Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 7 agosto 2002

G.U.R.S. 4 ottobre 2002, n. 46

Determinazione dei posti letto e delle rette in R.S.A. per anziani non autosufficienti e disabili.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;

Vista la legge regionale 28 marzo 1986, n. 16 "Piano di interventi in favore dei soggetti portatori di handicap;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1989, n. 321;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989;

Visto il progetto obiettivo "Tutela della salute degli anziani", approvato con risoluzione parlamentare del 30 gennaio 1992;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Viste le linee guida n. 1/94 del 30 marzo 1994 "Indirizzi sugli aspetti organizzativi e gestionali delle residenze sanitarie assistenziali";

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il provvedimento 7 maggio 1998 "Linee guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione";

Visto il D.P.R. 23 luglio 1998 di approvazione del P.S.N. triennio 1998/2000;

Visto il P.S.R. 2000/2002;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, art. 8 ter;

Visto il D.P.Reg. 25 ottobre 1999;

Vista la relazione prot. n. 12/Dip/1828 del 19 luglio 2001, che fa parte integrante del presente decreto;

Premesso che si è reso necessario effettuare una corretta pianificazione degli interventi in favore dei soggetti anziani non autosufficienti e dei disabili, individuando su base provinciale il numero dei posti letto in R.S.A. per anziani e per disabili da realizzarsi secondo il fabbisogno stimato;

Considerato:

- che, sempre da stima prudenziale, il fabbisogno teorico a regime di posti letto in R.S.A. per disabili è di n. 3.000 posti letto (pari al 2% della popolazione regionale disabile);

- che, sempre da stima prudenziale, il fabbisogno teorico a regime di posti letto in R.S.A. per anziani non autosufficienti è di circa n. 15.749 posti letto (pari al 2% della popolazione regionale ultrasessantacinquenne);

- che in fase di prima applicazione del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 per il triennio di vigenza del P.S.R., si ritiene necessario raggiungere, quale obiettivo minimo, la realizzazione di almeno n. 760 posti letto di R.S.A. per disabili, e di n. 1.940 posti letto di R.S.A. per anziani non autosufficienti ultrasessantacinquenni;

- che al fine di evitare l'attivazione di una rete assistenziale disomogenea nel territorio regionale si rende necessario ripartire i posti letto in proporzione ai fabbisogni stimati a livello provinciale come segue:


                      Posti letto di R.S.A.    Posti letto di R.S.A.
                          per disabili              per anziani
                                                non autosufficienti
Agrigento                    n.  60                   n. 180
Caltanissetta                n.  40                   n. 100
Catania                      n. 160                   n. 380
Enna                         n.  40                   n.  80
Messina                      n. 100                   n. 300
Palermo                      n. 200                   n. 460
Ragusa                       n.  40                   n. 120
Siracusa                     n.  60                   n. 140
Trapani                      n.  60                   n. 180
                 Totale      n. 760                 n. 1.940
- che ai fini di un miglior funzionamento delle R.S.A., le stesse devono essere previste in moduli da 40, 60, 80 e 120 posti letto, e che all'interno delle stesse R.S.A. con almeno 60 posti letto può essere previsto un modulo da 20 per malati di Alzheimer e di altre demenze senili;

- che nel caso in cui è previsto un modulo da 20 posti letto per pazienti affetti da morbo di Alzheimer devono essere previsti altri 10 addetti all'assistenza;

Considerato, altresì, che il personale da adibire ai moduli da 40, 60, 80 o 120 posti letto è il seguente:


                                           40     60     80     120
Figure professionali                      posti  posti  posti  posti
                                          letto  letto  letto  letto
Medico specialista responsabile TP          1      1      1      1
Medico specialista collaboratore (18 ore)   1      1      2      3
Assistente sociale (20 ore)                 1      1      2      3
Animatore (20 ore)                          1      2      2      3
Tecnici della riabilitazione riferiti
alle patologie assistite                    3      5      6      9
Addetti assistenza                         12     18     24     36
Infermieri professionali di cui 1
con funzioni di coordin.                    7     11     14     21
Assistente amministrativo                   1      1      1      1
Segretario amministrativo oltre i
40 posti letto                              0      1      1      1
Custode, centralinista, portierato          1      1      1      1
Ausiliari per i servizi generali            2      2      2      2
Addetti alla lavanderia, stireria,
guardaroba                                  2      2      2      2
Cuoco                                       1      1      1      1
Addetto cucina                              1      1      1      1
Addetto alla manutenzione impianti          1      1      1      1
                                 Totale    35     49     61     86
Ritenuto di dover determinare la retta tenendo conto dei 4 macro-livelli previsti dalle linee-guida ministeriali:

1) costi di assistenza sanitaria per il 100% a carico del fondo sanitario regionale;

2) costi alberghieri e generali per il 100% a carico dell'ospite;

3) costi di assistenza sociale di rilievo sanitario a carico sia del fondo sanitario regionale che dell'ospite nel rapporto dei costi di cui al punto 1) e 2);

4) costi edilizi (investimento e manutenzione edilizia, impiantistica e tecnologia) a carico per il 50% del fondo sanitario regionale e per il restante 50% dell'ospite;

Rilevato che la retta comprende una quota a carico del fondo sanitario regionale e una quota a carico dell'utente e che pertanto può essere determinata nel seguente modo:

 Modulo da A carico A carico Retta R.S.A. del F.S.R. utente in euro
 40 posti letto              79,49         30,47           109,96
 60 posti letto              78,18         23,58           101,76
 80 posti letto              76,56         17,34            93,90
120 posti letto              75,87         11,45            87,33
Rilevato, altresì, che la maggiorazione della retta prevista per il modulo da 20 posti letto per i pazienti affetti da morbo di Alzheimer è di Euro 56,46 pro-die;

Ritenuto che:

- nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte in tutto o in parte alla quota di diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa in base alla propria capacità economica, che deve essere accertata nella procedura di ammissione;

- nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere in tutto o in parte posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, sarà il comune di residenza a provvedere a corrispondere un contributo integrativo fino a copertura della diaria stessa;

- per garantire il pagamento della quota gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione alla R.S.A. dell'intera quota di detto assegno quale contributo alle spese;

- i percettori della sola pensione sociale, senza redditi ulteriori da patrimonio o altro, ovvero con reddito di importo pari alla pensione sociale sono esonerati dal concorso alla retta;

- deve essere garantita prioritariamente all'ospite la conservazione di una quota di pensione o di reddito. Tale quota mensile è di euro 129,11;

- allo scopo di garantire il pagamento della quota alberghiera al momento dell'accesso del paziente nella struttura residenziale si sottoscrive la dichiarazione della posizione reddituale e quella di impegno dell'assistito o di un familiare alla corresponsione della quota parte della diaria giornaliera a proprio carico. In presenza di situazioni di necessità e urgenza, l'inserimento in R.S.A. non è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno di cui sopra.


                            DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il sottoscritto ......................... nato a ...........................
il ...................... in possesso  del parere  favorevole al ricovero in
R.S.A ........................ per giorni ....... si impegna a corrispondere
la quota della diaria a suo carico di Euro ............................/die.
Completamente ............................ parzialmente ....................
Data ...................
                                          Firma
                                   ....................
(nel caso di dichiarazione resa dal tutore):
Il sottoscritto ......................... nato a ...........................
il ...................... in  qualità di  tutore si impegna a corrispondere,
ai sensi dell'art. 433 del codice civile, il contributo completo/parziale di
Euro ................................... ad integrazione della diaria per la
R.S.A ......................................................................
Data ...................
                                          Firma
                                   ....................

Decreta:

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 1

In fase di prima applicazione del D.P.Reg. del 25 ottobre 1999, per il triennio di vigenza del P.S.R. è approvata la dotazione regionale, su base provinciale, dei posti letto in R.S.A. per gli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti e per disabili da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana, come segue:


                      Posti letto di R.S.A.    Posti letto di R.S.A.
                          per disabili              per anziani
                                                non autosufficienti
Agrigento                    n.  60                   n. 180
Caltanissetta                n.  40                   n. 100
Catania                      n. 160                   n. 380
Enna                         n.  40                   n.  80
Messina                      n. 100                   n. 300
Palermo                      n. 200                   n. 460
Ragusa                       n.  40                   n. 120
Siracusa                     n.  60                   n. 140
Trapani                      n.  60                   n. 180
                 Totale      n. 760                 n. 1.940

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 2

I direttori generali delle Aziende unità sanitarie locali, nell'attestare l'idoneità sanitaria per livello di prestazioni e stabilimenti, dovranno tenere presente, onde evitare il superamento dei parametri stabiliti dal superiore art. 1, dei posti letto pubblici e privati attivati o da attivare.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 3

La retta pro capite, per ogni giorno di effettiva residenza dei soggetti aventi diritto ai sensi del D.P.Reg. 25 ottobre 1999 comprendente di tutti gli oneri conseguenti alla residenzialità, è così stabilita:


Modulo da                  A carico       A carico      Retta R.S.A.
                          del F.S.R.       utente          in euro
 40 posti letto              79,49         30,47           109,96
 60 posti letto              78,18         23,58           101,76
 80 posti letto              76,56         17,34            93,90
120 posti letto              75,87         11,45            87,33

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 4

La maggiorazione della retta prevista per il modulo da 20 posti letto per i pazienti affetti da morbo di Alzheimer è di Euro 56,46 pro-die nella considerazione che la struttura è tenuta ad avere altri 10 addetti all'assistenza.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 5

Nel caso in cui l'ospite non sia in grado di far fronte in tutto o in parte alla quota di diaria a suo carico, i familiari tenuti all'obbligo degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, dovranno contribuire al pagamento della diaria stessa in base alla propria capacità economica, che deve essere accertata nella procedura di ammissione.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 6

Nel caso in cui la quota parte della diaria non possa essere in tutto o in parte posta a carico dell'utente o dei suoi familiari, sarà il comune di residenza a provvedere a corrispondere un contributo integrativo fino a copertura della diaria stessa.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 7

Per garantire il pagamento della quota gli ospiti invalidi civili beneficiari per legge di "assegno di accompagnamento" sono tenuti alla corresponsione alla R.S.A. dell'intera quota di detto assegno quale contributo alle spese.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 8

I percettori della sola pensione sociale, senza redditi ulteriori da patrimonio o altro, ovvero con reddito di importo pari alla pensione sociale sono esonerati dal concorso alla retta.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 9

Deve essere garantita prioritariamente all'ospite la conservazione di una quota di pensione o di reddito. Tale quota mensile è di Euro 129,11.

 

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 4 del Decr. Ass. Sanità 27 aprile 2006, per le parti in contrasto.

Successivamente il predetto Decr. Ass. 27 aprile 2006 è stato SOSPESO dall'articolo unico del Decr. Ass. 10 luglio 2006, con effetto immediato, al fine di un approfondimento sulla materia R.S.A per anziani non autosufficienti.

Art. 10

Allo scopo di garantire il pagamento della quota alberghiera al momento dell'accesso del paziente nella struttura residenziale si sottoscrive la dichiarazione della posizione reddituale e quella di impegno dell'assistito o di un familiare alla corresponsione della quota parte della diaria giornaliera a proprio carico. In presenza di situazioni di necessità ed urgenza, l'inserimento in R.S.A. non è condizionato alla sottoscrizione dell'impegno di cui sopra.


                            DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Il sottoscritto ......................... nato a ...........................
il ...................... in possesso  del parere  favorevole al ricovero in
R.S.A ........................ per giorni ....... si impegna a corrispondere
la quota della diaria a suo carico di Euro ............................/die.
Completamente ............................ parzialmente ....................
Data ...................
                                          Firma
                                   ....................
(nel caso di dichiarazione resa dal tutore):
Il sottoscritto ......................... nato a ...........................
il ...................... in  qualità di  tutore si impegna a corrispondere,
ai sensi dell'art. 433 del codice civile, il contributo completo/parziale di
Euro ................................... ad integrazione della diaria per la
R.S.A ......................................................................
Data ...................
                                          Firma
                                   ....................
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 agosto 2002.

CITTADINI