
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 13 ottobre 1997
G.U.R.S. 13 dicembre 1997, n. 70
Determinazione della dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura ed approvazione degli standards strutturali e funzionali e delle modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 13 maggio 1978, n. 180;
Vista la legge regionale 14 settembre 1979, n. 215;
Visto il decreto sanità 8 luglio 1981, n. 31003;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 24 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 1, comma 20;
Vista la delibera della Giunta regionale del 28 dicembre 1996, n. 446, con cui è stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale;
Visto il decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 ed, in particolare, i capi F) e G) del progetto regionale "Tutela della salute mentale";
Vista la richiesta di parere avanzata alla Presidenza dell'Assemblea regionale e trasmessa alla VI commissione in data 19 giugno 1997, ai termini dell'art. 70 bis del regolamento interno;
Visti i verbali delle sedute della VI commissione dell'A.R.S. nn. 45 , 46, 47, rispettivamente dell'1 agosto e 10 luglio 1997;
Considerato che è necessario provvedere all'adempimento di quanto disposto dai capi F) e G) del suddetto decreto sanità 31 gennaio 1997, n. 21238 nei tendini previsti non essendo pervenuto il parere della VI commissione legislativa dell'A.R.S.;
Decreta:
Per i motivi esposti in premessa, viene determinata la dislocazione dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Sono approvati gli standards strutturali e funzionali e le modalità di iscrizione all'albo regionale degli enti privati che intendono concorrere all'attività riabilitativa di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la conseguente registrazione e sarà successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Palermo, 13 ottobre 1997.
PAGANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 7 novembre 1997.
Reg. n. 1, Assessorato deva sanità, fg. n. 83.
Allegato n. 1
DISLOCAZIONE DEI SERVIZI PSICHIATRICI
DI DIAGNOSI E CURA
Azienda U.S.L. n. 1 - Agrigento
- Azienda ospedaliera S. Giovanni;
- Azienda ospedaliera Sciacca;
- Presidio ospedaliero di Canicattì;
Azienda U.S.L. n. 2 - Caltanissetta
- Azienda ospedaliera di Gela;
- Presidio ospedaliero di San Cataldo;
Azienda U.S.L. n. 3 - Catania
- Azienda ospedaliera Garibaldi;
- Azienda ospedaliera Vittorio Emanuele;
- Azienda ospedaliera Cannizzaro;
- Azienda ospedaliera di Caltagirone;
- Presidio ospedaliero di Paternò;
- Presidio ospedaliero di Giarre;
- Presidio ospedaliero di Bronte;
Azienda U.S.L. n. 4 - Enna
- Azienda ospedaliera Umberto I;
- Presidio ospedaliero di Nicosia;
Azienda U.S.L. n. 5 - Messina
- Azienda ospedaliera Piemonte;
- Azienda ospedaliera Papardo;
- Presidio ospedaliero di Milazzo;
- Presidio ospedaliero di Barcellona;
- Presidio ospedaliero di Mistretta;
- Presidio ospedaliero di S. Agata di Militello;
- Presidio ospedaliero di Taormina;
Azienda U.S.L. n. 6 - Palermo
- Azienda ospedaliera Civico;
- Azienda ospedaliera Villa Sofia;
- Azienda ospedaliera Cervello;
- Presidio ospedaliero Ingrassia;
- Presidio ospedaliero Guadagna;
- Presidio ospedaliero di Cefalù;
- Presidio ospedaliero di Termini Imerese;
- Presidio ospedaliero di Corleone;
- Presidio ospedaliero di Partinico;
Azienda U.S.L. n. 7 - Ragusa
- Azienda ospedaliera Civile OMPA;
- Presidio ospedaliero di Modica;
Azienda U.S.L. n. 8 - Siracusa
- Azienda ospedaliera Umberto I;
- Presidio ospedaliero di Augusta;
- Presidio ospedaliero di Avola-Noto;
- Presidio ospedaliero di Lentini;
Azienda U.S.L. n. 9 - Trapani
- Azienda ospedaliera S. Antonio Abate;
- Presidio ospedaliero di Castelvetrano;
- Presidio ospedaliero di Marsala.
Allegato n. 2
ALBO REGIONALE DEGLI ENTI
CHE INTENDONO CONCORRERE ALLA GESTIONE
DELL'ATTIVITA' RIABILITATIVA
I presidi dell'area residenziale sono garantiti, oltre che dal servizio pubblico, anche dal privato sociale o imprenditoriale e dalle associazioni del volontariato familiare.
Ai sensi del D.A. n. 21238/97 è istituito presso l'Assessorato regionale della sanità l'albo degli enti che intendano concorrere alla gestione dell'attività riabilitativa in regime residenziale, secondo quanto previsto dalla normativa relativa all'accreditamento.
Iscrizione albo regionale
Vengono iscritti all'albo gli enti e le istituzioni ed associazioni private che ne facciano richiesta e dimostrino l'effettivo possesso dei requisiti:
- idoneità sanitaria per livello di prestazioni e di stabilimenti, attestata dall'Azienda U.S.L. competente per territorio;
- conformità delle prestazioni a quanto previsto dal D.A. n. 21238/97 nonché dal presente decreto;
- disponibilità ad essere sottoposti alla programmazione, al controllo e alla verifica di qualità da parte del dipartimento di salute mentale competente per territorio.
L'iscrizione all'albo regionale è disposta dall'Assessore regionale per la sanità, previo accertamento dei requisiti, a cura del competente gruppo dell'Ispettorato regionale sanitario.
Le strutture di cui al D.A. 26 settembre 1991 dovranno presentare istanza di iscrizione entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Standards strutturali ed organizzativi
Le strutture residenziali psichiatriche, comunità terapeutiche assistite (C.T.A.), esplicano le funzioni terapeutico-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi individualizzati da attuarsi in un arco temporale adeguai ai bisogni ed alle capacità dei pazienti.
Per lo svolgimento di tali funzioni dette strutture dovranno essere articolate in:
- camere da 1-4 posti letto, con relativi servizi igienici;
- saletta pranzo;
- soggiorno, gioco, TV;
- locali per attività occupazionale;
- ambulatori (medico, psicologico, pedagogico, assistente sociale);
- infermeria con annessi locali di servizio per il personale di assistenza;
- sala riunioni;
- ufficio amministrativo;
- spogliatoio per il personale;
- servizi igienici per il personale;
- cucina/dispensa e locali accessori;
- lavanderia, stireria;
- deposito biancheria sporca;
- deposito biancheria pulita.
Per quanto riguarda i requisiti organizzativi sarà necessario prevedere una:
- presenza di medici specialisti ed altre figure professionali, programmata o per fasce orarie;
- presenza di personale di assistenza nelle 24 ore;
- collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale.
Lo standard del personale addetto alle C.T.A. viene così determinato in relazione ad una struttura con 20 posti letto:
- n. 1 direttore medico, psichiatra, a tempo pieno;
- n. 1 medico psichiatra, a tempo pieno;
- n. 1 psicologo per 20 ore settimanali;
- n. 1 pedagogista per n. 20 ore settimanali;
- n. 1 assistente sociale per 20 ore settimanali;
- n. 5 educatori specializzati e/o animatori di comunità;
- n. 6 infermieri professionali;
- n. 6 operatori tecnici di assistenza o ausiliari socio-sanitari;
- n. 1 impiegato amministrativo collaboratore direttivo;
- n. 1 cuoco;
- n. 1 addetto alla cucina.
Lo standard del personale addetto alle C.T.A. di cui al D.A. 26 settembre 1991 viene così determinato in relazione ad una struttura fino ad un massimo di 40 posti letto:
- n. 1 direttore medico, psichiatra, a tempo pieno;
- n. 1 medico psichiatra a tempo pieno;
- n. 1 psicologo;
- n. 1 pedagogista;
- n. 1 assistente sociale;
- n. 10 educatori specializzati e/o animatori di comunità;
- n. 8 infermieri professionali;
- n. 10 operatori tecnici di assistenza o ausiliari socio-sanitari;
- n. 1 dirigente amministrativo;
- n. 1 collaboratore amministrativo;
- n. 1 cuoco;
- n. 1 addetto alla cucina.
Gli enti avranno l'obbligo di assumere il personale nel rispetti del contratto di lavoro successivamente all'accreditamento. Qualora, non applichino detta condizione decadono automaticamente dall'albo.
Gli standards dimensionali cui riferirsi nella realizzazione dei centri residenziali sono determinati nelle misure che seguono.
Va tenuto presente che gli standards rapportati alle persone sono da considerarsi netti in quanto fanno riferimento a superfici utili per lo svolgimento delle funzioni specifiche:
- la superficie totale della struttura è fissata in via tendenziale in mq. 40 per ospite;
- per le camere (bagno escluso);
- mq. 12 per una persona;
- mq. 18 per due persone;
- mq. 26 per tre persone;
- mq. 32 per quattro persone;
- le restanti aree di attività o di servizio sono da dimensionarsi nel computo complessivo dei 40 mq. per ospite;
- nel caso di strutture preesistenti e di ristrutturazioni sono accettabili, misure in eccesso o in difetto entro il 20% degli standards strutturali di riferimento;
- per le strutture di cui al D.A. 26 settembre 1991 sono accettabili per il secondo modulo e fino ad un massimo di 40 posti letto, misure in difetto entro il 50% degli standards strutturali di riferimento.
Localizzazioni
I centri residenziali vanno localizzati in zone già urbanizzate o ben collegate con centri urbani di riferimento al fine di prevenire ogni forma di isolamento degli ospiti ed ogni difficoltà di rapporto con le famiglie.