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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 7 novembre 1995

G.U.R.S. 2 dicembre 1995, n. 62

Tariffe regionali per prestazioni di assistenza ospedaliera pubblica e privata.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visti i D.Leg.vi n. 502 del 31 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, emanati a norma dell'art. 2 della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992;

Visto il D.M. sanità del 15 aprile 1994, sulla determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera;

Visto il D.M. sanità del 14 dicembre 1994, sulle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, sulle misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto n. 15295 del 28 aprile 1995, di determinazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, nella Regione Siciliana;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 4 del 20 giugno 1995: "L'art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 20/1994 stabilisce che sono soggetti a controllo preventivo di legittimità i provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri. Si prega, pertanto, di allegare la deliberazione con cui la Giunta di Governo nella seduta del 27 aprile 1995, approvando la relazione dell'Assessore, ha manifestato la propria volontà sulla determinazione delle tariffe ospedaliere.

Nel merito si osserva che dalla documentazione allegata non risulta che la suddetta determinazione sia stata effettuata sulla base dei criteri enunciati sia nell'art. 3 del decreto ministeriale 15 aprile 1994, che nelle linee guida in data 12 aprile 1995, predisposti dal Ministero in applicazione del decreto 14 dicembre 1994. Si richiama, infine, l'attenzione di codesto Assessorato sul disposto dell'art. 9 del decreto legge 29 aprile 1995, n. 135.";

Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 27 aprile 1995 ha solamente preso atto della relazione di questo Assessorato, prot. n. 02749 del 27 aprile 1995, in ordine alle predette tariffe;

Ritenuto, conseguentemente, che il presente decreto non è soggetto al controllo da parte della Corte dei conti;

Ritenuto, comunque, di dovere modificare il decreto n. 15295 del 28 aprile 1995 nella parte riguardante il valore del punto, i decrementi tariffari e la ripartizione delle somme destinate ad attività previste dal D.M. sanità 14 dicembre 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, punto 5, del D.M. sanità 14 dicembre 1994, così come specificato nelle linee guida ministeriali n. 1/95, occorre determinare le somme necessarie al finanziamento dei programmi finalizzati per assicurare l'erogazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, pubblica e privata, relative alle seguenti specialità: attività di emergenza, terapia intensiva, trapianto di organi (ivi comprese quelle relative all'espianto degli organi stessi), assistenza ai grandi ustionati, nonchè per lo svolgimento di attività di didattica nell'ambito del servizio sanitario nazionale; e, pertanto, le suddette somme si fissano in lire 800 miliardi, pari al 20% del Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera;

Ritenuto, in conseguenza, che la determinazione del costo per punto equivalente risulta determinato in lire 4.403.000 scaturente dal rapporto tra le disponibilità finanziarie per l'anno 1995 ed i ricoveri ospedalieri pubblici e privati, effettuati nell'anno 1993, tenuto conto dell'incremento del volume dei ricoveri presunto per il 1995, che è pari al 12,685% e del peso medio delle prestazioni, che è valutato in 0,8152398;

Considerato che le tariffe su base regionale risultano articolate come appresso:

a) per assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di degenza;

b) per assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero diurno;

c) di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza;

d) di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di ricovero diurno;

e) per ricoveri ordinari nei reparti di lungodegenti;

Considerato, altresì, che le tariffe regionali come determinate hanno valore con decorrenza 1 gennaio 1995 e rappresentano:

a) per gli ospedali pubblici, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 della citata legge n. 724/94, la base di calcolo ai fini del conguaglio, in positivo o in negativo, dell'acconto dell'80% dei costi complessivi dell'anno precedente già erogato da questa Regione;

b) per le strutture private - che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle presenti tariffe, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della citata legge n. 724/94, e che siano convenzionate o eroghino prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502/92 - la base per il conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto corrisposto sulla base delle precedenti normative;

Ritenuto, al fine di contenere la spesa entro le somme assegnate dal Fondo sanitario nazionale, di dover dimensionare le somme erogate per ogni tipologia di prestazione per specifico D.R.G., nei casi in cui il numero delle prestazioni effettuate per singola divisione o reparto o per raggruppamento nelle strutture private - superino quelle dell'anno precedente, secondo lo schema seguente:


         Per le prestazioni               Decremento tariffario
A) oltre il 110% e fino al 135%                     5%
B) oltre il 135% e fino al 150%                    10%
C) oltre il 150%                                   30%
Si precisa che tale decremento opera solamente per le prestazioni eccedenti;

Ritenuto, inoltre, che le prestazioni effettuate in attività intra-moenia (che saranno regolamentate con successiva circolare), ai sensi del vigente contratto di lavoro, non devono essere comprese nella determinazione della percentuale di incremento dei casi, di cui al punto precedente;

Per le motivazioni di cui in premessa;

Decreta:

Art. 1

E' annullato il decreto n. 15295 del 28 aprile 1995.

Art. 2

Le tariffe regionali delle prestazioni di assistenza ospedaliera sia pubblica che privata, si determinano con decorrenza 1 gennaio 1995.

Art. 3

Le somme per programmi finalizzati di finanziamento regionale da erogare agli ospedali, pubblici e privati, che effettuano prestazioni di assistenza ospedaliera relative alle attività di emergenza, di terapia intensiva, di trapianto di organi (ivi comprese quelle relative all'espianto degli organi stessi), di assistenza ai grandi ustionati e per lo svolgimento di attività di didattica nell'ambito del servizio sanitario nazionale, sono determinate in lire 800 miliardi.

Art. 4

Il valore del costo per punto equivalente da calcolare sui D.R.G. individuati dal D.M. 15 aprile 1994 è determinato in lire 4.403.000.

Art. 5

Si conferma il valore soglia così come determinato dal D.M. 14 dicembre 1994 per singolo D.R.G., arrotondato per difetto.

Art. 6

Le tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e di ricovero diurno (day - hospital) sono determinate secondo l'allegato A.

Art. 7

Le tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione erogate in regime di ricovero ordinario e di ricovero diurno (day - hospital) sono determinate secondo l'allegato B.

Art. 8

Le tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera per lungodegenti sono determinate secondo l'allegato C.

Art. 9

Le tariffe regionali rappresentano:

a) per gli ospedali pubblici la base di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 1995, ai fini del conguaglio, in positivo o in negativo, dell'acconto dell'80% dei costi complessivi dell'anno precedente erogato da questa Regione;

b) per le strutture private - che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle presenti tariffe, ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della citata legge n. 724/94, e che siano convenzionate o eroghino prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del D.L.vo n. 502/92 - le tariffe a decorrere dal 1° gennaio 1995 sono la base per il conguaglio, in positivo o in negativo, dell'acconto corrisposto sulla base delle precedenti normative.

Art. 10

1. Per le prestazioni, effettuate dal 1° gennaio 1995, eccedenti quelle effettuate nel 1994 nella stessa divisione o reparto o nel raggruppamento delle strutture private, si determinano i seguenti decrementi tariffari:


         Per le prestazioni               Decremento tariffario
A) oltre il 110% e fino al 135%                     5%
B) oltre il 135% e fino al 150%                    10%
C) oltre il 150%                                   30%
2. I superiori incrementi non considerano l'attività intra-moenia.

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 novembre 1995.

GRILLO

Allegato A

Allegato B

TARIFFE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA DI

RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME DI RICOVERO ORDINARIO E DI

RICOVERO DIURNO (DAY-OSPITAL)

La tariffa giornaliera regionale indifferenziata di riabilitazione ospedaliera erogata in regime di degenza viene determinata in L. 259.000 per tutti i DRG di cui all'allegato A.

Per i DRG relativi alle prestazioni sanitarie, di seguito elencate, che, considerata la maggiore complessità delle terapie ed i maggiori costi, vengono ritenute prioritarie nel piano sanitario nazionale 1994-1996 la tariffa giornaliera indifferenziata viene determinata in L. 271.000 (maggiorazione del 5%):

codice 1 - malattie e disturbi del sistema nervoso;

codice 4 - malattie e disturbi dell'apparato respiratorio;

codice 5 - malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio;

codice 8 - malattie e disturbi del sistema muscolo-scheletrico.

Allegato C

TARIFFE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA

LUNGODEGENTI

Riabilitazione

Si considerano prestazioni di lungodegenza quelle relative ai ricoveri che eccedono il 60° giorno di degenza.

La tariffa di cui all'allegato B viene ridotta del 40% (percentuale prevista dalle linee guida del Ministero della Sanità, pag. 13).

Da quanto sopra consegue che dal 61° giorno deve essere corrisposta la tariffa giornaliera di L. 156.000 per tutti i DRG dell'allegato A.

Per i DRG relativi alle attività sanitarie ritenute prioritarie di cui all'allegato B dal 61° giorno, deve essere corrisposta la tariffa giornaliera di L. 163.000.