
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 5 dicembre 1988
G.U.R.S. 10 dicembre 1988, n. 53
Disciplina degli incarichi per la medicina dei servizi.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
Preso atto che è stato stipulato un A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi e che lo stesso è stato reso esecutivo con decreto Presidente Repubblica n. 504 del 17 settembre 1987, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 1987;
Atteso che il predetto accordo, secondo l'art. 1 disciplina i rapporti di lavoro autonomo che si instaurano tra il S.S.N. ed i medici per l'espletamento di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolati da altri accordi collettivi stipulati ai sensi del predetto art. 48 della legge n. 833/78;
Ritenuto che le predette attività sanitarie a rapporto orario devono essere espletate in conformità alle allegate indicazioni programmatiche predisposte dall'ispettorato regionale sanitario;
Decreta:
L'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei servizi, reso esecutivo con D.P.R. 17 settembre 1987, n. 504, che regola i rapporti di lavoro autonomo che si instaurano tra il servizio sanitario nazionale ed i medici per l'espletamento di attività sanitarie a rapporto orario, per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è applicato nell'ambito del territorio della Regione Siciliana in conformità alle allegate indicazioni programmatiche che fanno parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 5 dicembre 1988.
ALAIMO
Allegato
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI MEDICINA DEI SERVIZI INDICAZIONI PROGRAMMATICHE
ATTIVITA' SANITARIE A RAPPORTO ORARIO
1 - Medicina del lavoro:
a) compilazione dei libretti sanitari individuali dei lavoratori;
b) compilazione dei registri dei dati ambientali;
c) compilazione dell'archivio delle aziende e dei luoghi di lavoro;
d) esami clinici dei lavoratori;
e) conduzione di indagini epidemiologiche;
2 - Igiene pubblica:
f) conduzione di campagne di vaccinazione volontarie;
g) tenuta dei registri nominativi delle cause di morte;
h) sorveglianza dell'igiene degli alimenti;
i) sorveglianza dell'igiene ambientale;
l) educazione sanitaria rivolta agli insegnanti nelle scuole;
3 - Pediatria:
m) visite postneonatali (entro il primo anno di vita), anche a domicilio, in collaborazione con le divisioni di ostetricia, pediatria, i consultori e le sedi di vaccinazione obbligatoria;
n) compilazione del libretto individuale infantile;
o) esecuzione di screening in età prescolare, in collaborazione con le divisioni di pediatria, i consultori, gli asili nido;
p) educazione sanitaria delle gestanti e delle puerpere in relazione alle problematiche di sviluppo e salute del feto, del neonato e del bambino, in collaborazione con le divisioni di ostetricia e i consultori;
q) consultorio pediatrico - genetico;
r) avviamento allo sport dei soggetti in età pediatrica;
4 - Medicina di base:
s) autorizzazioni e controllo sulle richieste di prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento interno ed esterno, statistiche relative; controllo sulle prestazioni e prescrizioni dei medici convenzionati;
t) terapia iniettiva venosa in sede ambulatoriale e al domicilio dell'assistito;
5 - Medicina fiscale:
u) attività connesse.
Per le attività di cui ai punti m, n, o, p, q ed r dovranno essere utilizzate le graduatorie di medicina pediatrica. Le convenzioni dovranno prevedere di norma un orario settimanale di 24, ore fatte salve le diverse posizioni contrattuali.
Gli incaricati addetti alla medicina dei servizi dovranno essere utilizzati esclusivamente nelle attività sanitarie per le quali hanno presentato domanda e hanno avuto conferito l'incarico.