
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 16 gennaio 1998
G.U.R.S. 18 aprile 1998, n. 19
Direttive per l'organizzazione delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende policlinici universitari ai sensi degli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 1978;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, in particolare, l'art. 4, comma 10, dello stesso, a mente del quale le Regioni, nel provvedere alla riorganizzazione di tutti i presidi ospedalieri sulla base delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, organizzano gli stessi presidi in dipartimenti;
Visti gli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, mediante i quali, nel dare applicazione al precitato art. 4 del decreto legislativo n. 502/92, si è definita la natura del dipartimento ospedaliero, indicandone, altresì, l'organizzazione, i compiti e le finalità;
Vista la legge n. 20/94;
Ritenuto di dovere emanare specifiche direttive al fine di porre una uniforme disciplina per l'attuazione nella Regione Siciliana delle norme concernenti l'organizzazione in dipartimenti ospedalieri, nel quadro di un'azione volta alla realizzazione di insiemi operativi finalizzati di risorsa concorrenti allo scopo di favorire la globalità dell'intervento rispetto al bisogno assistenziale e all'economicità della gestione;
Decreta:
Per l'organizzazione, secondo il modello dipartimentale previsto dagli artt. 29 e seguenti della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 delle Aziende unità sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende policlinici universitari operanti nella Regione Siciliana, sono adottate le direttive allegate al presente decreto, che dello stesso fanno parte integrante.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 20/94, e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, per la pubblicazione.
Palermo, 16 gennaio 1998.
PAGANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 27 febbraio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 9.
Allegato
DIRETTIVE
PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DIPARTIMENTALE
NELLE AZIENDE OSPEDALIERE,
NELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI
E NEI POLICLINICI UNIVERSITARI
Al fine di rendere omogenea nel territorio della Regione l'applicazione delle norme relative all'istituzione dei dipartimenti e garantire l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo si dispone quanto segue.
Premesse
"Il dipartimento è costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che perseguono comuni finalità e sono quindi tra loro interdipendenti, pur mantenendo la propria autonomia e responsabilità professionale. Le unità operative costituenti il dipartimento, mirano a dare risposte unitarie, tempestive, razionali e complete rispetto ai compiti assegnati, e a tal fine adottano regole condivise di comportamento assistenziale, didattico, di ricerca, etico, medico-legale".
L'individuazione dei dipartimenti sarà in funzione delle unità operative presenti nelle singole aziende e degli obiettivi che queste ultime debbono conseguire.
Nelle Aziende unità sanitarie locali si possono costituire "dipartimenti transmurali", cioè di raccordo ospedale-territorio, quali ad esempio:
- dipartimento di riabilitazione e lungodegenza;
- dipartimento di salute mentale;
- dipartimento materno-infantile.
Complessivamente i compiti del dipartimento possono riassumersi in:
- assistenza;
- formazione e aggiornamento;
- didattica;
- ricerca;
- educazione ed informazione sanitaria.
a) Assistenza
L'assistenza dovrà essere garantita attraverso l'individuazione ed il coordinamento delle prestazioni che si rendono necessarie nell'ambito di un approccio globale al paziente, per mezzo delle seguenti attività:
- preospedalizzazione;
- attività ambulatoriale;
- day hospital;
- day surgery;
- ricovero ordinario;
- riabilitazione;
- ospedalizzazione a domicilio.
b) Formazione e aggiornamento
La formazione e l'aggiornamento del personale operante nell'ambito delle differenti unità operative, trova nel dipartimento la sede idonea al suo svolgimento in quanto consente una concentrazione maggiore di iniziative ed esperienze al riguardo.
c) Didattica
La didattica è rivolta alle figure professionali, nell'ambito dei rispettivi diplomi universitari, ed ai medici specializzandi. Quanto sopra disciplinato dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
d) Ricerca
La ricerca deve essere orientata al raggiungimento degli obiettivi propri dell'istituzione dipartimentale, attraverso il coordinamento delle iniziative più significative e l'attivazione dei necessari collegamenti con altre istituzioni.
e) Educazione ed informazione sanitaria
Il dipartimento contribuisce alla promozione e diffusione dell'educazione alla salute, istituendo una serie di iniziative, indirizzate al singolo paziente o in collaborazione con enti ed istituzioni diverse, riguardanti specifiche tematiche identificate come prioritarie rispetto agli obiettivi e mirate alle tipologie dei pazienti assistiti nell'ambito del dipartimento.
Le attività del dipartimento possono, in particolare, essere ricondotte a:
a) l'utilizzazione ottimale degli spazi assistenziali e delle apparecchiature, che deve essere finalizzata ad una migliore gestione delle risorse a disposizione al fine di consentire una più completa assistenza al malato; a tal fine, ove possibile, si tenderà alla allocazione delle unità operative facenti parte del dipartimento in spazi contigui;
b) il coordinamento con le relative attività extraospedaliere per un'integrazione dei servizi dipartimentali con quelli del territorio.
Una delle caratteristiche principali del dipartimento è, infatti, costituita dalla possibilità offerta ai pazienti di garantire la loro continuità assistenziale. Tale funzione è svolta in modo peculiare nell'ambito dei dipartimenti "transmurali";
c) lo studio, l'applicazione e la verifica di sistemi per conferire la maggiore possibile omogeneità alle procedure organizzative, ed assistenziali;
d) la promozione di iniziative finalizzate all'umanizzazione dell'assistenza all'interno delle strutture dipartimentali;
e) l'individuazione e la promozione di nuove attività o di nuovi modelli operativi nello specifico campo di competenza;
f) l'organizzazione della didattica, la ricerca e l'educazione e l'informazione sanitaria.
CRITERI ATTUATIVI
La legge regionale n. 30/93 identifica agli artt. 29, 30 e 31 i dipartimenti ospedalieri, l'organizzazione e le finalità degli stessi. Occorre in questa sede sottolineare la centralità che occupa questo modello organizzativo nella programmazione e nello sviluppo dell'aggiornamento e della ricerca scientifica nelle discipline afferenti al dipartimento.
L'obiettivo che si vuole raggiungere è la costituzione del dipartimento per funzioni omogenee cioè sostanzialmente l'accorpamento di più funzioni in un unico contenitore senza che le unità operative ospedaliere perdano la loro autonomia.
Ciascuna unità operativa afferente al dipartimento metterà a disposizione il 10% dei propri posti letto per le finalità comuni dell'attività dipartimentale; atteso che il residuo 90% dei posti letto è destinato alle finalità proprie di ciascuna unità operativa anche al fine di garantire i preventivi annuali delle prestazioni, nel rispetto della legge finanziaria 1998.
In conseguenza di quanto sopra detto, si ribadisce che la disponibilità di posti letto utilizzabile per le finalità comuni dell'attività dipartimentale, tra le varie unità operative, rimane limitato al 10%.
Al di là della dipartimentalizzazione all'interno del singolo presidio, è evidente che nel caso di accorpamenti di più presidi ospedalieri o nel caso della presenza di più presidi nell'ambito della stessa azienda si procederà ad una dipartimentalizzazione interpresidio.
Premesso che l'istituzione di un dipartimento impegna anche risorse economiche, va evitato il proliferare dell'istituto dipartimentale, pertanto, nell'ottica di limitarne il numero a quelli realmente necessari, appare ovvia l'opportunità di tendere alla realizzazione di grandi dipartimenti con obiettivi comuni, miranti all'integrazione ed omogeneizzazione di discipline equipollenti ed affini, ed integrando negli stessi il maggior numero di unità operative, che conservano la propria autonomia. Quanto sopra in ottemperanza a quanto disposto dalla legge di accompagnamento alla legge finanziaria 1996 e cioè dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che sottolinea come tale modello organizzativo sia in grado di "consentire a servizi affini e complementari di operare in forma coordinata per evitare ritardi, disfunzioni e distorto utilizzo delle risorse finanziarie".
Rimane in capo all'autonomia gestionale del direttore generale il compito di modellare il dipartimento sull'assetto organizzativo dell'azienda, privilegiando l'istituzione dei seguenti dipartimenti:
- dipartimento di medicina;
- dipartimento di chirurgia;
- dipartimento dei servizi.
Per ciò che concerne i dipartimenti di emergenza, vanno realizzati nel rispetto delle specifiche leggi regionali in materia.
Nelle Aziende ospedaliere formate da più ospedali non può essere individuato più di un dipartimento per ciascuna delle organizzazioni dipartimentali sopra indicate (medicina, chirurgia, servizi).
Le unità operative sono incardinate nel relativo dipartimento in ragione della prevalenza dell'attività svolta; pertanto, ciascuna unità operativa non può fare parte di più dipartimenti.
Si ritiene, altresì, che gli ospedali specializzati, insistenti all'interno di Aziende ospedaliere, devono avere, ove possibile, un'organizzazione dipartimentale propria coerentemente con le disposizioni di cui alle presenti direttive.
Il coordinatore del dipartimento è il portavoce che rappresenta alla direzione dell'azienda le istanze formalmente deliberate dal comitato di dipartimento.
Per ciò che concerne i dipartimenti interaziendali, tra Aziende ospedaliere e Aziende sanitarie locali o tra più Aziende ospedaliere, si fa riferimento a quanto previsto dalla legge regionale n. 25/96.
Sulla base degli aspetti finanziari sopra richiamati i direttori generali delle Aziende ospedaliere e delle Aziende unità sanitarie locali dovranno adeguare ogni atto deliberativo, ivi compresi quelli già eventualmente adottati in materia, alle presenti direttive.
Si rimane in attesa di puntuale, corretto adempimento.