
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 13 marzo 1998
G.U.R.S. 2 maggio 1998, n. 21
Rivalutazione dell'indennità di disagiata residenza, per l'anno 1997, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 8 marzo 1968;
Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;
Considerato che ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/87 citata, ogni anno deve rivalutarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;
Vista la nota prot. n. 44411 del 9 agosto 1997, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica della Regione - gruppo 11°, ha comunicato che per l'anno 1996 il tasso di inflazione ufficiale è stato del 3,9%;
Visti gli atti d'ufficio;
Decreta:
Articolo Unico
L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1997, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso d'inflazione relativo all'anno 1996, è determinato nella misura lorda di:
a) L. 9.670.310 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) L. 7.088.670 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
c) L. 4.027.660 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso.
Palermo, 13 marzo 1998.
LEONTINI
Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 26 marzo 1998, con nota n. 113.