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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 28 aprile 1995

G.U.R.S. 13 maggio 1995, n. 25

Criteri per l'individuazione dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature e del personale delle unità sanitarie locali da trasferire alle aziende ospedaliere.

N.d.R. L'art. 24, comma 21, della L.R. 2/2007, ha previsto che le gestioni liquidatorie costituite presso le aziende unità sanitarie locali cessano a decorrere dall'1 gennaio 2007.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 ed, in particolare, l'art. 55;

Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, che all'art. 6 ha determinato il numero e la sede delle aziende unità sanitarie locali;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 34, che ha individuato le aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione, le aziende regionali in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia e le aziende regionali di riferimento per l'emergenza di terzo e di secondo livello, oltre a prorogare i termini di attuazione degli adempimenti previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 8 dell'art. 55 della citata legge regionale n. 30/1993;

Vista la nota prot. n. 4966 del 22 novembre 1994, con la quale la bozza relativa ai criteri di cui al 3° comma dell'art. 55 sopracitato è stata trasmessa alla Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana per acquisirne il parere;

Vista la nota prot. n. 8175 del 10 aprile 1995, con la quale il presidente dell'Assemblea regionale siciliana comunica che la Commissione legislativa "Servizi sociali e sanitari", nella seduta n. 130 del 4 aprile 1995, ha espresso sui predetti criteri parere favorevole all'unanimità, apportando agli stessi alcune modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover formalizzare con apposito provvedimento i criteri così come stabiliti secondo le procedure di legge sopra descritte;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 55, comma 3°, della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 e 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 34, i beni mobili ed immobili, le attrezzature ed il personale delle unità sanitarie locali da trasferire alle aziende ospedaliere saranno individuati secondo i criteri seguenti:

Successione nei rapporti giuridici

1. A decorrere dalla data stabilita con decreto del Presidente della Regione, le aziende del Servizio sanitario regionale subentrano in tutti i procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle U.S.L. sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli successivi.

2. A decorrere dalla medesima data e con gli stessi criteri stabiliti dagli articoli successivi, sono trasferiti al patrimonio delle predette aziende i beni mobili, immobili e le attrezzature che alla data di entrata in vigore del presente decreto già appartengono al patrimonio dei comuni con vincolo di destinazione alle U.S.L..

3. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati con decreto del Presidente della Regione. Il predetto atto costituisce, ai sensi del comma 2° dell'art. 5 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, titolo per l'apposita trascrizione dei beni che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse a cura di pubblico ufficiale appositamente incaricato.

Individuazione dei rapporti giuridici e dei beni da trasferire

1. All'individuazione dei rapporti giuridici da trasferire alle U.S.L. ed alle aziende ospedaliere si procede secondo i seguenti criteri:

a) i procedimenti amministrativi in corso ed i rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle U.S.L. sono trasferiti alle aziende U.S.L. ed alle aziende ospedaliere sulla base della individuazione della struttura destinataria degli effetti del procedimento o del rapporto giuridico. In presenza di più destinatari, i rapporti giuridici ed i procedimenti amministrativi sono trasferiti alle aziende sanitarie in rapporto all'interesse prevalente;

b) al trasferimento dei beni immobili, mobili registrati, mobili ed attrezzature si procede sulla base dell'individuazione del soggetto utilizzatore degli stessi.

In particolare:

- sono trasferiti al patrimonio delle aziende ospedaliere i beni immobili, mobili registrati, mobili ed attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano utilizzati dai servizi amministrativi, sanitari o tecnici dei presidi ospedalieri costituiti in azienda; sono, altresì, trasferiti alle aziende ospedaliere i beni originariamente di proprietà degli ex enti ospedalieri esistenti al 31 dicembre 1982, non diversamente utilizzati;

- sono trasferiti al patrimonio delle aziende U.S.L. tutti i beni immobili, mobili registrati, mobili ed attrezzature già utilizzati dalle UU.SS.LL. che confluiscono nell'azienda U.S.L.;

- in presenza di più soggetti utilizzatori dei beni e delle attrezzature indicate nel presente articolo si fa riferimento al criterio della prevalenza e/o dell'originaria destinazione.

2. Presso ogni azienda U.S.L. ed ospedaliera è istituito, per la durata di un anno, decorrente dalla data di attivazione delle stesse un ufficio stralcio per la gestione residua dei rapporti posti in essere dalle soppresse U.S.L. sotto la responsabilità del direttore generale che assume le funzioni di commissario liquidatore.

In particolare:

- alla azienda U.S.L. è trasferita la gestione dei rapporti posti in essere dalle soppresse U.S.L. nella stessa confluite.

Alla azienda ospedaliera è trasferita la gestione dei rapporti posti in essere dalla soppressa U.S.L. limitatamente ai presidi e/o alle strutture nella stessa confluite.

Ai sensi della legge n. 724/94, a decorrere dal 1° gennaio 1995, la contabilità economico - finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle UU.SS.LL. e delle aziende ospedaliere previste dall'art. 5 del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quelle degli anni 1994 e precedenti.

Alla risoluzione di eventuali conflitti relativi alla titolarità del patrimonio delle aziende ospedaliere, delle aziende U.S.L. e dei comuni è competente il Presidente della Regione.

Trasferimento del personale

1. Entro 120 giorni dal proprio insediamento, i direttori generali della U.S.L. e delle aziende ospedaliere definiscono le nuove piante organiche integrate sulla base delle funzioni e dell'assetto organizzativo previsto dalla legge regionale 8 novembre 1993, n. 30 e previa verifica dei carichi funzionali di lavoro di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 29/93.

2. Nelle more della definizione di tali adempimenti, l'assegnazione del personale alle aziende U.S.L. ed alle aziende ospedaliere avviene, contestualmente al trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici e con atto dei commissari straordinari di cui al comma 1° dell'art. 55 della legge regionale n. 30/93, secondo i seguenti criteri:

A) il personale dei ruoli sanitario e tecnico, in servizio, di ruolo o incaricato, al 31 dicembre 1994 su posti organici ospedalieri per il funzionamento delle strutture presenti all'interno dei presidi confluiti nelle costituende aziende ospedaliere, viene automaticamente assegnato alle stesse;

B) parimenti vengono assegnati all'azienda ospedaliera i posti vacanti dei ruoli sanitario e tecnico derivanti dalle dotazioni organiche delle strutture stesse.

Il personale assunto dalle UU.SS.LL. in forza di specifiche norme regionali per l'attività dei policlinici transita alla azienda policlinico. Analogamente si provvederà per i posti ancora vacanti istituiti ai sensi delle medesime disposizioni.

Il personale sanitario dipendente dalle università in servizio presso presidi ospedalieri con rapporto convenzionale continua a prestare la propria attività nei presidi ospedalieri fino alla definizione ed in conformità del protocollo di intesa Regione - Università.

Il personale sanitario e tecnico, provvisoriamente assegnato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 33/94 o disposizioni similari, rimane temporaneamente nel servizio presso cui è stato assegnato fermo restando il disposto del 2° comma dello stesso art. 13;

C) in via temporanea, una parte del personale amministrativo e professionale, quantificato nel 5% della dotazione organica dei posti dei ruoli sanitario e tecnico, viene utilizzato ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 33/94, presso le costituende aziende ospedaliere. Qualora la suddetta dotazione organica risulti essere inferiore a numero 800 dipendenti, la percentuale di utilizzo viene elevata all'8%.

L'assegnazione temporanea alle aziende ospedaliere del personale appartenente ai ruoli amministrativo e professionale avverrà, previo avviso interno con termini per l'istanza di 15 giorni, a domanda dei dipendenti con priorità al personale proveniente dagli ex enti ospedalieri confluiti nell'U.S.L. ed in via graduata a quello della U.S.L. da cui si scorpora l'azienda ospedaliera.

Nell'ipotesi di più richieste, si procederà in base ai criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 384/90.

Nelle more dell'adozione del piano sanitario regionale il personale medico delle disciolte équipes pluridisciplinari può essere inquadrato, previa opzione, nelle aziende ospedaliere o nei presidi ospedalieri. L'assegnazione definitiva verrà effettuata in conformità alle scelte che verranno adottate con il piano sanitario regionale;

D) il restante personale viene assegnato, ai sensi del comma 8° dell'art. 55 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 30, alle aziende U.S.L..

3. Definite le piante organiche di cui al punto 1, la copertura dei posti dell'azienda ospedaliera avverrà:

A) per inquadramento automatico per il personale di cui al punto 2, lettere A e B;

B) per opzione per il restante personale privilegiando prioritariamente nell'ordine il personale proveniente dagli ex enti ospedalieri esistenti al 1° gennaio 1983, il personale della stessa U.S.L. il cui presidio viene costituito in azienda, quello delle UU.SS.LL. dello stesso comune ed il personale delle UU.SS.LL. della provincia, per quest'ultimo con precedenza per i residenti nella sede dell'azienda ospedaliera; in caso di più domande di opzione, si procederà alla graduatoria delle stesse con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 384/90.

4. Per l'attuazione della mobilità del personale risultato in esubero di cui all'art. 3, comma 5, lett. g) del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano i criteri di cui all'art. 32 del D.Leg.vo n. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al personale in posizione di aspettativa a qualsiasi titolo.

6. Alla definizione di eventuali conflitti di competenza sui procedimenti amministrativi tra azienda U.S.L e azienda ospedaliera, ovvero relativi all'attribuzione di personale, provvederà l'Assessore regionale per la sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 28 aprile 1995.

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