
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 18 novembre 1994
G.U.R.S. 26 novembre 1994, n. 59
Disposizioni per la fruizione delle cure climatiche da parte degli invalidi di guerra.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, modificata ed integrata dalla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, con la quale, a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate, è stata prevista l'erogazione, sotto forma di contributi di alcune prestazioni economiche finalizzate a parzialmente soddisfare spese sostenute per necessità riconducibili ad infermità dipendenti da cause di guerra;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407;
Considerato che in attuazione delle disposizioni dell'art. 5, comma 7, della richiamata legge n. 407/90, non possono gravare sul fondo sanitario nazionale oneri per prestazioni di natura economica la cui erogazione non sia prevista da leggi dello Stato;
Atteso che tra le prestazioni non più erogabili, in riferimento alla legge n. 407 già citata, rientrano quelle elencate nella tabella "A" allegata alla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, che ha modificato ed integrato la legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;
Preso atto dell'avviso espresso dal Ministero della sanità - nota prot. n. 100/SCPS/15/14995 del 26 settembre 1994 - in ordine all'assimilazione delle cure climatiche a quelle termali e, pertanto, erogabili, le prime, come prestazioni di natura sanitaria a carattere preventivo;
Considerato che agli invalidi di guerra, pensionati per infermità tubercolari, che presentavano un particolare quadro clinico - radiologico il disciolto ONIG concedeva un periodo di ventuno giorni di cure climatiche fruibili in una delle due forme possibili di erogazione, e cioè nella forma diretta, senza alcuna anticipazione di spesa, relativa al soggiorno da parte dei beneficiari, o indiretta, con la corresponsione, a cura ultimata, di una somma di denaro per ogni giorno di cura;
Considerato che il citato Ministero della sanità non ha fissato, per uniformità di trattamento in campo nazionale, l'ammontare del contributo che dovrà essere corrisposto nel caso di cure climatiche effettuate nella forma indiretta e, pertanto, ogni regione ha provveduto secondo proprie determinazioni;
Considerato che a tutt'oggi non risulta siano state stipulate in nessuna regione convenzioni con strutture alberghiere o di tipo alberghiero atte a garantire, nella forma diretta, soggiorni in luoghi con clima idoneo alle esigenze delle infermità pensionate e, quindi, per la fruizione delle cure climatiche gli interessati dovranno fare ricorso alla sola forma indiretta;
Attesa la necessità di provvedere alla determinazione della somma di contributo giornaliero, per cure in argomento, che dovrà essere corrisposto agli aventi diritto residenti nella Regione Siciliana;
Considerato che la legge regionale n. 40/84, sopra richiamata, divenuta inapplicabile perchè priva di copertura finanziaria per gli effetti dell'art. 5, comma 7, della legge n. 407/90, pure sopra richiamata, fissava l'ammontare di un contributo giornaliero che, per altre finalità, veniva in passato erogato ai medesimi beneficiari di cure climatiche, per cui appare opportuno ed idoneo utilizzare le stesse tariffe ed i criteri di rivalutazione annuale ivi previsti;
Decreta:
Per quanto in premessa indicato, a partire dall'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le cure climatiche praticate dagli invalidi di guerra sono da considerare prestazioni assimilabili alle cure termali. Ai beneficiari delle prestazioni climatiche predette, che praticano la terapia in regime di assistenza indiretta previa l'osservanza delle modalità erogative avanti indicate, compete un contributo giornaliero e fino ad un massimo di ventuno giorni, il cui ammontare è determinato utilizzando la stessa tariffa ed i criteri di rivalutazione annuale previsti dalla legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, nel testo modificato ed integrato dalla legge regionale 13 giugno 1984, n. 40, tabella "A".
Le cure climatiche di cui sopra sono concesse agli invalidi di guerra, pensionati per infermità tubercolari che presentano uno dei seguenti quadri clinico - radialogici:
a) esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
b) decorticazioni pleuriche;
c) esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;
d) tubercolosi polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
e) esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene, o intestinale, o osteorticolare, o laringea;
f) esiti di morbo di Pott, associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca ginocchio);
g) nefrectomia per tubercolosi renale;
h) coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
i) fibrotorace totale retraente, con evidente attrazione del mediastino o riduzione della capacità respiratoria;
l) compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguinificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardio - respiratoria per esiti fibro - sclerotici di tubercolosi polmonare.
Le cure climatiche sono, altresì, concesse agli invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolari per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell'infermità pensionata.
L'ammontare del contributo giornaliero per le cure di cui all'art. 1 del presente decreto è determinato, base anno 1991, in Lire 38.500; per gli anni successivi lo stesso viene rivalutato secondo la misura percentuale di variazione del costo della vita risultante dai dati ISTAT.
Conseguenzialmente, alle variazioni intervenute nei valori percentuali di riferimento, per gli anni 1992, 1993 e 1994, gli importi determinati per singolo anno sono:
Importi giornalieri
- anno 1992 + 4.8% val. % = lire 40.350;
- anno 1993 + 4 % val. % = lire 41.960;
- anno 1994 + 4.3% val. % = lire 43.765.
Agli invalidi, cui è stata riconosciuta la necessità di un accompagnatore, l'entità del contributo è raddoppiata.
Per la concessione del contributo indicato all'art. 1 gli invalidi, prima di effettuare la cura dovranno presentare alla U.S.L. competente apposita domanda, in carta semplice, sulla quale devono specificare, oltre ai dati anagrafici:
a) le infermità, lesioni, ferite per cui chiedono le cure (referti di visite o controlli specialistici potranno essere allegati in copia);
b) la località climatica presso la quale desiderano praticare le cure.
Gli invalidi sono tenuti a sottoporsi a visita presso il medico o struttura designati dalla U.S.L. Alla visita può assistere un medico di fiducia dell'invalido il quale può anche richiedere, all'atto della visita stessa, l'acquisizione della documentazione sanitaria in suo possesso attestante la necessità delle cure richieste.
La U.S.L. competente, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, dovrà comunicare al soggetto richiedente l'esito della stessa mediante comunicazione scritta.
A cure espletate e non oltre i trenta giorni dal rientro nella residenza abituale, per ottenere la liquidazione del contributo spettante gli invalidi sono tenuti ai seguenti adempimenti:
1) presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno titolo alle stesse prestazioni da parte di altri enti, con l'impegno in caso affermativo di comunicare l'entità della somma percepita o da percepire o l'ente erogatore;
2) nel caso in cui il soggiorno nella località prescelta sia avvenuto in albergo, presentazione della fattura quietanzata nella quale dovrà essere indicato, oltre la spesa, l'effettivo periodo di permanenza dell'invalido nella località climatica e se lo stesso si è avvalso di un accompagnatore;
3) per soggiorni in strutture diverse dall'albergo presentazione di un certificato rilasciato dalla U.S.L. - Servizio di medicina legale - della località climatica che attesti l'effettiva permanenza dell'invalido in detta località, nonchè il periodo di tale permanenza e se l'invalido, durante il suddetto periodo, si è avvalso di un accompagnatore.
Il certificato, indicato al punto 3) del presente articolo, può essere sostituito da analoga dichiarazione dell'autorità di pubblica sicurezza o dei carabinieri ovvero del sindaco.
Le cure climatiche praticate dagli invalidi negli anni 1991, 1992 e 1993 dovranno essere ammesse alla liquidazione purchè siano state osservate, dai richiedenti, le modalità di erogazione allora vigenti.