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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 11 dicembre 1997

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 4

G.U.R.S. 24 gennaio 1998, n. 4

Elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale e relative tariffe. (1)

(1)

Si riporta il testo dell'art. 123 della L.R. 2/2002:

"ART. 13 - Medicina riabilitativa

1. Le prestazioni di medicina fisica riabilitativa di cui al decreto assessoriale 240559 dell'11 dicembre 1997 e successive integrazioni, fermo restando quanto specificato per la definizione dei livelli essenziali di assistenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, restano a carico del Servizio sanitario regionale e devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con apposito decreto dell'Assessore regionale per la sanità. Il decreto deve contenere il protocollo terapeutico, le modalità di accesso alle prestazioni, la durata del trattamento e la verifica dell'efficacia dello stesso."

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto la legge regionale n. 2/78;

Visto l'art. 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ove viene disciplinato il modo di individuazione del livello massimo delle tariffe da corrispondersi in sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui al citato art. 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni facendosi a tal fine espresso richiamo, tra l'altro, all'art. 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994;

Visto il decreto 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 1996, con il quale il Ministro della sanità ha individuato le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del S.S.N;

Visto il decreto ministeriale della sanità del 15 aprile 1994, "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera" ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, dello stesso a mente del quale è demandato alle regioni la determinazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 2 dello stesso D.M. da applicare nell'ambito territoriale;

Vista la nota del 3 aprile 1997, n. 100/SCPS/214194, che qui si intende integralmente trascritta e richiamata del Ministero della sanità, ove si è specificato che, in applicazione delle norme, primarie e secondarie, sopracitate sussiste nella fase di prima applicazione del cennato nuovo sistema di remunerazione una duplice possibilità di determinazione delle tariffe regionali con riferimento, alternativamente, o ai criteri dettati dal decreto ministeriale 15 aprile 1994 ovvero alle tariffe fissate con il decreto ministeriale 22 luglio 1996, in quest'ultimo caso solo qualora e fintanto che non si disponga di tariffe regionali/provinciali determinate secondo i criteri previsti dal già menzionato decreto ministeriale 15 aprile 1994;

Visto il protocollo d'intesa del 13 maggio 1997, che qui si intende del pari integralmente trascritto e richiamato a mente del quale, con nota di pari data numero Gab. 01722, si è dato mandato ad una commissione a tal fine incaricata di predisporre il nomenclatore tariffario regionale con i criteri di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994;

Considerato che siffatta predisposizione si rende necessaria oltre che in relazione a quanto a riguardo precisato con la citata nota del 3 aprile 1997 del Ministero della sanità, anche in relazione alla necessità di elaborare uno strumento che tenga conto del fatto che le strutture e i professionisti interessati dal tariffario sono, nella loro assoluta maggioranza, capillarmente diffusi nel territorio avendo dunque piccola o, al più, media dimensione con una conseguente strutturazione della gestione con modalità tali da impedire la realizzazione di economie di scala;

Vista la relazione conclusiva qui integralmente trascritta e richiamata, prodotta in data 4 dicembre 1997, dalla Commissione incaricata della predisposizione del nomenclatore tariffario regionale nonché, tutti gli atti e le relazioni nella stessa menzionate, che del pari fanno parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto che, per quanto concerne le branche a visita, così come concordato sul richiamato protocollo d'intesa, possa farsi luogo all'individuazione della relativa tariffa mediante decurtazione, nella misura del 10%, limitatamente alla prima visita, eliminando, altresì, dalle prestazioni il consulto;

Ritenuto, altresì, di dovere individuare ulteriori prestazioni da assoggettare nella realtà territoriale di riferimento alle condizioni di erogabilità di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996, prestazioni che vengono individuate con la lettera I nell'allegato 1 al presente decreto, ed ancora di contrassegnare nel medesimo allegato con lettera C le prestazioni erogabili per conto del S.S.R. dalle strutture e dagli specialisti provvisoriamente accreditati ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94;

Ritenuto, pertanto, di dovere determinare le tariffe delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e, del decreto ministeriale 15 aprile 1994 limitatamente alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio;

Decreta:

Art. 1

1. Dal 1° gennaio 1998, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale, e le relative tariffe, sono elencate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Al fine di una uniforme identificazione delle singole prestazioni, a fianco di ciascuna prestazione è riportato uno specifico codice che deve essere utilizzato per ogni finalità di carattere amministrativo e informativo.

Sono contrassegnate con la lettera I le prestazioni aggiuntive, rispetto al nomenclatore approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1996, erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Sono, altresì, contrassegnate con la lettera C le prestazioni che possono essere erogate, per conto del S.S.R., dalle strutture e dagli specialisti accreditate provvisoriamente ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/94.

Le seguenti tipologie di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono soggette a specifiche condizioni di erogabilità:

a) prestazioni erogabili solo presso ambulatori protetti, ossia presso ambulatori situati nell'ambito di istituti di ricovero ospedaliero. Tali prestazioni sono contrassegnate con la lettera "H";

b) prestazioni erogabili solo conformemente alle specifiche indicazioni clinico-diagnostiche riportate nell'allegato 2, che forma parte integrante del presente decreto. Tali prestazioni sono contrassegnate con il simbolo "*";

c) prestazioni erogabili solo presso ambulatori specialistici specificamente riconosciuti dalla Regione per l'erogazione di tali prestazioni. Tali prestazioni sono contrassegnate con la lettera "R".

3. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni legislative relative ai limiti di prescrivibilità per ricetta e di partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, nell'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto, le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, sono elencate secondo le branche specialistiche già previste dal decreto ministeriale 7 novembre 1991, pubblicato nel S.O. nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1991.

4. Le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, già incluse nell'allegato 1 al decreto ministeriale 7 novembre 1991 e non più erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente provvedimento, sono elencate nell'allegato 4, che forma parte integrante del presente decreto. Tale allegato contiene un elenco di prestazioni obsolete (parte A) ed un secondo elenco (parte B) di prestazioni non erogabili in ambito ambulatoriale.

Art. 2

L'elenco delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario regionale contenuto nell'allegato 1 al presente decreto può essere aggiornato dall'Assessore per la sanità, per le esigenze della programmazione sanitaria e per gli adeguamenti conseguenti all'introduzione delle innovazioni tecnologiche, anche sulla base di eventuali segnalazioni da parte delle Aziende UU.SS.LL. Gli aggiornamenti sono adottati con le stesse modalità seguite per il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 11 dicembre 1997.

PAGANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 31 dicembre 1997.

Reg. n. 1, Assessorato della sanità, fg. n. 109.

 Allegati - [non disponibili, vedasi, SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 4 G.U.R.S. 24 gennaio 1998, n. 4].