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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 11 aprile 1996

G.U.R.S. 18 maggio 1996, n. 25

Determinazione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, per l'anno 1995.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;

Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 8/87 citata, ogni anno deve rivalutarsi, con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;

Visto il telefax dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Direzione bilancio e tesoro - gruppo 11° - Ufficio di statistica della Regione - dell'11 marzo 1996, con il quale si comunica che per l'anno 1994 il tasso ufficiale è del 4,1%;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1995, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno 1994, è determinato nella misura annua lorda di:

a) lire 8.797.090, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

b) lire 6.448.570, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

c) lire 3.663.970, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 aprile 1996.

GRAZIANO