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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 7 ottobre 1996

G.U.R.S. 23 novembre 1996, n. 57

Rideterminazione delle tariffe di rimborso per le prestazioni specialistiche di emodialisi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge regionale n. 87 del 12 agosto 1980;

Vista la legge regionale n. 30 del 3 novembre 1993;

Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, commi 3° e 5°, che hanno fissato, rispettivamente, in L. 85.000 il rimborso per prestazioni specialistiche domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta, e in L. 95.000 il rimborso per prestazioni ambulatoriali di emodialisi erogate sia in forma diretta che indiretta;

Visto l'articolo 5, ultimo comma, della legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, che autorizza l'Assessore regionale per la sanità a modificare gli importi di cui al 3° e 5° comma del citato articolo a seguito di verificata variazione dei costi superiori al 10 per cento;

Visti i decreti n. 35993 del 6 agosto 1982, n. 45385 del 17 agosto 1984, n. 50406 del 4 settembre 1985, n. 62402 del 20 maggio 1987, n. 76258 dell'11 agosto 1989, n. 92104 del 2 maggio 1991, 6 maggio 1993 e 24 maggio 1993, con i quali le tariffe succitate sono state modificate;

Vista la richiesta di aggiornamento di tali tariffe avanzata dall'Associazione regionale siciliana ambulatori emodialitici (A.R.S.A.E.) e dall'Associazione servizi siciliani emodialitici ambulatoriali (A.S.S.E.A.);

Vista la nota della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prot. n. 7715 del 7 maggio 1996, nonché i bollettini ufficiali di statistica acquisiti tramite il relativo centro di informazione di Palermo, dai quali si ricava che la variazione percentuale dell'indice generale dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale per il periodo dicembre 1992 - dicembre 1995 è stata del 14,3 per cento;

Considerato che l'art. 5 della legge regionale n. 80/88 prevedeva originariamente una differenziazione tariffaria tra le prestazioni di emodialisi ambulatoriali e domiciliari pari al 10,5 per cento e successivamente una differenziazione dell'8 per cento nella determinazione effettuata con il decreto n. 92104 del 2 maggio 1991;

Preso atto che con l'ultimo decreto 24 maggio 1993, le tariffe precedenti, con decorrenza 1 marzo 1993, sono state unificate nella misura di L. 270.000;

Ritenuto di dovere ripristinare la situazione prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 88/80, che impone una differenziazione percentuale tra i due trattamenti;

Atteso che tale differenziazione riconduce ad un diverso rimborso rispetto a quanto stabilito con il decreto 24 maggio 1993;

Ritenuta verificata la condizione prevista dall'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88;

Decreta:

Art. 1

Con decorrenza 1 gennaio 1996, le tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi, di cui al terzo e quinto comma della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono stabilite, per i motivi in precedenza esposti, rispettivamente in L. 283.920 e in L. 308.610.

Art. 2

I direttori generali delle Aziende UU.SS.LL. daranno, nel rispetto dei tempi di rimborso previsti dalla legge regionale n. 40/84, esecuzione alle disposizioni contenute nel presente decreto, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 7 ottobre 1996.

PAGANO

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato regionale della sanità con nota n. 551 del 28 ottobre 1996.