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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 7 aprile 1987

G.U.R.S. 24 aprile 1987, n. 17

Fornitura, in regime di assistenza diretta, di prodotti ed ausili non inclusi nel nomenclatore-tariffario delle protesi agli invalidi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli artt. 26 e 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modifiche, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto l'art. 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;

Visto il decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modifiche, nella legge 25 marzo 1982, n. 98;

Visto il decreto Ministero della sanità 8 febbraio 1982;

Visto il decreto Ministero della sanità 1° luglio 1982;

Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge regionale 13 giugno 1984, n. 40;

Visto il decreto Ministero della sanità 2 marzo 1984;

Visto l'art. 16 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 20;

Considerato che l'art. 3 del citato decreto Ministero della sanità 2 marzo 1984 stabilisce che la U.S.L. di competenza potrà autorizzare, in adesione a specifiche direttive regionali, forniture straordinarie di presidi ed ausili non previsti dal nomenclatore-tariffario delle protesi, non riconducibili allo stesso e comunque legate ad effettive finalità funzionali e relazionali altrimenti non perseguibili;

Ritenuto che l'art. 6 della citata legge regionale 88/80, oltre ad assicurare la erogazione di prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ivi compresi presidi, ausili, prodotti e materiale sanitario connessi alla forma morbosa invalidante - a tutt'oggi erogati in assistenza indiretta -, non esclude la possibilità di erogare tali prestazioni in regime di assistenza diretta;

Considerata la necessità di fornire in forma diretta agli invalidi i presidi ed ausili sanitari in atto non inclusi nel nomenclatore-tariffario delle protesi;

Decreta:

Art. 1

I presidi, gli ausili, i prodotti sanitari, il materiale di medicazione, i prodotti dietetico-medicamentosi, connessi alla malattia invalidante, sono erogati, in tutto il territorio della Regione, in regime di assistenza diretta.

I prodotti di cui al comma precedente saranno forniti, previo rilascio di autorizzazione della U.S.L. di competenza, dalle farmacie e dalle aziende, con esercizio di vendita al pubblico, i cui organismi professionali o di categoria a livello regionale o provinciale aderiranno all'accordo regionale che disciplina la fornitura dei prodotti di che trattasi.

Art. 2

Hanno diritto alle prestazioni evidenziate all'art. 1 tutti i soggetti individuati all'art. 1 del decreto Ministero della sanità 2 marzo 1984 (1) e cioè:

1) gli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, i privi della vista ed i sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

2) i minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilità irreversibile;

3) i cittadini maggiorenni, in attesa di riconoscimento di invalidità, nei quali le menomazioni invalidanti, comprese quelle fisiognomiche, comportano, a giudizio della U.S.L. e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, una riduzione permanente della capacità lavorativa;

4) hanno inoltre diritto i soggetti ultrasessantacinquenni affetti da forme morbose riconducibili a minorazioni che alterino la capacità lavorativa della specifica età del soggetto in relazione alla capacità lavorativa universalmente riconosciuta ad una determinata età.

L'accertamento della specifica ridotta capacità lavorativa, che deve essere sempre riconducibile alla tabella indicativa citata al punto 3, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione al prelievo dei presidi ed ausili, deve essere eseguito dal competente servizio sanitario della U.S.L. di residenza.

I soggetti indicati ai punti 3 e 4 hanno diritto a fruire delle prestazioni previste all'art. 1, nel caso in cui le menomazioni invalidanti comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 sono erogati direttamente dall'I.N.A.I.L., con spesa a proprio carico, secondo le condizioni e con le modalità stabilite dall'Istituto medesimo.

(1)

Il D.M. 2 marzo 1984 è stato abrogato dal D.M. 30 luglio 1991.

Art. 3

L'invalido dovrà rivolgersi alla U.S.L. di residenza, munito della prescrizione del medico curante sulla quale dovrà essere indicata la malattia invalidante nonchè il tipo e la quantità di presidi ed ausili prescritti.

La prescrizione non potrà superare il quantitativo corrispondente al fabbisogno di 30 giorni.

La U.S.L. autorizzerà, di volta in volta, il prelievo previa indicazione dei codici, quantità e denominazione dei prodotti autorizzati.

La farmacia e le aziende fornitrici dei prodotti di che trattasi provvederanno ad inoltrare, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna del prodotto, alla U.S.L., nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la farmacia o l'azienda fornitrice, una distinta contabile riepilogativa - in duplice copia - delle forniture effettuate, cui dovranno essere allegate due copie dell'autorizzazione rilasciata dalla U.S.L. di appartenenza dell'assistito.

La U.S.L. che effettuerà il pagamento tratterrà la copia originale dell'anzidetta autorizzazione e provvederà a trasmettere alla U.S.L. di appartenenza dell'assistito - per il conseguente necessario riscontro - la seconda copia.

L'importo della distinta contabile sarà liquidato dalla U.S.L. entro i 30 giorni successivi all'inoltro.

Non è dovuta alle farmacie l'anticipazione di cui al D.P.R. 15 settembre 1979.

Direttive specifiche saranno impartite, da parte dell'Assessorato regionale per la sanità, per ulteriormente disciplinare la erogazione di presidi ed ausili in relazione a particolari forme morbose determinanti una invalidità permanente ed irreversibile del soggetto.

Art. 4

Il presente decreto, la cui esecuzione è demandata ai presidenti dei comitati di gestione delle UU.SS.LL. della Sicilia, entrerà in vigore e produrrà i suoi effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del decreto assessoriale che rende esecutivo l'accordo regionale citato all'art. 1.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 7 aprile 1987.

SARDO INFIRRI