
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 24 giugno 1998
G.U.R.S. 26 settembre 1998, n. 48
Istituzione del registro regionale siciliano dei mesoteliomi.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 9 agosto 1958, n. 1111;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 1978;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, che prevede l'istituzione di un registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati;
Considerata la presenza nella Regione di insediamenti produttivi che hanno determinato una condizione di esposizione professionale all'asbesto;
Ritenuto che sia necessario procedere all'identificazione di tutti i casi di mesotelioma che vengono diagnosticati in cittadini di questa Regione, affinché si possa procedere all'identificazione dei possibili fattori di rischio ad essi correlati per potere trasmettere all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) tutta la relativa documentazione;
Considerato che il gruppo 48° della V Direzione, Osservatorio epidemiologico regionale, ha il compito istituzionale della gestione dei registri;
Che è operante presso questa Regione un unico registro tumori di popolazione, relativo alla popolazione della provincia di Ragusa;
Ritenuto che la collaborazione fra le due istituzioni è fondamentale per garantire la costituzione di una rete informativa, nonché la qualità e la competenza delle informazioni raccolte;
Decreta:
Il registro ha sede presso l'Osservatorio epidemiologico regionale che provvederà alla raccolta delle schede, alla costituzione dell'archivio ed al suo aggiornamento, curandone il collegamento con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro per quanto attiene agli asbesto-correlati.
Il sistema di registrazione si basa sulla compilazione di una scheda che conterrà gli elementi essenziali per l'identificazione della diagnosi e la determinazione della relativa accuratezza diagnostica, i cui contenuti saranno concordati con l'ISPESL e di cui il registro tumori di Ragusa verificherà la qualità.
Il registro e la trasmissione dei dati in esso contenuti saranno conformi alle norme della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela del trattamento dei dati personali.
E' fatto obbligo ai servizi e divisioni di diagnosi e cura e della Regione di collaborare, comunicando tempestivamente la rilevazione dei singoli casi al Registro tumori di Ragusa, con cui saranno concordate le modalità di raccolta di tutte le informazioni necessarie al registro.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per la sanità e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 24 giugno 1998.
LEONTINI
Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 4 agosto 1998, al n. 1086.