
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 4 aprile 1992
G.U.R.S. 27 marzo 1993, n. 16
Requisiti generali, strutturali ed organizzativi per le case di cura private che intendano esercitare branche di alta o altissima specialità.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833/1978;
Visto il D.M. sanità 5 agosto 1977;
Vista la propria circolare n. 423 del 18 marzo 1988;
Vista la legge n. 109 del 1988;
Visto il D.M. sanità 13 settembre 1988;
Vista la legge regionale n. 39 dell'8 novembre 1988 ed, in particolare, l'art. 6, punti 2 e 4, nei quali viene prevista la possibilità di qualificare le case di cura private "di alta e/o altissima specialità" ove esercitino una o più "specialità" indicate nella legge stessa, salvo eventuali integrazioni ai sensi del punto 3 della stessa legge;
Ritenuto che si debbano fissare, ai fini della gestione e delle eventuali successive convenzioni, modelli di struttura e di organizzazione per le case di cura private che intendano esercitare branche di "alta specialità", e/o "altissime specialità" per dare massima garanzia nell'erogazione dell'assistenza;
Decreta:
Le case di cura private, che intendano esercitare "alte e/o altissime specialità" ed acquisire la relativa qualificazione, debbono possedere i seguenti requisiti generali, strutturali ed organizzativi:
a) classificazione in fascia "A" secondo la normativa vigente;
b) aree di degenza, destinate alle "alte e/o altissime specialità", dotate dei servizi divisionali ed igienici previsti dalla legge regionale n. 39/88;
c) gli spazi riservati all'area di rianimazione per le "alte e/o altissime specialità", limitrofi al complesso operatorio o, comunque, facilmente raggiungibili;
d) un'area di degenza, in aggiunta alle UU.FF. eventualmente autorizzate, pari a n. 2 o 3 p.l. per singola branca di "alta e/o altissima specialità", fatto salvo il dipartimento oncologico ed il reparto di cardiochirurgia, i cui moduli e requisiti sono specificati negli allegati al presente decreto;
e) un reparto di rianimazione e terapia intensiva, con un numero di posti letto non inferiore a 4 e, comunque, pari al 25% del numero dei posti letto attivati nell'area di "alta e/o altissima specialità";
f) un complesso operatorio (per le case di cura ad indirizzo chirurgico), dotato di n. 2 sale operatorie protette da filtro di entrata e munito di impianti di aria condizionata senza ricircolo ed opportunamente filtrata, in rispetto alla circolare assessoriale n. 423 del 18 marzo 1988;
g) il personale sanitario medico e non medico necessario per l'autorizzazione ed eventuale convenzione per le branche "alte e/o altissime specialità" stabilito dal D.M. sanità 13 settembre 1988, ovviamente proporzionato al numero di posti letto effettivamente attivati.
Per le discipline per le quali il D.M. sanità 13 settembre 1988 non prevede specifici organici, il personale viene indicato nelle schede relative alle specialità che sono allegate al presente decreto.
Qualora le case di cura esercitino anche branche specialistiche diverse dalle "alte e/o altissime specialità", l'organico dovrà essere conforme a quello previsto dalla legge regionale n. 39/88.