
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 24 maggio 1993
G.U.R.S. 7 agosto 1993, n. 37
Determinazione delle tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 87 del 12 agosto 1980;
Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, articolo 5, comma terzo e quinto, che hanno fissato, rispettivamente, in L. 85.000 il rimborso per prestazioni specialistiche domiciliari di emodialisi praticate in regime di assistenza indiretta, e in L. 95.000 il rimborso per prestazioni ambulatoriali di emodialisi erogate sia in forma diretta che indiretta;
Visti i D.A. n. 35993 del 6 agosto 1982, n. 45385 del 17 agosto 1984, n. 50406 del 4 settembre 1985, n. 62402 del 20 maggio 1987, n. 76258 dell'11 agosto 1989 e n. 3117 del 2 maggio 1991, con i quali le tariffe succitate sono state modificate;
Vista la richiesta avanzata dall'Associazione regionale siciliana ambulatori emodialitici (A.R.S.A.E.) e dell'Associazione siciliana servizi emodialitici ambulatoriali, con la quale la stessa associazione richiede l'applicazione del D.P.R. del 17 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 giugno 1992, con il quale è stato approvato il tariffario unico nazionale dei compensi minimi inderogabili delle prestazioni sanitarie e che il predetto decreto ha fissato in L. 270.000 il compenso minimo inderogabile per ogni prestazione di emodialisi;
Vista la legge regionale n. 88 del 12 agosto 1980, art. 5, ultimo comma, che autorizza l'Assessorato regionale della sanità a modificare gli importi di cui al terzo e quinto comma del citato art. 5 a seguito di verificata variazione dei costi superiori al 10%;
Atteso che si è verificato il presupposto di cui all'ultimo comma dell'art. 5, in quanto negli anni 1991 e 1992 è aumentato il costo della vita in misura superiore al 10%, e che quindi si deve stabilire l'importo dei rimborsi sulla base della variazione dei costi;
Considerato di poter assumere come utile riferimento i costi valutati nella relazione tecnica allegata alla delibera della Giunta regionale del Lazio del 9 febbraio 1993 e che quantificano in lire 309.031 una prestazione in regime ambulatoriale;
Ritenuto, conseguentemente, che può riconoscersi quanto richiesto dall'Associazione in applicazione del D.P.R. del 17 febbraio 1992 sopra citato e che, quindi, la tariffa di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi può essere quantificata in lire 270.000;
Decreta:
Con decorrenza 1 gennaio 1993 le tariffe di rimborso per prestazioni specialistiche di emodialisi, di cui al terzo e quinto comma dell'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 88, sono stabilite in L. 270.000.
Gli amministratori straordinari delle UU.SS.LL. daranno esecuzione alle disposizioni contenute nel presente D.A., dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la relativa pubblicazione.
Palermo, 24 maggio 1993.
FIRRARELLO