle prestazioni offerte;

c) petizioni e proposte.

Il coordinatore competente deve fornire risposta diretta ai cittadini che assumono iniziative di cui al comma precedente entro e non oltre 30 giorni, dandone altresì comunicazione al presidente del comitato di gestione.