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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 6 maggio 1993

G.U.R.S. 13 novembre 1993, n. 55

Rideterminazione delle tariffe di rimborso per le prestazioni specialistiche di emodialisi.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge istitutiva delle UU.SS.LL. 12 agosto 1980, n. 87;

Vista la legge regionale del 12 agosto 1980, n. 88, art. 5, commi 3 e 5;

Visto che l'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, autorizza l'Assessore regionale per la sanità a modificare gli importi di cui al 3 e 5 comma del citato articolo a seguito di verificata variazione dei costi superiori al 10%;

Visto il decreto n. 35933 del 6 agosto 1982, con il quale sono state modificate le succitate tariffe portandole rispettivamente a L. 110.000 e a L. 120.000 con decorrenza 1 gennaio 1981, comprendendo la variazione dei costi intervenuti dall'agosto 1980 al maggio 1982;

Vista la sentenza del T.A.R. di Palermo del 26 febbraio 1988, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Centro diagnostico e terapeutico delle malattie renali s.p.a. e della casa di cura Valle del Belice s.n.c., annullando il provvedimento impugnato decreto n. 45385 del 17 agosto 1984, con il quale si era provveduto ad aumentare le tariffe di prestazioni di emodialisi con decorrenza 1 gennaio 1984;

Visto che con delibera n. 228 del 20 marzo/28 maggio 1991, il Consiglio di giustizia amministrativa ha confermato la sopracitata sentenza del T.A.R. di Palermo;

Considerato che occorre procedere all'esecuzione del giudicato amministrativo dipendente dalla decisione del T.A.R. di Palermo del 26 febbraio 1988 e del C.G.A. n. 228 del 20 marzo/28 maggio 1991;

Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo prot. n. 7559 dell'8 giugno 1992, con la quale vengono fornite indicazioni sulle modalità di esecuzione;

Vista la sentenza del C.G.A. n. 314/92 di accoglimento del ricorso per l'esecuzione del giudicato della decisione n. 228/91, con la quale in sostituzione dell'Assessore viene nominato commissario ad acta l'ispettore regionale sanitario pro-tempore per l'esecuzione del giudicato sopracitato;

Considerato che, con propria relazione, il sunnominato commissario ad acta ha provveduto, con la collaborazione dei propri uffici e di quelli della direzione finanziaria, a rideterminare le tariffe di cui ai commi 3° e 5° dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, per gli anni 1982/83/84, nella misura del maggiore incremento rispetto a quanto effettivamente rimborsato da questa Amministrazione;

Accertato che la variazione percentuale degli indici dei prezzi all'ingrosso per il periodo gennaio - dicembre 1982 è del 16,46% e che, pertanto, le tariffe di cui ai commi 3° e 5° dell'art. 5, legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, vengono incrementate dall'1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1983, rispettivamente, di L. 18.100 per le prestazioni domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta e di L. 19.700 per le prestazioni ambulatoriali di emodialisi sia in forma indiretta che in regime diretto;

Accertato che la variazione percentuale dei prezzi all'ingrosso per il periodo gennaio - dicembre 1983 è del 14,66% e che, pertanto, le tariffe di cui ai commi 3° e 5° dell'art. 5, legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, vengono incrementate dall'1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1984, rispettivamente, di L. 18.700 per le prestazioni domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta e di L. 20.400 per le prestazioni ambulatoriali di emodialisi sia in forma indiretta che in regime diretto;

Decreta:

Art. 1

Le tariffe di prestazioni di emodialisi, di cui ai commi 3° e 5° della legge regionale n. 88/80, per il periodo 1 gennaio 1983 sono, rispettivamente, di L. 128.100 per le prestazioni domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta e di L. 139.700 per le prestazioni ambulatoriali di emodialisi sia in forma indiretta che in regime diretto.

Art. 2

Le tariffe di cui all'art. 1 del presente decreto sono, con decorrenza 1 gennaio 1984 e fino al 31 dicembre 1984, rispettivamente, di L. 146.800 per le prestazioni domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta e di L. 160.100 per le prestazioni ambulatoriali di emodialisi sia in forma indiretta che in regime diretto.

Art. 3

Gli amministratori straordinari delle UU.SS.LL. procederanno a riconoscere la differenza fra le tariffe di prestazioni di emodialisi, già liquidate ai sensi dei decreti n. 35993 del 6 agosto 1982 e n. 45385 del 17 agosto 1984, per il periodo 1 gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, in esecuzione al presente decreto che si trasmette alla Corte dei conti per la registrazione e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 6 maggio 1993.

FIRRARELLO

Vistato dalla Ragioneria centrale dell'Assessorato della sanità in data 28 settembre 1993, ai sensi del decreto legge 14 settembre 1993, n. 358.