
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 2 ottobre 2001
G.U.R.S. 2 novembre 2001, n. 52
Integrazione del disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, modificato dal decreto legislativo n. 517/93 e ulteriormente integrato e modificato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto il decreto n. 34690 del 17 maggio 2001, con il quale tutte le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio, individuate nel nomenclatore tariffario di cui al decreto n. 24059 dell'11 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni, sono state rese erogabili nell'ambito del S.S.R., dalle strutture e dagli specialisti accreditati provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, fermo restando le specifiche condizioni di erogabilità previste per le prestazioni in esso contenute;
Visto che con decreto n. 34691 del 17 maggio 2001 è stata costituita una commissione regionale per il monitoraggio e la verifica dell'andamento della spesa sanitaria per il periodo di sperimentazione;
Visto il decreto n. 34301 del 2 aprile 2001, con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare tecnico dei tracciati record dei dati relativi alle attività sanitarie degli istituti di cura pubblici e privati e che regolamenta le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento, nonché i relativi tracciati record;
Considerato che:
- il decreto n. 34690 del 17 maggio 2001 per garantire la fruizione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ha assicurato a ciascuna Azienda unità sanitaria locale, per la durata della fase di sperimentazione, una dotazione finanziaria, con destinazione vincolata, aggiuntiva del 10% del budget dell'anno 2000;
- per consentire il monitoraggio mensile sull'andamento della spesa sanitaria delle strutture accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, legge n. 724/94 è necessario che le Aziende producano la relativa rendicontazione su supporto informatico come previsto dal presente decreto;
Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4 e 5 del decreto n. 34690, di dovere regolamentare tale flusso di informazioni al fine di potere monitorare e controllare l'incremento della spesa;
Decreta:
Il disciplinare tecnico approvato con decreto n. 34301 del 2 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 29 dell'8 giugno 2001, è integrato dal disciplinare tecnico, denominato flusso "M", per la trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate dagli specialisti e dalle strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, che fa parte integrante del presente decreto e che regolamenta le prestazioni da sottoporre alla procedura, la tipologia e le caratteristiche dei flussi informativi, i tempi di trasmissione e le modalità di aggiornamento, nonché il relativo tracciato record.
Gli specialisti e le strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, dovranno inviare i dati alle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza anche ai fini del relativo pagamento. Successivamente le Aziende unità sanitarie locali invieranno alla Regione, secondo le modalità indicate nel presente documento e dopo avere espletato le procedure di controllo, i dati delle predette strutture.
Le disposizioni contenute nel presente decreto, ivi comprese le istruzioni contenute nell'allegato disciplinare tecnico, entrano in vigore il primo giorno del mese trascorsi almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 2 ottobre 2001.
CITTADINI
Allegato
INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE TECNICO
DI CUI AL DECRETO N. 34301 DEL 2 APRILE 2001
FLUSSO "M"
1. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE
Nel tracciato record di seguito indicato, si fa riferimento ad una graduazione del carattere obbligatorio del campo. Tale graduazione è così definita:
1.1 Codice OIU
1.1.1 Identificativo utente
E' obbligatorio almeno un identificativo dell'utente: gli identificativi validi, in ordine di preferenza sono:
- codice fiscale;
- cognome, nome e data di nascita (per i casi coperti da riservatezza ai sensi di legge deve essere indicata la dicitura Anonimo sia nel cognome che nel nome);
- codice sanitario regionale.
1.2 Importo
Sino alla definitiva approvazione dell'euro, gli importi devono essere in lire ed arrotondati alla lira.
1.3 Codici obbligatori (obb)
Sono campi che devono necessariamente essere compilati al fine di potere riconoscere la prestazione; nel caso in cui il contenuto dei campi sia errato, la prestazione verrà contestata e quindi non riconosciuta.
1.4 Codici facoltativi (fac)
Sono campi che possono anche non essere riempiti nel tracciato, ma che investono specifico interesse e rilevanza a livello regionale.
1.5 Altre informazioni
I campi con tracciato alfanumerico (AN) vanno sempre allineati a sinistra e, anche se vuoti, riempiti con spazi.
I campi con tracciato numerico (N) vanno sempre allineati a destra e, anche se vuoti, riempiti con zero.
I campi che fanno riferimento a date (AN) sono sempre del tipo GGMMAAAA, se mancante valorizzata con spazio.
Nel tracciato non devono essere presenti né punti separatori né barre tra le date.
2. FLUSSO "M": ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA CODIFICA DELLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL TRACCIATO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA
2.1 Premessa
Gli specialisti e le strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94, dovranno inviare i dati alle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza anche ai fini del relativo pagamento. Successivamente le Aziende unità sanitarie locali invieranno alla Regione, secondo le modalità indicate nel presente documento, i dati delle predette strutture.
Si considerano prestazioni specialistiche ambulatoriali appartenenti al mese riferimento quelle che sono avvenute in una data compresa nel mese e, per le prestazioni a ciclo, quelle che si sono concluse nel mese, indipendentemente dalla data di inizio alla quale si deve far riferimento esclusivamente per la determinazione dell'importo della partecipazione del cittadino alla spesa (ticket).
I responsabili del settore devono comunicare, alle singole strutture convenzionate, il codice dell'ASL di riferimento ed il codice progressivo attribuito allo specialista in ambito provinciale per la trasmissione dei dati.
Di seguito vengono riportati, per ciascuna informazione prevista dalla presente circolare, la definizione ed il relativo sistema di codifica da adottare per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
Per quanto qui non sono espressamente disposto si fa riferimento al già citato decreto n. 34301 del 2 aprile 2001.
2.2 Definizione e relativo sistema di codifica delle informazioni rilevate
2.2.1 Codice struttura (alfanumerico - sei caratteri - OBB)
Il codice da utilizzare è quello che individua l'Azienda sanitaria facente capo alla struttura erogatrice della prestazione. I primi tre caratteri identificano la regione, i successivi tre sono costituiti dal progressivo numerico attribuito in ambito regionale.
2.2.2 Codice struttura erogatrice (alfanumerico - otto caratteri - FAC)
Il codice da utilizzare è quello che individua la struttura accreditata provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle aziende unità sanitarie locali. I primi due caratteri identificano l'unità sanitaria locale di appartenenza e i successivi sei caratteri sono costituiti dal progressivo numerico attribuito in ambito provinciale.
2.2.3 Codice branca specialistica (alfanumerico - due caratteri - OBB)
Codice della branca specialistica individuato come nella tabella 2.4.
2.2.4 Codice medico prescrittore (alfanumerico - sedici caratteri - FAC)
Codice regionale o codice fiscale del medico.
2.2.5 Cognome utente (alfanumerico - trenta caratteri - OIU)
Il campo cognome dovrà contenere esclusivamente il cognome del paziente, scritto maiuscolo, ciò per permettere di eseguire procedure di controllo con altri data-base, ad esempio con l'ufficio anagrafico.
2.2.6 Nome utente (alfanumerico - venti caratteri - OIU)
Il campo nome dovrà contenere esclusivamente il nome del paziente. Scritto tutto maiuscolo.
2.2.7 Codice fiscale (alfanumerico - sedici caratteri - OIU)
Codice fiscale dell'utente.
2.2.8 Sesso utente (alfanumerico - un carattere - FAC)
Codifica da utilizzare:
1 = maschio;
2 = femmina.
2.2.9 Data nascita dell'utente (alfanumerico - otto caratteri - OIU)
Formato GGMMAAAA.
2.2.10 Comune di residenza (alfanumerico - sei caratteri - OBB)
Codice Istat del comune di residenza. In mancanza del codice del comune di residenza indicare il codice Istat della provincia di residenza in formato XXX000.
2.2.11 USL di residenza (alfanumerico - tre caratteri - FAC)
Codice USL di residenza.
2.2.12 Numero ricetta (alfanumerico - sedici caratteri - FAC)
Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta). In caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare il numero progressivo del paziente o il numero di registro.
2.2.13 Progressivo riga per ricetta (numerico - due caratteri - OBB)
Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta.
Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione.
Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate e conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record "99" deve essere sempre presente e costituisce identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale netto.
Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record. La riga 01 comporta che i campi "Data", "Codice prestazione" e "Quantità" siano valorizzati mentre i campi "Importo ticket", "Posizione ticket" e "Posizione contabile" non sono valorizzati. La riga "99" comporta una valorizzazione inversa.
2.2.14 Data (alfanumerico - otto caratteri - OBB)
Formato GGMMAAAA. Si riferisce alla data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di ciclo si deve riportare la data di chiusura ciclo.
2.2.15 Codifica nomenclatore (alfanumerico - un carattere - OBB)
Codificare con "N" se si utilizzano codifiche nazionali; "R" se si utilizzano codifiche regionali.
2.2.16 Codice prestazione (alfanumerico - sette caratteri - OBB)
Riportare il codice della prestazione secondo il nomenclatore tariffario in uso. Il codice deve essere inserito senza i punti separatori.
2.2.17 Quantità (numerico - tre caratteri - OBB)
1 di default; se si tratta di cicli, indicare il numero effettivo di prestazioni erogate.
2.2.18 Posizione utente nei confronti del ticket (alfanumerico - due caratteri - OBB)
Usare la seguente codifica:
1 = esente totale;
2 = non esente;
3 = pagamento quota ricetta.
2.2.19 Importo ticket (numerico - sette caratteri - OBB)
Importo del ticket. Valorizzare sempre a 0, tranne che nella riga "99" dove si deve riportare l'importo complessivo del ticket.
2.2.20 Importo totale (numerico - otto caratteri - OBB)
Importo calcolato mediante la moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella riga "99" si deve riportare la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dall'utente.
2.2.21 Posizione contabile (alfanumerico - un carattere - OBB)
Codici per l'invio delle prestazioni:
1 = prestazione appartenente al periodo di competenza;
2 = prestazione recuperata dal periodo precedente,
3 = prestazioni addebitate in ritardo a seguito di errori rilevati dopo l'invio.
Successivamente verranno inseriti altri codici con riferimento alle contestazioni addotte da questo Assessorato e la possibilità di rispondere e/o ripresentare la scheda con le correzioni.
2.2.22 Trimestre (alfanumerico - un carattere - OBB)
Indicare il trimestre di riferimento alla prestazione erogata.
2.2.23 Campo vuoto (alfanumerico - otto caratteri - FAC)
Campo vuoto da utilizzare per eventuali variazioni ed introduzioni future.
2.2.24 identificativo record (alfanumerico - venti caratteri - OBB)
Identificativo del record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori della struttura erogatrice e al progressivo riga.
2.3 Tracciato record Flusso "M": Specialistica convenzionata
Tabella: Flusso "M" - tracciato record attività specialistica convenzionata esterna
Prog. Posiz. Descrizione campo Tipo Lungh. 1 1-6 Codice Azienda USL AN 6 2 7-14 Codice struttura erogatrice AN 8 3 15-16 Codice branca AN 2 4 17-32 Medico prescrittore AN 16 5 33-62 Cognome utente AN 30 6 63-82 Nome utente AN 20 7 83-98 Codice fiscale utente AN 16 8 99 Sesso utente AN 1 9 100-107 Data nascita utente AN 8 10 108-113 Comune di residenza AN 6 11 114-116 USL di residenza AN 3 12 117-132 Numero ricetta AN 16 13 133-134 Progressivo riga per ricetta N 2 14 135-142 Data AN 8 15 143 Codifica nomenclatore AN 1 16 144-150 Codice prestazione AN 7 17 151-153 Quantità N 3 18 154-155 Posizione utente nei confronti del ticket AN 2 19 156-162 Importo ticket N 7 20 163-170 Importo totale N 8 21 171 Posizione contabile AN 1 22 172 Trimestre AN 1 23 173-180 Campo vuoto 1 AN 8 24 181-200 Identificativo record AN 20 Lunghezza totale del record: 200 caratteri. Note: Formato AN: Alfanumerico; N: Numerico.I campi alfanumerici devono essere allineati a sinistra; se non utilizzati devono essere impostati con valore "spazio".
I campi numerici devono essere allineati a destra; le cifre non significative devono essere impostate con valore "0".
2.4 Codici branca specialistica
Codice Abbr. Descrizione 01 ALLE Allergologia 02 ANES Anestesia 03 CARD Cardiologia 04 CHIR Chirurgia 05 CPLA Chirurgia plastica 06 CVAS Chirurgia vascolare - Angiologia 07 DERM Dermosifilopatia 08 DIAB Diabetologia 09 ENDO Endocrinologia 10 GAST Gastroenterologia 11 MSPO Medicina dello sport 12 NEFR Emodialisi 13 NEUC Neurochirurgia 14 NEUP Neuropsichiatria 15 OCUL Oculistica 16 ODON Odontostomatologia 17 ONCO Oncologia 18 ORTO Ortopedia e traumatologia 19 OSTE Ostetricia e ginecologia 20 OTOR Otorinolaringoiatria 21 PSIC Psichiatria 22 PNEU Pneumologia e fisiop. respiratoria 23 REUM Reumatologia 24 UROL Urologia 25 FSKT Fisiokinesiterapia 26 MNUC Medicina Nucleare 27 PATC Patologia clinica 28 RADI Radiodiagnostica e radioterapia 29 TFIS Terapia fisica 30 RIA- Ria 31 NEUR Neurologia
2.5 Anagrafica delle strutture convenzionate
Azienda U.S.L. n. ....................
Codice progressivo assegnato ....................
Nome struttura ....................
Indirizzo ....................
Città ....................
Provincia ....................
C.A.P. ....................
Codici branche convenzionate ....................
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DEI DATI
Gli specialisti convenzionati esterni dovranno trasmettere i dati nei seguenti supporti magnetici:
Tipo supporto Formato Densità Codifica Floppy disk 3" e 1/2 1440 Kb ASCII CD Rom 640 MB ASCII Iomega Zip 100 MB ASCIIPer ciascun mese dovranno essere inviati uno o più supporti magnetici.
Su ciascun supporto magnetico dovrà essere applicata una etichetta contenente soltanto le seguenti informazioni:
1) struttura (codice e/o denominazione);
2) anno e mese a cui si riferiscono i dati;
3) data di invio;
4) numero di record trasmessi;
5) codice attività/prestazione erogata.
Tutti i dati riguardanti le singole prestazioni dovranno essere trattati informaticamente, trasmessi seguendo le procedure su indicate, formattati MS-DOS, scritti in formato ASCII con record a lunghezza fissa e secondo il tracciato allegato.
Non devono essere presenti delimitatori fra i campi e ogni record è una riga.
Il nome del file deve essere così composto:
RRRTTAAM.TXT RRR sarà il codice USL dell'Azienda di riferimento della struttura erogatrice (es: "101" per l'Azienda USL n. 1 diAgrigento) TT numero indicante il mese di riferimento (es. "07" per il mese di luglio); AA ultime due cifre dell'anno di riferimento; M lettera indicante il modello di attività/prestazione: "M" per la specialistica convenzionata esterna.I dati che verranno inviati in maniera difforme a quanto descritto nel disciplinare tecnico, o che conterranno dati inseriti non correttamente, verranno restituiti.
4. TEMPI DI TRASMISSIONE
Le disposizioni contenute nel presente disciplinare tecnico entrano in vigore il primo giorno del mese, trascorsi almeno trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
I dati dovranno essere trasmessi dagli specialisti e dalle strutture accreditate provvisoriamente, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94 i dati alle Aziende unità sanitarie locali di appartenenza.
Conseguentemente le Aziende unità sanitarie locali dopo avere espletato i controlli di rito invieranno alla Regione, secondo le modalità indicate nel presente documento, i dati delle strutture suindicate, esclusivamente al "Dipartimento regionale Fondo sanitario - Assistenza sanitaria ed ospedaliera - Igiene pubblica - 12° Gruppo, con cadenza mensile, come segue:
- entro il giorno 5 del secondo mese successivo (es.: prestazioni erogate nel mese di maggio entro il 5 di luglio).