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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 21 luglio 1999

G.U.R.S. 6 agosto 1999, n. 37

Disposizioni relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie all'uso delle acque per il consumo umano e per altri scopi ed usi igienico-sanitari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Vista la legge n. 833/78;

Visto il D.P.R. n. 515/82;

Visto il D.P.R. n. 236/88;

Vista la legge n. 71/90;

Vista la legge regionale n. 30/93;

Vista la legge regionale n. 33/94;

Visto il decreto n. 3446/92;

Visto il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994;

Atteso che con il decreto n. 13306 del 18 novembre 1994 sono state trasferite alle Aziende UU.SS.LL., in applicazione dell'art. n. 40 della legge regionale n. 30/93 e dell'art. 18 della legge regionale n. 33/94, le competenze in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente riservate alla Regione, ad eccezione dei provvedimenti autorizzativi di cui al punto t) dell'art. 2 e del punto i) dell'art. 4, del predetto decreto (rilascio della autorizzazione sanitaria per l'uso delle acque per il consumo umano), che la Regione, nella prima fase di applicazione, ha ritenuto di riservare alle proprie competenze ed ai sindaci;

Ritenuto di completare il decentramento amministrativo, dando piena attuazione all'art. 40 della legge regionale n. 30/93 ed all'art. 18 della legge regionale n. 33/94, al fine di uniformare le procedure istruttorie ed il conseguenziale regime autorizzativo in ordine al rilascio delle autorizzazioni sanitarie per l'uso delle acque per il consumo umano, si individua nei direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. l'autorità amministrativa deputata al rilascio di dette autorizzazioni, nel Servizio igiene pubblica la struttura deputata all'istruttoria tecnica ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed nel Servizio igiene alimenti SIAN, quella deputata al giudizio di idoneità per le acque idonee al consumo umano in distribuzione;

Decreta:

Art. 1

A parziale modifica degli artt. 2 e 4 del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994, rispettivamente nei punti t) ed i), le compenze, già regionali e sindacali, relative al rilascio delle autorizzazioni sanitarie all'uso delle acque per il consumo umano, ricadenti in ambito provinciale sono trasferite alle Aziende UU.SS.LL., secondo le procedure previste dal decreto n. 3446/92, mentre l'autorizzazione ad uso consumo umano e per gli altri scopi ed usi igienico-sanitari, delle risorse da utilizzare al di fuori dell'ambito provinciale in cui la risorsa ricade resta di competenza esclusiva dell'Assessorato regionale della sanità.

Art. 2

Restano di competenza della Regione i provvedimenti di classificazione delle acque superficiali ai sensi del D.P.R. n. 515/82 e successiva legge n. 71/90 e l'esercizio del potere di deroga per le acque da destinare al consumo umano ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 236/88.

Art. 3

Per le pratiche in corso di istruttoria alla pubblicazione del presente decreto, le autorizzazioni devono essere rilasciate dall'autorità amministrativa di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4

Con cadenza semestrale il settore igiene pubblica dovrà inviare a quest'ufficio copia delle autorizzazioni rilasciate.

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 21 luglio 1999.

SANZARELLO