
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 8 luglio 1995
G.U.R.S. 29 luglio 1995, n. 39
Rideterminazione delle tariffe di rimborso per le prestazioni specialistiche di emodialisi, per l'anno 1994.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visto l'art. 2 della legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, che attribuisce all'Assessore regionale per la sanità il compito di determinare, annualmente, le tariffe relative al servizio di trasporto, in regime convenzionale, degli emodializzati;
Visti i propri decreti n. 58119 del 28 novembre 1986, n. 64931 del 2 novembre 1987, n. 67826 del 26 aprile 1988, n. 74937 del 3 giugno 1989, n. 81537 del 27 aprile 1990, n. 94300 del 3 agosto 1991, n. 6054 del 6 maggio 1993, n. 9263 del 18 dicembre 1993, e n. 12741 dell'11 ottobre 1994 concernenti le determinazioni delle tariffe, per i trasporti degli emodializzati sopra riferiti, rispettivamente per gli anni 1984, 1985, 1986 (con il primo decreto), 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1994;
Considerate le numerose istanze pervenute, anche per le vie brevi, da parte di alcune associazioni di volontariato, convenzionate con le UU.SS.LL., per il trasporto degli emodializzati, ai sensi della legge regionale n. 40/84, sopra richiamata, con le quali detti organismi rappresentano delle doglianze in ordine alle tariffe determinate, annualmente, per l'anzidetto servizio, che se pur aggiornate secondo i dati ISTAT non compensano i costi di gestione sempre in costante lievitazione;
Considerato che nel procedimento di formazione delle tariffe in argomento, poi formalizzate con il decreto assessoriale n. 58119 del 28 novembre 1986, è stato adottato il criterio di determinare l'ammontare di dette tariffe sulla base della media risultante da tre tariffe prese in riferimento e già utilizzate da altri enti;
Ravvisata l'opportunità di procedere ad una verifica per accertare l'entità delle differenze esistenti, per l'anno 1994, tra le tariffe di questa Regione e quelle dei suddetti enti di riferimento utilizzando gli stessi criteri di determinazione del passato;
Rilevato che le risultanze della suddetta verifica evidenziano, per le tariffe in argomento, una differenza in negativo di circa il 30 per cento in rapporto alla media delle tre tariffe anzidette;
Considerato lo stato di crescente preoccupazione di molti cittadini emodializzati, ai quali è stata fatta intravedere, da parte della associazioni di volontariato, la possibilità di un recesso del trasporto convenzionale vigente con le UU.SS.LL.;
Considerate le numerose segnalazioni della sezione regionale dell'ANED ed, in particolare, quelle di molti sindaci della provincia di Messina nelle quali vengono rappresentate situazioni di bisogni che possono sfociare in comportamenti irrazionali con ripercussioni sia sullo stato di salute degli emodializzati stessi, che nei rapporti con le istituzioni;
Considerato che appare equo fissare al 20 per cento la maggiorazione delle tariffe in questione, ciò al fine di contenere il lievitare della spesa in riferimento alle risorse finanziarie dello specifico settore di prestazioni;
Ritenuto di procedere, per il solo anno 1995, ad un adeguamento delle tariffe per il trasporto degli emodializzati apportando una maggiorazione pari al 20 per cento delle tariffe in vigore per l'anno 1994 e di prevedere anche una diversificazione della tipologia dei mezzi che, in relazione alle condizioni del soggetto da trasportare, possono essere utilizzati, con specifiche tariffe, per l'espletamento del servizio di che trattasi;
Decreta:
1 - Le tariffe dell'anno 1994 determinate con il decreto n. 12741 dell'11 ottobre 1994, citato in premessa, relative al servizio di trasporto dei soggetti sottoposti a trattamento di emodialisi o dialisi peritoneale eseguito dalle associazioni di volontariato, in regime di convenzionamento, per l'anno 1995, sono aumentate del 20 per cento.
2 - Alle tipologie di mezzi già indicate all'art. 1, punti A e B, del decreto n. 58119 del 28 novembre 1986 si include, nel possibile utilizzo dei mezzi in regime convenzionale l'autovettura per trasporti collettivi (fino a tre emodializzati) o singoli.
Per quanto indicato in premessa e disposto al precedente art. 1 le tariffe relative al servizio di trasporto dei soggetti sottoposti al trattamento di dialisi e dialisi peritoneale eseguito dalle associazioni di volontariato, in regime di convenzionamento per l'anno 1995, risultano così determinate:
A forfait (fino a 30 km. andata e ritorno) A) ambulanza ordinaria L. 26.260 B) pulmini, con solo autista, per trasporti collettivi L. 30.460 C) autovettura, con solo autista, per trasporti collettivi (fino a 3 emodializzati) o singoli L. 22.320
Aumenti per soste, lunghe percorrenze e trasporti collettivi
1 - Quando la percorrenza in andata e ritorno, con uno dei mezzi di cui sopra, sia inferiore a 30 km., verrà corrisposta soltanto la tariffa relativa al doppio viaggio.
2 - Per percorrenze in andata e ritorno superiori ai 30 km., oltre la tariffa indicata ai punti A o B o C, verrà corrisposta a forfait - sosta e maggiore percorrenza - la somma di L. 35.360.
3 - Per i trasporti effettuati con pulmini o autovettura verrà corrisposta per ciascun trasportato, oltre il primo, la somma di L. 5.600.
Il trasporto, salvo i casi in cui situazioni oggettive di traffico o di viabilità, anche in rapporto alle condizioni fisiche e/o di sicurezza del trasportato, consiglino scelte alternative, deve essere effettuato seguendo il percorso più breve.