
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 18 giugno 2004
25 giugno 2004, n. 27Attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, concernente la regolamentazione dei ticket sanitari.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivi decreti di attuazione";
Visto il D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 "Regolamento concernente modifiche al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli artt. 1, comma 3 e 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130";
Vista la legge n. 405/01 e specificatamente l'art. 7 - "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione";
Visto il decreto n. 2494 del 12 gennaio 2004, con il quale è stato reso esecutivo l'accordo regionale di assistenza primaria, ed in particolare l'art. 8, punti 2 e 3, dello stesso accordo, con il quale sono state disciplinate le modalità di esenzione dal ticket per patologia e totale;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed, in particolare, l'art. 9, come parzialmente modificato ed integrato dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 "Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie";
Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9 ed, in particolare, l'art. 29 che, in sostituzione del già citato art. 7 della legge regionale n. 21/03, introduce nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (farmaceutiche e specialistiche), l'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE, dando altresì mandato all'Assessore regionale per la sanità a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, determinandone il valore al di sotto del quale si applica il regime della esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, nonché fissare l'importo del ticket;
Ritenuto di dare attuazione all'art. 29 della citata legge regionale n. 9/04, determinando il valore ISEE nonché fissare l'importo del ticket;
Decreta:
Il valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - è determinato in Euro 7.000,00.
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore al valore determinato all'art. 1, l'acquisizione dei farmaci concedibili resta a totale carico del servizio sanitario nazionale.
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore determinato all'art. 1, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di Euro 2,00.
Per i soggetti affetti da patologie individuati da regolamenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) (malattie croniche ed invalidanti) e lett. b) (malattie rare) del decreto legislativo n. 124/98, va corrisposta una quota ticket per confezione nella misura di Euro 0,50. Per i soggetti di cui al presente articolo, la prescrizione di farmaci è limitata a 3 pezzi massimo per ricetta e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni di terapia.
Non è prevista alcuna partecipazione al costo per i farmaci, comprese le specialità medicinali, il cui principio attivo non è protetto da brevetto o da certificato complementare di cui alla legge 19 ottobre 1991 n. 349, aventi il prezzo di riferimento individuato dagli appositi elenchi diramati periodicamente dall'Assessorato della sanità.
Per le pluriprescrizioni consentite dalla normativa vigente, la partecipazione al costo delle prestazioni per i soggetti di cui all'art. 3, è pari ad Euro 4,00 per 2 o più confezioni; ed è pari ad Euro 0,50 per confezione, per i soggetti di cui all'art. 4, fino ad un massimo di Euro 3,00.
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore al valore determinato all'art. 1, le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio restano a totale carico del servizio sanitario nazionale.
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore determinato all'art. 1, per le prestazioni specialistiche di diagnostica strumentale e di laboratorio va corrisposta una quota ticket per ricetta di Euro 2,00, nonché una quota ticket fino ad Euro 36,15.
Per i soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE superiore al valore determinato all'art. 1, qualora la ricetta contenga prestazioni il cui costo è superiore ad Euro 36,15, oltre ai ticket di cui al punto che precede, va corrisposto un ulteriore pagamento pari al 10% della differenza tra la somma totale delle tariffe riferite alle prestazioni inserite in ricetta e la predetta quota di Euro 36,15.
L'art. 8, punto 2, dell'accordo regionale di assistenza primaria reso esecutivo con il decreto n. 2494 del 12 gennaio 2004, ai sensi del D.M. n. 329/99 e successive modifiche ed integrazioni, è modificato come segue: Per le esenzioni per patologia sarà biffata la casella "A" sul ricettario regionale con il relativo codice identificativo della patologia (prime 3 cifre) ed il codice intero per le malattie rare.
L'art. 8, punto 3, dell'accordo regionale di assistenza primaria, reso esecutivo con il decreto n. 2494 del 12 gennaio 2004, è integrato come segue: Per le esenzioni totali per invalidità sarà biffata la casella "R" sul ricettario regionale; per i "Grandi invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia" sarà aggiunta nell'apposita casella la dicitura "Pensioni vitalizie".
L'art. 8, punto 3, dell'accordo regionale di assistenza primaria, reso esecutivo con il decreto n. 2494 del 12 gennaio 2004, è integrato come segue: Per le esenzioni relative ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore al valore determinato all'art. 1, sarà biffata la casella "R" sul ricettario regionale con l'aggiunta della dicitura "ISEE" nella casella.