
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 22 maggio 1996
G.U.R.S. 22 giugno 1996, n. 33
Disposizioni relative ai soggiorni terapeutici praticati dagli invalidi di guerra e categorie assimilate.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, modificata ed integrata dalla regionale 13 giugno 1984, n. 40, con la quale, a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, è stata prevista l'erogazione - sotto forma di contributi - di alcune prestazioni economiche finalizzate a parzialmente soddisfare spese sostenute per necessità riconducibili ad infermità dipendenti da cause di guerra;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
Considerato che, in attuazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 7, della richiamata legge n. 407/90, non possono gravare sul fondo sanitario nazionale oneri per prestazioni di natura economica la cui erogazione non sia prevista da leggi dello Stato;
Atteso che tra le prestazioni non più erogabili, con riferimento alla legge n. 407 già citata, rientrano quelle elencate nella tabella "A" allegata alla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, che ha modificato ed integrato la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Visto il decreto n. 13304 del 18 novembre 1994, con il quale, a partire dall'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le cure climatiche praticate dagli invalidi di guerra sono da considerare prestazioni assimilabili alle cure termali e che ai beneficiari delle stesse che praticano la terapia in regime di assistenza indiretta compete un contributo giornaliero, fino ad un massimo di ventuno giorni, il cui ammontare è determinato utilizzando la stessa tariffa ed i criteri di rivalutazione annuale previsti dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, nel testo modificato ed integrato dalla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, tabella "A", divenuta inapplicabile perchè priva di copertura finanziaria per gli effetti dell'art. 5, comma 7, della legge n. 407/90;
Preso atto dell'avviso espresso dal Ministero della sanità, nota prot. n. 100/SCPS/15.14302 del 27 ottobre 1995, in ordine all'assimilazione dei soggiorni terapeutici alle cure climatiche che rendono erogabili, i primi, in quanto prestazioni di natura sanitaria a carattere preventivo;
Considerato che agli invalidi di guerra e delle altre categorie assimilate che presentavano un particolare quadro clinico, e che in conseguenza delle infermità pensionate avevano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, o di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi, il disciolto ONIG concedeva un periodo di ventuno giorni di soggiorno terapeutico - in forma diretta - in ambiente e clima idoneo e sotto controllo medico presso istituti o alberghi convenzionati dove era assicurato, senza alcuna anticipazione di spesa, un adeguato controllo sanitario;
Considerato che il citato Ministero della sanità non ha fissato - per uniformità di trattamento in campo nazionale - l'ammontare del contributo che dovrà essere corrisposto nel caso di soggiorno terapeutico effettuato nella forma indiretta e che, pertanto, ogni regione ha provveduto secondo proprie determinazioni;
Visto che a tutt'oggi non risulta siano state stipulate, in alcuna Regione, convenzioni con strutture alberghiere atte a garantire, nella forma diretta, soggiorni in luoghi con clima idoneo alle esigenze delle infermità pensionate e sotto controllo medico e, quindi, per la fruizione del soggiorno terapeutico gli interessati dovranno fare ricorso alla sola forma indiretta;
Attesa la necessità di provvedere, per i soggiorni in argomento, alla determinazione del contributo giornaliero, che dovrà essere corrisposto agli aventi diritto residenti nella Regione Siciliana;
Considerato che, come detto, i soggiorni terapeutici presentano la medesima natura e finalità delle cure climatiche e, pertanto, sono assimilabili alle stesse, per cui appare opportuno ed idoneo utilizzare, per la concessione del relativo contributo economico, le stesse tariffe ed i criteri di rivalutazione annuale, previsti dalla legge regionale n. 40/84, già adottati, con decreto n. 13304 del 18 ottobre 1994, in favore dei beneficiari di cure climatiche;
Decreta:
Per quanto in premessa indicato, a partire dall'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 407, i soggiorni terapeutici praticati dagli invalidi di guerra e dalle altre categorie assimilate sono da considerare prestazioni assimilabili alle cure climatiche. Ai beneficiari dei soggiorni terapeutici predetti, che ne usufruiscono in regime di assistenza indiretta, e previa l'osservanza delle modalità erogative avanzi indicate, compete un contributo giornaliero, fino ad un massimo di ventuno giorni, il cui ammontare è determinato, alla stregua di quanto operato per le cure climatiche, utilizzando la stessa tariffa ed i criteri di rivalutazione annuale previsti dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, nel testo modificato ed integrato dalla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, tabella "A".
Il soggiorno terapeutico in ambiente e clima idoneo e sotto controllo medico è concesso agli invalidi di guerra e alle altre categorie assimilate che in conseguenza delle infermità pensionate abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, o di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli della località di residenza degli invalidi stessi.
Ai fini dell'ammissione al soggiorno, assume particolare rilevanza la presenza di uno dei seguenti quadri clinici:
a) insufficienza respiratoria cronica;
b) risentimento cardiaco secondario a insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
c) insufficienza cardiovascolare non scompensata;
d) gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale.
L'ammontare del contributo giornaliero per le cure di cui all'art. 1 del presente decreto è determinato, base anno 1991, in Lire 38.500, lo stesso, per gli anni successivi, viene rivalutato secondo la misura percentuale di variazione del costo della vita risultante dai dati ISTAT.
Pertanto, in conseguenza delle variazioni intervenute nei valori percentuali di riferimento, per gli anni 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 gli importi determinati per singolo anno sono:
- anno 1992 + 4,8% val. % = lire 40.350 importo giornaliero
- anno 1993 + 4% val. % = lire 41.960 importo giornaliero
- anno 1994 + 4,3% val. % = lire 43.765 importo giornaliero
- anno 1995 + 4,1% val. % = lire 45.560 importo giornaliero
- anno 1996 + 5,8% val. % = lire 48.200 importo giornaliero
Agli invalidi cui è stata riconosciuta la necessità di un accompagnatore l'entità del contributo è raddoppiata.
Per la concessione del contributo indicato all'art. 1 gli invalidi, prima di effettuare la cura, dovranno presentare all'Azienda U.S.L. competente apposita domanda, in carta semplice, sulla quale andranno specificate, oltre ai dati anagrafici:
a) le infermità, lesioni, ferite per cui viene richiesto il soggiorno (referti di visite o controlli specialistici potranno essere allegati in copia);
b) la località climatica presso la quale essi desiderano praticare le cure.
Gli invalidi sono tenuti a sottoporsi a visita presso un medico o struttura sanitaria designata dall'Azienda U.S.L. Alla visita può assistere il medico di fiducia dell'invalido il quale può richiedere, all'atto della visita stessa, l'acquisizione della documentazione sanitaria in suo possesso attestante la necessità delle cure richieste.
L'Azienda U.S.L. competente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito della stessa mediante comunicazione scritta.
A cure espletate e non oltre i trenta giorni dal rientro nella residenza abituale, gli invalidi per ottenere la liquidazione del contributo spettante sono tenuti ai seguenti adempimenti:
1) presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno titolo alle stesse prestazioni da parte di altri enti, con l'impegno, in caso affermativo, di comunicare l'entità della somma percepita o da percepire e l'eventuale ente erogatore;
2) ove il soggiorno nella località prescelta sia avvenuto in albergo, presentazione della fattura quietanzata nella quale dovrà essere indicato, oltre la spesa, l'effettivo periodo di permanenza dell'invalido nella località climatica e se il medesimo si è avvalso di un accompagnatore;
3) invece, per soggiorni in strutture diverse dall'albergo, occorre la presentazione di un certificato rilasciato dall'Azienda U.S.L. - Servizio di medicina legale - della località climatica che attesti l'effettiva presenza dell'invalido in detta località, nonchè il periodo di tale permanenza e se l'invalido, durante il suddetto periodo, si è avvalso di un accompagnatore. Tale certificato può essere sostituito da analoga dichiarazione di autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri ovvero dal sindaco.
Il soggiorno terapeutico non può essere concesso per più di un periodo durante l'anno solare e non può essere ammesso per quegli invalidi che nel medesimo anno abbiano fruito di cure climatiche.
I soggiorni terapeutici praticati dagli invalidi negli anni 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 dovranno essere ammessi alla liquidazione purchè siano state osservate dai richiedenti le modalità di erogazione allora vigenti.