
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 16 settembre 1994
G.U.R.S. 8 ottobre 1994, n. 49
Schema tipo di regolamento per l'elezione ed il funzionamento del consiglio dei sanitari dell'azienda unità locale e delle aziende ospedaliere.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Viste le leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, 6 gennaio 1981, n. 6;
Vista la legge 4 aprile 1991, n. 111;
Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Vista la legge regionale 20 agosto 1994, n. 33;
Visto il decreto legislativo 29 agosto 1994, n. 512;
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 9 della ripetuta legge n. 30/93, alla adozione dello schema di regolamento di elezione e di funzionamento del consiglio dei sanitari dell'aziende U.S.L. e aziende ospedaliere;
Decreta:
Articolo Unico
E' approvato, nel testo allegato, lo schema tipo di regolamento di elezione e di funzionamento del consiglio dei sanitari dell'azienda U.S.L. ed aziende ospedaliere.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 16 settembre 1994.
BORROMETI
Allegato
TITOLO I
Modalità di elezioni del consiglio dei sanitari
Art. 1
Presso ciascuna azienda U.S.L. ed azienda ospedaliera è istituito il consiglio dei sanitari con la composizione prevista dall'art. 9 della legge 3 novembre 1993, n. 30, da eleggere in sede di prima applicazione entro trenta giorni dalla nomina del direttore generale; il consiglio dura in carica 5 anni. Alla scadenza si procede al rinnovo entro il termine medesimo di giorni 30.
Art. 2
I componenti di diritto del consiglio dei sanitari sono designati dal direttore generale; gli altri in rappresentanza delle categorie di personale di cui al comma 2, lettera A), nn. 4, 5, 6, 7, 9 e 10, e lettera B) nn. 3, 4, 5, 7 e 8 sono nominati a seguito di elezione indetta dal direttore generale. Sono elettori i dipendenti in servizio di ruolo appartenenti alle categorie medesime. La condizione di dipendente di ruolo deve essere posseduta alla data di indizione delle operazioni di voto. Ogni elettore può esprimere un voto di preferenza.
All'atto dell'indizione delle operazioni di voto il direttore generale pubblica l'elenco dei dipendenti titolari del diritto di elettorato attivo e passivo suddiviso secondo le categorie di personale come sopra indicate.
Il direttore generale nomina la commissione elettorale costituita da un rappresentante di ciascuna categoria, la quale sceglie nel proprio seno il presidente ed il segretario per predisporre e verificare tutte le operazioni di voto che avranno luogo in una giornata lavorativa.
Risulterà eletto per ciascuna categoria del personale dipendente chi riporterà più voti; in caso di parità risulterà eletto il più anziano per età.
Terminate le operazioni di voto il direttore generale individua i nominativi dei dipendenti aventi titolo a partecipare al consiglio dei sanitari; in caso di mancata accettazione subentra il primo dei non eletti. E' compito del direttore generale procedere alla sostituzione dei componenti a qualunque titolo dimessisi.
TITOLO II
Modalità di funzionamento del consiglio dei sanitari
Art. 3
Il consiglio dei sanitari e presieduto dal direttore sanitario; all'atto dell'insediamento il direttore sanitario nomina un vice presidente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento scegliendolo fra i capi dei settori sanitari nel consiglio dei sanitari dell'azienda U.S.L. e fra i capi dipartimento nel consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera.
Art. 4
Le funzioni di segretario del consiglio dei sanitari vengono designate da un funzionario amministrativo dell'ente, designato dal direttore generale.
Art. 5
Il consiglio dei sanitari è convocato dal presidente, ed in caso di assenza o di impedimento dal vice presidente mediante avviso da notificarsi ai componenti nella sede di lavoro con raccomandata a libretto unitamente all'ordine del giorno sottoscritto dal presidente.
Art. 6
L'adunanza del consiglio dei sanitari si apre con l'appello nominale dei componenti per accertare l'esistenza del numero legale e per la validità della seduta che è determinata alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Art. 7
Il consiglio dei sanitari si riunisce ogni mese. In caso di richiesta di rilascio di parere obbligatorio o facoltativo sulle materie di competenza si riunisce entro il termine di giorni sette dalla richiesta pervenuta al consiglio a mezzo di raccomandata a libretto.
Art. 8
Qualora il consiglio dei sanitari sia chiamato ad esprimere parere su questioni nelle quali componenti dello stesso o loro parenti, o affini fino al quarto grado, abbiano interessi, i componenti stessi non possono partecipare alla discussione e devono astenersi in sede di votazione. Di ciò deve essere fatta menzione nel processo verbale.
Art. 9
Di ogni seduta sarà redatto processo verbale nel libro delle adunanze predisposto in ordine cronologico dall'ente.
Art. 10
Dopo l'appello nominale il presidente dichiara aperta la seduta e si procede all'esame dell'ordine del giorno con la discussione ed il voto su ciascun argomento. La discussione è disciplinata dal presidente ed il voto viene espresso da parte dei componenti per appello nominale.
Il parere, sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio dei sanitari viene trasmesso con lettera raccomandata a libretto al direttore generale.
Art. 11
E' in facoltà del presidente, di propria iniziativa o su proposta di almeno un terzo dei componenti il consiglio, fare intervenire alle sedute persone particolarmente competenti in materie speciali sottoposte all'esame ed al parere del consiglio medesimo, o invitare il direttore generale ad illustrare la richiesta di parere ed a fornire le opportune delucidazioni.