
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 20 maggio 1991
G.U.R.S. 22 giugno 1991, n. 32
Fissazione del contributo forfettario per spese di viaggio, trasporto e soggiorno dell'ammalato.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 3 luglio 1975, n. 27;
Vista la legge regionale 23 luglio 1977, n. 66;
Vista la legge regionale 13 agosto 1979, n. 202;
Vista la legge regionale 22 aprile 1986, n. 20;
Visto il D.A. n. 79637 del 17 marzo 1990;
Vista la delibera di Giunta n. 267 del 28 ottobre 1980;
Vista la legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3;
Decreta
Il contributo forfettario previsto dall'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3 per spese di viaggio, trasporto e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, è fissato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'ammalato, comunque accertato nell'anno precedente alla richiesta nella misura seguente:
- 60% della spesa complessiva per redditi sino a L. 20.000.000;
- 50% della spesa complessiva per redditi sino a L. 35.000.000;
- 40% della spesa complessiva per redditi sino a L. 50.000.000.
Il contributo per trasporto e viaggio è, comunque, concesso purchè già non rimborsabile a carico del F.S.N.
La diaria giornaliera omnicomprensiva, dovuta per spese di soggiorno sostenute ai sensi dell'art. 3 legge regionale n. 3/91 dall'ammalato e dall'eventuale accompagnatore in località ubicate in Italia, è cosi determinata:
- località con popolazione non superiore a 500.000 abitanti: diaria 60% 50% 40% 100.000 60.000 50.000 40.000 - località con popolazione non superiore ad 1.000.000 di abitanti: diaria 60% 50% 40% 130.000 78.000 65.000 52.000 - località con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti: diaria 60% 50% 40% 140.000 84.000 70.000 56.000
La diaria giornaliera omnicomprensiva, dovuta in applicazione dell'art. 3 legge regionale n. 3/91 per spese di soggiorno sostenute dall'ammalato e dall'eventuale accompagnatore fuori dal territorio nazionale, è così determinata:
diaria 60% 50% 40% 145.000 87.000 72.500 58.000