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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 10 aprile 1997

G.U.R.S. 14 giugno 1997, n. 29

Modalità per la concessione di contributi alle associazioni che provvedono, senza fini di lucro, all'assistenza domiciliare degli ammalati oncologici terminali.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Considerato che l'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 prevede - a decorrere dall'anno 1997 - la concessione di contributi alle organizzazioni non aventi scopo di lucro che operano nel campo dell'assistenza agli ammalati oncologici terminali, operanti in Sicilia, il cui ammontare, pari a L. 1.000 milioni, è ripartito annualmente dall'Assessore regionale per la sanità, previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta negli ultimi tre anni e dell'attività programmata;

Ritenuto di dover determinare i criteri e le modalità generali per la concessione dei contributi e per la dimostrazione della relativa spesa;

Decreta:

Art. 1

1. I contributi di cui all'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 saranno concessi alle associazioni operanti in Sicilia che, in relazione alle finalità statutarie, provvedono, senza fini di lucro, all'assistenza domiciliare agli ammalati oncologici terminali residenti nella Regione.

2. Per l'ammissione ai contributi le associazioni, regolarmente costituite, devono aver operato nella Regione almeno nei tre anni solari antecedenti l'anno al quale si riferisce la concessione del contributo.

Art. 2

I contributi saranno concessi in relazione ai seguenti oneri:

a) spese generali di funzionamento per l'attività svolta in Sicilia, in misura comunque non superiore all'80% delle spese, che si prevede doversi sostenere nell'esercizio in cui viene prodotta l'istanza;

b) spese che si prevede doversi sostenere, nell'esercizio in cui viene prodotta l'istanza, direttamente dagli associati per l'assistenza domiciliare agli ammalati oncologici terminali residenti nella Regione;

c) copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività suindicata, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;

d) spese che si prevede doversi sostenere nell'esercizio in cui viene prodotta l'istanza per le attività professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare;

Art. 3

1. I contributi saranno concessi ad istanza, conforme alla legislazione vigente, della associazione interessata, sottoscritta dal legale rappresentante e con l'indicazione del codice fiscale dell'associazione e del legale rappresentante.

2. Per l'anno 1997 la predetta istanza dovrà pervenire all'Assessorato regionale della sanità, gruppo 12°, 1ª Direzione, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Per gli anni successivi, le istanze dovranno essere prodotte all'Assessorato, improrogabilmente, entro il 28 febbraio.

3. L'istanza dovrà indicare l'ammontare del contributo richiesto e dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto, da cui dovrà risultare espressamente la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26;

b) relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione, illustrativa dell'attività svolta nel triennio solare precedente l'anno al quale ha riguardo la concessione del contributo, da cui dovranno risultare, in particolare:

- il numero dei pazienti assistiti per ciascun anno;

- i tipi di patologie assistiti. A tal fine dovrà essere prodotta idonea documentazione, rilasciata dall'Unità sanitaria locale o da un medico di medicina generale o da un medico specialista;

- la natura e la durata delle attività assistenziali svolte;

c) relazione illustrativa dell'attività programmata relativa all'anno cui ha riguardo la richiesta di contributo, corredata dal bilancio preventivo dell'associazione relativo allo stesso anno;

d) certificazione necessaria ai sensi della legislazione vigente in materia di lotta contro la criminalità organizzata.

Art. 4

1. Le associazioni che abbiano fruito dei contributi dovranno presentare il rendiconto delle somme utilizzate entro sessanta giorni dalla chiusura dell'anno cui si riferisce la concessione del contributo.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le associazioni dovranno altresì rimborsare alla Regione le somme non utilizzate, con gli interessi maturati, calcolati al tasso legale.

Art. 5

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 10 aprile 1997.

PAGANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 19 maggio 1997,

Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 14.