
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 8 aprile 1998
G.U.R.S. 25 luglio 1998, n. 36
Delega alle Aziende unità sanitarie locali delle competenze relative al riconoscimento degli stabilimenti e dei centri che producono latte e prodotti a base di latte.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto l'art. 38 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, con il quale vengono trasferite alle Unità sanitarie locali le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria;
Visto l'art. 40 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, con il quale sono attribuite, nel settore dell'igiene e sanità pubblica veterinaria e polizia veterinaria, all'Assessorato regionale della sanità le funzioni di coordinamento, indirizzo e programmazione, nonché ogni competenza attribuita alla Regione in materia dalle leggi vigenti;
Visto l'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, con il quale sono state delegate alla U.S.L. le funzioni in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, compresi i poteri autorizzativi, demandati alla competenza regionale dal D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
Visto il decreto 18 novembre 1994, n. 13306, con il quale sono state disciplinate anche le competenze e le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, ivi comprese quelle esercitate dai veterinari provinciali e dai veterinari comunali;
Visto il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54, regolamento recante attuazione delle direttive n. 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte, con il quale all'art. 10 viene attribuita, tra l'altro, alla Regione la competenza al rilascio del "riconoscimento attribuendo il relativo numero" agli stabilimenti e ai centri che trattano tali prodotti;
Considerato che tale riconoscimento sostituisce, ai fini del D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, funzione già delegata alle Aziende unità sanitarie locali con le norme sopracitate;
Ritenuto opportuno delegare alle Aziende unità sanitarie locali i compiti autorizzativi in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte;
Decreta:
Per i motivi espressi in premessa, sono delegate alle Aziende unità sanitarie locali le competenze attribuite alla Regione dall'art. 10 del D.P.R. n. 54 del 14 gennaio 1997 relative al riconoscimento degli stabilimenti e dei centri che producono latte e prodotti a base di latte.
Il responsabile del centro o dello stabilimento di cui all'art. 2, comma 1, lettere H, I, L, M, del D.P.R. n. 54/97 presenta, con le procedure indicate nello stesso decreto, all'Azienda U.S.L. competente per territorio istanza di riconoscimento corredata della documentazione fissata dal Ministero della sanità.
Nel rispetto dei termini fissati dall'art. 10 dello stesso decreto, l'Azienda unità sanitaria locale, tramite il competente servizio veterinario, provvede all'istruttoria e al rilascio o al diniego del provvedimento di riconoscimento. Entro 10 giorni dal rilascio del provvedimento di riconoscimento, l'Azienda unità sanitaria locale trasmetterà gli atti all'Assessorato regionale dalla sanità che provvederà nel termine massimo di 10 giorni all'attribuzione del numero di riconoscimento regionale notificando il provvedimento all'Azienda U.S.L. e comunicandolo al Ministero della sanità.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 8 aprile 1998.
LEONTINI
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 22 maggio 1998.
Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 20.