
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 11 agosto 1989
G.U.R.S. 11 novembre 1989, n. 54
Nuove tariffe di rimborso per le prestazioni specialistiche di emodialisi.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, comma terzo e quinto, che hanno fissato, rispettivamente, in L. 85.000 il rimborso per prestazioni specialistiche domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta, e in L. 95.000 il rimborso per prestazioni ambulatoriali di emodialisi erogate sia in forma diretta che indiretta;
Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, ultimo comma, che autorizza l'Assessore regionale per la sanità a modificare gli importi di cui al terzo e quinto comma del citato art. 5 a seguito di verificata variazione dei costi, superiore al 10%;
Visto il D.A. n. 35993 del 6 agosto 1982, il D.A. n. 45385 del 17 agosto 1984, il D.A. n. 50406 del 4 settembre 1985, il D.A. n. 62402 del 20 maggio 1987, con i quali le tariffe succitate sono state, rispettivamente, aggiornate;
Vista la richiesta avanzata dall'Associazione centri emodialisi e nefrologia Regione Siciliana (A.C.E.N.R.S.) e dell'Associazione siciliana servizi emodialitici ambulatoriali (A.S.S.E.A.) e l'allegata documentazione probante l'intervenuta variazione dei costi;
Viste le note della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, di prot. n. 19934 dell'1 ottobre 1988 e dell'8 luglio 1989;
Visto che l'incremento dell'indice generale dei prezzi all'ingrosso dal gennaio 1987 al marzo 1989 è dell'11,9%;
Visto che l'incremento dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie dal gennaio 1987 al marzo 1989 è del 13,2%;
Visto il nomenclatore tariffario "Allegato A" all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale, reso esecutivo dal D.P.R. 23 marzo 1988, n. 119 e successive modifiche;
Visto l'elenco delle prestazioni indicate nell'"Allegato D" al predeto a.c.n. di cui al D.P.R. n. 119/88, la cui tariffazione dovrà essere concordata in sede di commissione paritetica prevista dall'accordo del 18 dicembre 1987;
Ritenuto che, nelle more che la predetta commissione paritetica fissi, per l'intero territorio nazionale, le tariffe per le prestazioni di emodialisi, occorre procedere secondo le modalità indicate dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Considerato che le tariffe vigenti dall'1 gennaio 1987 sono quelle di cui al D.A. n. 62402 del 20 maggio 1987 fissate, rispettivamente, in L. 149.340 e L. 162.915;
Ritenuta verificata la condizione prevista dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto con i rappresentanti delle associazioni A.S.S.E.A. e A.C.E.N.R.S.;
Decreta:
Con decorrenza 1 agosto 1989, le tariffe di rimborso per le prestazioni specialistiche di emodialisi, di cui al terzo e quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono stabilite, rispettivamente, in lire 169.050 e in lire 184.420.
I presidenti dei comitati di gestione delle UU.SS.LL. daranno esecuzione alle disposizioni contenute nel presente D.A., dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente D.A. verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e successivamente alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 11 agosto 1989.
ALAIMO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 6 settembre 1989.
Reg. n. 6, Sanità, fg. n. 193.