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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 30 giugno 2004

G.U.R.S.

13 agosto 2004, n. 34

Rideterminazione dell'indennità di disagiata residenza da corrispondere ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali per l'anno 2003.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

FONDO SANITARIO, ASSISTENZA SANITARIA

ED OSPEDALIERA IGIENE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 22 del 29 dicembre 2003, con la quale si approva il bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, che prevede l'erogazione di una indennità di disagiata residenza ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 221 del 1968 ed ubicate in località con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 dell'anzidetta legge regionale n. 8/87, annualmente deve rivalutarsi, con apposito decreto, in base al tasso di inflazione ufficiale relativo all'anno precedente, l'ammontare dell'indennità di residenza dovuta ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali, classificate tali ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221;

Considerato che, con nota prot. n. 3755 del 4 giugno 2004, questo Assessorato ha richiesto all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze - Dipartimento bilancio e tesoro - ufficio statistica, il tasso di inflazione riferito all'anno 2002;

Vista la nota di riscontro dell'Assessorato bilancio prot. n. 16000 dell'11 giugno 2004, con la quale si comunica che per l'anno in questione il tasso di inflazione ufficiale è pari al 2,4%;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

L'ammontare dell'indennità di residenza, per l'anno 2003, da erogare ai soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 8/87, rivalutato in base al tasso di inflazione relativo all'anno 2002, viene determinato nella misura di:

- euro 5.651,77 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 1.000 abitanti;

- euro 4.142,93 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

- euro 2.353,96 per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria per il controllo di competenza, alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ed inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 30 giugno 2004.

MUNZI BITETTI

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità il 13 luglio 2004 al n. 232.