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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 1 luglio 1994

G.U.R.S. 13 agosto 1994, n. 39

Approvazione del regolamento per il funzionamento del comitato di partecipazione e vigilanza per la tutela degli utenti dei servizi sanitari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 gennaio 1991, n. 1, recante: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale ed istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari";

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, art. 17, che dispone "modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7 in tema di salvaguardia dei diritti degli utenti";

Ritenuto di provvedere, in conformità al disposto dell'art. 17 della legge regionale n. 30/93, con il quale vengono modificati gli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale n. 7/91, all'emanazione del previsto regolamento per la disciplina del funzionamento del comitato di partecipazione e vigilanza di cui all'articolo 32 citato;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

E' approvato, nel testo allegato, il regolamento per la disciplina del funzionamento del comitato di partecipazione e vigilanza di cui all'articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7, così come modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 30/93.

Il presente decreto viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la sua pubblicazione.

Palermo, 1 luglio 1994.

BORROMETI

Allegato

REGOLAMENTO

Art. 17 della legge regionale n. 30/93 - Disciplina del funzionamento del comitato di partecipazione e vigilanza di cui all'art. 32 della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7.

Art. 1

Il comitato di partecipazione e vigilanza di cui all'art. 32 della legge regionale 30 gennaio 1991, n. 7, modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 30/93, è costituito con deliberazione del direttore generale della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera, da assumere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ed ha sede presso la U.S.L. o l'azienda ospedaliera medesime.

Detto comitato informa la propria attività all'attuazione delle finalità e degli obiettivi della legge n. 7/91 e successive modificazioni.

Art. 2

La durata in carica dei componenti il comitato e le sue attribuzioni sono disciplinate dalle norme contenute nella legge n. 7/91 e successive modifiche, nonchè dal presente regolamento.

La carica dei componenti il comitato è onoraria e gratuita. In ogni caso, ai componenti del predetto comitato spetta un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate che risultino connesse all'esercizio del mandato.

Art. 3

Il comitato è presieduto dal direttore generale dell'U.S.L. o dell'azienda ospedaliera che lo convoca, lo presiede, ne coordina l'attività. Il direttore generale può nominare, a tal fine, un suo delegato.

Art. 4

Ciascuna delle associazioni di volontariato, di utenti, sindacali e sociali, che intendano far parte del comitato di partecipazione e vigilanza, sono tenute a comunicare, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, al direttore generale della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera il nominativo di un proprio rappresentante.

Art. 5

Decadono dalla partecipazione al comitato le associazioni i cui rappresentanti, come sopra designati, non partecipino per tre volte nel corso del medesimo anno solare alle sedute del comitato suddetto.

I componenti del comitato che rappresentano una delle associazioni, di cui all'art. 4 del presente decreto, possono dimettersi dall'incarico ed essere sostituiti a cura dell'associazione che li ha designati.

Ciascuna associazione che partecipa al comitato può, con istanza motivata, provvedere alla sostituzione del proprio rappresentante.

Nei casi sopra indicati i nuovi rappresentanti delle associazioni sono nominati per un periodo non superiore a quello in cui il comitato resterà in carica.

Art. 6

Il direttore generale della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera nomina con propria delibera, il segretario del comitato e provvede all'assegnazione alla segreteria del necessario personale di supporto, appartenente a diverse qualifiche che non potrà, in ogni caso, superare le tre unità.

Art. 7

I componenti hanno l'obbligo di intervenire alle sedute del comitato.

Il comitato non può deliberare se non interviene la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 8

Il comitato è sempre convocato, per iscritto, dal suo presidente e si riunisce almeno una volta al mese, ovvero, ogni volta che ne facciano richiesta scritta almeno due componenti o ne faccia richiesta motivata il sindaco di uno dei comuni facenti parte della circoscrizione territoriale della U.S.L., nonché in tutti i casi di urgenza.

La riunione del comitato deve aver luogo entro e non oltre sette giorni dalla presentazione della richiesta; il termine è ridotto a giorni due nei casi di urgenza.

Art. 9

Qualora il comitato prenda in esame questioni nelle quali componenti dello stesso o loro parenti o affini, fino al quarto grado, abbiano interesse, i componenti stessi devono allontanarsi dalla seduta sia in fase di discussione che in sede di votazione.

Di ciò deve essere fatta menzione nel processo verbale.

Art. 10

Il comitato di partecipazione e vigilanza promuove, d'ufficio o su segnalazione di qualunque cittadino o delle associazioni di volontariato, di utenti, sindacali e sociali, l'intervento degli enti competenti, finalizzato, oltre che a rimuovere eventuali anomalie, anche all'attuazione ed all'osservanza delle leggi in materia sanitaria, in particolare, della legge 30 gennaio 1991, n. 7 e successive modificazioni, dei piani regionali sanitari, dei regolamenti e degli obblighi scaturenti dalle disposizioni contenute negli accordi collettivi nazionali di lavoro.

Il comitato provvede, altresì, a svolgere ogni attività di vigilanza e propulsione in merito ai compiti attribuiti all'ufficio di pubblica tutela in materia di adozione dei provvedimenti di tutela di competenza dell'autorità giudiziaria ed, in particolare, di quelli, sempre di competenza dell'autorità giudiziaria, di tutela degli interessi dei minori e degli incapaci.

Art. 11

Il comitato di partecipazione e vigilanza, per l'esercizio delle competenze attribuitegli dalla legge, ha libero accesso a tutti gli atti della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera, necessari e indispensabili allo svolgimento dei propri compiti d'istituto e, per essi, non può essere opposto il segreto d'ufficio.

Art. 12

Il direttore generale della U.S.L. o dell'azienda ospedaliera è tenuto a mettere immediatamente a disposizione del comitato di partecipazione e vigilanza idonei locali da adibire a sede dell'ufficio, nonchè ogni corretto e sollecito svolgimento dei propri compiti.

In particolare, il comitato di partecipazione e vigilanza, responsabile dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale del personale occorrente appartenente alla U.S.L. o all'azienda ospedaliera.

L'assegnazione al predetto ufficio è stabile e non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, comunque denominata, salvo l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal vigente contratto di lavoro.

Art. 13

Ai sensi dell'art. 31, comma 5°, della legge 30 gennaio 1991, n. 7, modificato dalla legge regionale n. 30/93, gli oneri relativi al funzionamento dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari sono a carico delle UU.SS.LL. o delle aziende ospedaliere di appartenenza, ferme restando l'osservanza delle norme vigenti in materia di spesa a carico del Fondo sanitario nazionale.

Per l'effetto, le UU.SS.LL. o le aziende ospedaliere sono tenute ad istituire, nel proprio bilancio, apposito relativo capitolo di spesa.

Art. 14

Qualora gli organi dell'U.S.L. o dell'azienda ospedaliera omettano, ritardino, provvedano parzialmente e, comunque, non in modo idoneo ai superiori adempimenti, si darà luogo ad apposito intervento sostitutivo da parte dell'Assessore regionale per la sanità.

Art. 15

Il piano annuale di attuazione, distinto per ognuno dei settori sanitari e la relativa relazione, di cui all'art. 3 della legge regionale n. 30/93, dovranno essere trasmessi al comitato di partecipazione e vigilanza della U.S.L. o della azienda ospedaliera entro tre giorni dalla loro predisposizione.

Il Comitato, entro il termine di giorni 15 dalla ricezione, formula, per iscritto, le proprie osservazioni che dovranno essere trasmesse, in allegato al piano annuale, all'Assessore per la sanità.

Qualora il comitato non provveda nel termine prescritto, si procederà all'invio del piano annuale e della relativa relazione dell'Assessore regionale per la sanità, facendo menzione dell'avvenuta trasmissione degli stessi al comitato e della mancata espressione del parere.

Art. 16

Le UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere trasmettono al comitato di partecipazione e vigilanza i risultati della verifica semestrale prevista dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 30/93.

Entro il 10 gennaio di ciascun anno le UU.SS.LL. e le aziende ospedaliere inviano, ciascuna al proprio comitato di partecipazione e vigilanza, copia della relazione annuale, prevista dall'art. 4, comma 2°, della legge regionale n. 30/93.

Il comitato, entro 15 giorni dalla ricezione, esprime per iscritto il proprio parere, che dovrà essere trasmesso, in allegato alla relazione, all'Assessorato regionale della sanità.

Qualora il comitato non provveda ad esprimere il proprio parere nei termini prescritti, la relazione annuale verrà parimenti inviata all'Assessorato regionale della sanità, facendo menzione della mancata espressione del parere.

Art. 17

La normativa prevista dall'art. 17 della legge regionale n. 30/93, nonchè il presente decreto attuativo, entreranno in vigore all'atto dell'avvenuta ristrutturazione delle UU.SS.LL., così come prevista dagli artt. 6 e 7 della succitata legge.

Nelle more, continuerà ad applicarsi la normativa vigente.