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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 2 maggio 1991

G.U.R.S. 12 ottobre 1991, n. 48

Nuove tariffe di rimborso per le prestazioni specialistiche di emodialisi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

Vista la legge regionale n. 87 del 12 agosto 1980;

Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, comma terzo e quinto, che hanno fissato, rispettivamente, in L. 85.000 il rimborso per prestazioni specialistiche domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta, e in L. 95.000 il rimborso per prestazioni ambulatoriali di emodialisi, erogate sia in forma diretta che indiretta;

Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, ultimo comma, che autorizza l'Assessorato regionale della sanità a modificare gli importi di cui al terzo e quinto comma del citato art. 5 a seguito di verificata variazione dei costi, superiori al 10%;

Visto il D.A. n. 35993 del 6 agosto 1982, il DA. numero 45385 del 17 agosto 1984, il D.A. n. 50406 del 4 settembre 1985, il D.A. n. 62402 del 20 maggio 1987, il D.A. n. 76258 dell'11 agosto 1989, con i quali le tariffe succitate sono state modificate;

Vista la richiesta avanzata dall'Associazione centri emodialisi e nefrologia regionale siciliana (A.C.E.N.R.S.) e dell'Associazione siciliana servizi emodialitici ambulatoriali (A.S.S.E.A.) e l'allegata documentazione probante l'intervenuta variazione dei costi;

Vista la nota della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, prot. n. 9729 del 2 aprile 1991, riguardante l'indice generale dei prezzi praticati dai grossisti per strumenti medicali, articoli igienico-sanitari, acqua potabile, energia elettrica e gasolio;

Visto che l'incremento dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie nel periodo aprile 1989 - dicembre 1990 è stato del 10,3%;

Visto i1 nomenclatore tariffario "Allegato A" all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, reso esecutivo dal D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modifiche;

Visto l'elenco delle prestazioni indicato nell'"Allegato D" al predetto A.C.N., di cui al D.P.R. n. 119/88, comprendente anche le prestazioni di emodialisi, la cui tariffazione dovrà essere concordata in sede di commissione paritetica prevista dall'accordo del 18 dicembre 1987;

Ritenuto che, nelle more che la predetta commissione paritetica fissi, per l'intero territorio nazionale, le tariffe per le prestazioni di emodialisi, occorre procedere secondo le modalità indicate dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;

Considerato che le tariffe vigenti dall'1 agosto 1989 sono quelle di cui al D.A. n. 76258 dell'11 agosto 1989, fissate rispettivamente in L. 169.050 e L. 184.420;

Ritenuta verificata la condizione prevista dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;

Decreta:

Art. 1

Con decorrenza 1 gennaio 1991, le tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi, di cui al terzo e quinto comma della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono stabilite rispettivamente in lire 186.460 e in L. 203.415.

Art. 2

I presidenti dei comitati di gestione delle UU.SS.LL. daranno esecuzione alle disposizioni contenute nel presente D.A., dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente D.A. verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e, successivamente, alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 2 maggio 1991.

ALAIMO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 13 giugno 1991.

Reg. n. 9, Sanità, fg. n. 73.