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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 22 giugno 1994

G.U.R.S. 2 luglio 1994, n. 33

Funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria (art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30).

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Considerato che, a norma dell'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, non riservate allo Stato e alla Regione, ivi comprese le funzioni già demandate agli uffici del veterinario provinciale, del veterinario comunale e del veterinario consortile, sono state trasferite alle unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni del sindaco, quale autorità sanitaria locale;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 38, l'Assessore regionale per la sanità deve emanare apposite direttive per l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate;

Attesa la necessità di individuare le funzioni che restano riservate alla Regione, in virtù della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle specifiche disposizioni di leggi statali e regionali in materia di sanità pubblica veterinaria, emanate in esecuzione anche di direttive e regolamenti comunitari;

Attesa la necessità di individuare altresì le funzioni già esercitate dalle unità sanitarie locali e quelle da trasferire alle stesse per effetto delle disposizioni di cui al succitato art. 38, nonché le funzioni esercitate dai sindaci quali autorità sanitarie locali;

Decreta

Art. 1

In attuazione di quanto previsto dall'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono emanate le seguenti direttive, concernenti le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria esercitate dalla Regione e dalle unità sanitarie locali nonché quelle dei sindaci quali autorità sanitaria locale.

A) Funzioni esercitate dalla Regione:

a) indirizzo tecnico, supporto, coordinamento e verifica nella specifica materia;

b) emanazione di direttive in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, anche in esecuzione delle direttive comunitarie e nazionali;

c) predisposizione di programmi regionali di profilassi e di risanamento degli allevamenti ed il coordinamento e la verifica della loro attuazione;

d) ricezione, raccolta ed elaborazione dei dati statistici necessari alla verifica dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi ed alla programmazione regionale;

e) promozione dell'osservazione epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali e delle zoonosi, nonché ricezione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla denuncia delle malattie infettive diffusive degli animali e delle zoonosi, anche ai fini dei necessari collegamenti e informazioni con il Ministero della sanità e le altre Regioni, nonché della programmazione sanitaria;

f) vigilanza tecnica e controllo sull'Istituto zoo-profilattico sperimentale della Sicilia, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

g) le competenze di cui all'art. 25, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni;

h) organizzazione, coordinamento ed elaborazione di protocolli di intervento per le attività di controllo e vigilanza in materia di igiene sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ed attività di vigilanza e controllo nella stessa materia che richiedono approfondimenti tecnico - scientifici di particolare rilevanza, nonché la programmazione di piani di intervento per la vigilanza e il controllo nel campo dell'igiene degli alimenti di origine animale, e verifica della loro attuazione;

i) promozione di programmi regionali di ricerca scientifica e di sperimentazione nel campo veterinario e di corsi di aggiornamento professionale, di educazione sanitaria, di iniziative e di propaganda veterinaria;

l) coordinamento e verifica delle funzioni dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali anche in esecuzione della normativa comunitaria in materia di scambi di animali e prodotti di origine animale, e dell'applicazione delle norme in materia di scambi, con paesi terzi, di animali e prodotti di origine animale;

m) ogni altra competenza attribuita alla Regione dalle vigenti disposizioni sulla materia ed in particolare quelli di cui all'art. 43, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'Assessore regionale per la sanità emana, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria con efficacia estesa all'intera Regione o al territorio di più comuni. L'esecuzione delle predette ordinanze è demandata ai sindaci dei comuni interessati: qualora non venga data esecuzione a detti provvedimenti nei termini previsti, l'Assessore regionale per la sanità provvede direttamente attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Per la istruttoria relativa ai provvedimenti di competenza regionale l'Assessorato regionale della sanità può avvalersi anche dei servizi veterinari delle UU.SS.LL. competenti per territorio.

B) Funzioni esercitate dalle unità sanitarie locali:

a) la profilassi delle malattie infettive ed infestive a carattere diffusivo degli animali, ivi comprese quelle trasmissibili all'uomo, in adempimento alle disposizioni di cui alle norme e direttive comunitarie, nazionali e regionali, e la sorveglianza epidemiologica;

b) la ispezione e la vigilanza veterinaria permanente sugli allevamenti, sugli impianti di raccolta, sul trasporto, lavorazione e smaltimento degli avanzi animali, sulle sardigne, sulle stalle di sosta, sui mercati, fiere, esposizioni animali, parchi e giardini zoologici, canili, sulla riproduzione animale, ivi compresa l'attività degli operatori nel campo della fecondazione artificiale e sugli ambulatori e laboratori di analisi veterinarie;

c) l'attuazione dei piani di profilassi e di controllo delle malattie degli animali sulla base di programmi predisposti dallo Stato o dalla Regione, nonché la vigilanza sui piani predisposti o attuati da associazioni o enti pubblici e privati;

d) la vigilanza sull'importazione, esportazione e transito degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali;

e) la ispezione e la vigilanza sulla produzione, commercializzazione ed impiego dei mangimi per l'alimentazione zootecnica e sull'utilizzo dei farmaci in campo veterinario;

f) l'ispezione e la vigilanza sugli stabilimenti di lavorazione, trasformazione, deposito e vendita degli alimenti di origine animale o prevalentemente animale, e la ispezione e la vigilanza sulle carni, sui prodotti ittici, sul latte e suoi derivati, nonché sugli altri alimenti di origine animale nelle fasi di produzione, deposito, trasporto, distribuzione e somministrazione;

g) il controllo sanitario degli animali domestici, selvatici ed esotici, anche ai fini di individuare modificazioni degli indicatori di sanità e degli equilibri;

h) l'attuazione dei programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene e sanità pubblica veterinaria, alla profilassi ed alla polizia veterinaria;

i) la raccolta e trasmissione dei dati connessi ad adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;

l) la raccolta e trasmissione di dati statistici, anche ai fini della successiva programmazione sanitaria;

m) la emissione dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

n) le competenze di cui al D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni ad eccezione di quelle di cui all'art. 25, lett. b).

Sono altresì, comprese le funzioni indicate all'art. 7, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altro adempimento concernente la riproduzione, l'allevamento, il miglioramento zootecnico e la sanità animale, anche in relazione alla tutela della salute dell'uomo, in adempimento alle disposizioni previste da normative comunitarie, nazionali e regionali. Devono essere, inoltre, assicurate le funzioni particolari previste per eventi straordinari o calamità naturali.

C) Funzioni esercitate dai sindaci quali autorità sanitarie locali

I sindaci esercitano tutte le funzioni in materia che loro competono quali autorità sanitarie locali ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi e prescrittivi in materia.

Spetta, altresì, al sindaco ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'emanazione, limitatamente al territorio di competenza, di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria.

Rientra tra l'altro nelle competenze del sindaco, sentito il servizio veterinario competente per territorio, il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 25, lett. c) del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 44 del D.P.R. 26 marzo 1980 n. 327 (trasporto carni, prodotti ittici ed altri alimenti di origine animale anche al di fuori dell'ambito comunale) nonché all'art. 36 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Ai sensi del comma 3, dell'art. 38 soprarichiamato il veterinario provinciale, il veterinario comunale e il veterinario consortile, nella qualità di presidente componente di commissioni non di competenza regionale sono sostituiti dal responsabile del settore veterinario della U.S.L. competente per territorio o da altro funzionario veterinario dallo stesso delegato. In particolare tale sostituzione riguarda per quanto si riferisce al veterinario provinciale le commissioni di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni, alla legge 3 maggio 1971, n. 419 e successive modifiche ed integrazioni ed alla legge 3 febbraio 1963, n. 126.

Nelle more della riorganizzazione dei servizi veterinari alla luce delle disposizioni di cui alla legge regionale 8 novembre 1993, n. 30 il veterinario provinciale è sostituito dal responsabile del servizio veterinario della U.S.L. capoluogo di provincia (nn. 1, 11, 16, 19, 23, 26, 35, 41 e 62) o in mancanza dal responsabile del servizio veterinario di una U.S.L. ubicata nel territorio della stessa provincia designata dal commissario straordinario.

Art. 3

Le funzioni di cui all'art. 1 del presente regolamento attribuite alle UU.SS.LL. sono esercitate dai servizi veterinari delle attuali UU.SS.LL., fino a quando non sarà diversamente disposto a seguito della effettiva attuazione della riorganizzazione dei servizi e delle UU.SS.LL. istituite ai sensi della citata legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 22 giugno 1994.

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