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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 20 maggio 1991

G.U.R.S. 22 giugno 1991, n. 32

Fissazione del contributo forfettario per spese di viaggio, trasporto e soggiorno dell'ammalato.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 3 luglio 1975, n. 27;

Vista la legge regionale 23 luglio 1977, n. 66;

Vista la legge regionale 13 agosto 1979, n. 202;

Vista la legge regionale 22 aprile 1986, n. 20;

Visto il D.A. n. 79637 del 17 marzo 1990;

Vista la delibera di Giunta n. 267 del 28 ottobre 1980;

Vista la legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3;

Decreta

Art. 1

Il contributo forfettario previsto dall'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 1991, n. 3 per spese di viaggio, trasporto e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, è fissato in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'ammalato, comunque accertato nell'anno precedente alla richiesta nella misura seguente:

- 60% della spesa complessiva per redditi sino a L. 20.000.000;

- 50% della spesa complessiva per redditi sino a L. 35.000.000;

- 40% della spesa complessiva per redditi sino a L. 50.000.000.

Il contributo per trasporto e viaggio è, comunque, concesso purchè già non rimborsabile a carico del F.S.N.

Art. 2

La diaria giornaliera omnicomprensiva, dovuta per spese di soggiorno sostenute ai sensi dell'art. 3 legge regionale n. 3/91 dall'ammalato e dall'eventuale accompagnatore in località ubicate in Italia, è cosi determinata:


- località con popolazione non superiore a 500.000 abitanti:
   diaria         60%            50%              40%
   100.000      60.000         50.000           40.000
- località con popolazione non superiore ad 1.000.000 di abitanti:
   diaria         60%            50%              40%
   130.000      78.000         65.000           52.000
- località con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti:
   diaria         60%            50%              40%
   140.000      84.000         70.000           56.000
Art. 3

La diaria giornaliera omnicomprensiva, dovuta in applicazione dell'art. 3 legge regionale n. 3/91 per spese di soggiorno sostenute dall'ammalato e dall'eventuale accompagnatore fuori dal territorio nazionale, è così determinata:


   diaria         60%            50%              40%
   145.000      87.000         72.500           58.000
Art. 4

Resta fermo il limite massimo rimborsabile di lire 5.000.000, come previsto dalla delibera di Giunta n. 267 del 28 ottobre 1980.

Palermo, 20 maggio 1991.

ALAIMO