
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 18 marzo 1994
G.U.R.S. 7 maggio 1994, n. 22
Rivalutazione dell'indennità, di residenza a favore dei farmacisti rurali.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/87 citata, ogni anno deve rivalutarsi, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la comunicazione dell'Assessorato del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro, gruppo 11 - prot. n. 12516 del 3 marzo 1994, con la quale si comunica che, per l'anno 1993, il tasso di inflazione ufficiale è stato del 4,2%;
Decreta:
Articolo Unico
L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1993, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno 1993, è determinato nella misura annua lorda di:
a) lire 8.109.990, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) lire 5.944.910, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) lire 3.377.790, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 18 marzo 1994.
BORROMETI