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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 9 maggio 2000

G.U.R.S. 14 luglio 2000, n. 33

Determinazione dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali per l'anno 1999.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221;

Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 9, concernente l'approvazione del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2000;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetta legge regionale n. 8/87, annualmente deve rivalutarsi con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;

Vista la nota prot. n. 17857 del 24 maggio 1999, con la quale l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Ufficio di statistica della Regione - gruppo 11°, ha comunicato che per l'anno 1998 il tasso d'inflazione ufficiale è stato pari all'1,8%;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 1999, da erogare ai soggetti ex art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso d'inflazione relativo all'anno 1998, è determinato nella misura lorda di:

- L. 10.011.730 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

- L. 7.338.940 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

- L. 4.169.860 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato regionale della sanità ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per esteso.

Palermo, 9 maggio 2000.

LO MONTE

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 15 maggio 2000 al n. 199.