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N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del D.A. 29 luglio 2003.

ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 5 settembre 1997

G.U.R.S. 20 settembre 1997, n. 52

Modifiche ed integrazioni al decreto 18 novembre 1994, concernente disciplina delle competenze e delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

N.d.R. Il presente è stato REVOCATO dall'art. 8 del D.A. 29 luglio 2003.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico LL.SS., approvato con R.D. n. 1265 del 1934;

Vista la legge n. 883 del 17 ottobre 1975, che ha modificato il 4° e 5° comma dell'art. 333 del testo unico LL.SS.;

Visto il D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" ed, in particolare, il titolo X, artt. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63;

Vista la circolare esplicativa del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, paragrafi 10 e 11, per cui occorre individuare il nuovo organo deputato ad esprimere i pareri relativi: alla scelta dell'area per i nuovi cimiteri o per l'ampliamento degli esistenti; all'area di rispetto cimiteriale; alla riduzione dell'area di rispetto cimiteriale; nonché all'approvazione dei nuovi progetti dei cimiteri;

Considerato che l'abrogazione dei consigli provinciali di sanità e l'abrogazione del precedente D.P.R. n. 803/75, che aveva istituito la commissione prefettizia per i cimiteri hanno portato la necessità di dovere individuare il nuovo organo che in sede provinciale deve esprimere pareri e a dover individuare l'autorità che deve emettere autorizzazioni di cui al titolo 10° del D.P.R. n. 285/90 e nel rispetto della circolare ministeriale n. 24/93, che al paragrafo 11, comma 4, testualmente recita: "Circa il parere del consiglio provinciale di sanità è la regione a stabilire il nuovo organo e a dettare in merito i modi e i tempi di esercizio dell'occorrente parere previsto dalla legge, tenuto conto anche dell'art. 50 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali.";

Considerato che al riguardo sono state formulate richieste di parere all'Ufficio legislativo e legale della Regione sia dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici che dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che dallo scrivente Assessorato in merito alla competenza e all'individuazione degli organi in questione;

Tenuto conto che detto Ufficio legislativo e legale, con il parere n. 7738 del 23 aprile 1996, testualmente prescrive: "Per cui, secondo lo scrivente, sembra potersi concludere - come del resto suggerisce la richiesta di avviso - che la potestà in questione, tuttora fondamentalmente disciplinata dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, spetti all'Unità sanitaria locale in forza del già citato art. 40, primo comma, della legge regionale n. 30/93.";

Ravvisato, pertanto, che per effetto del citato parere l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla riduzione dell'area di rispetto cimiteriale è il legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale, mentre l'organo tecnico deputato ad esprimere i pareri di cui al titolo X del D.P.R. n. 285/90, è da individuarsi nell'istituenda conferenza dei servizi provinciali per i cimiteri;

Conseguentemente dovrà procedersi alla modifica del decreto n. 13306/94: dell'art. 4, punto "m", specificando che al sindaco compete la proposizione delle modifiche nei modi di legge, all'Azienda unità sanitaria locale delle richieste relative all'attuazione del titolo X; dell'art. 6, prevedendo il comma aggiuntivo "m1" per l'esercizio delle competenze tecniche del titolo X individuando nel legale rappresentante l'autorità deputata al rilascio dell'autorizzazione per la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale e il servizio di igiene pubblica quello deputato per la trattazione della materia. Il capo settore igiene pubblica è il funzionario chiamato ad esercitare le competenze attribuite dal D.P.R. n. 285/90, ai coordinatori sanitari delle ex Unità sanitarie locali;

Decreta:

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Art. 1

La lettera "m" dell'art. 4 del decreto n. 13306/94, viene modificata come segue: "proposizione nei modi di legge all'Azienda unità sanitaria locale dei provvedimenti di cui all'articolo X, D.P.R. n. 285/90, regolamento di polizia mortuaria".

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Art. 2

L'art. 6 del decreto n. 13306 del 18 novembre 1994 è integrato come segue: "m1) Il rilascio dell'autorizzazione per la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale ai sensi dell'art. 338 del testo unico LL.SS. e successive modifiche ed integrazioni. Il capo settore igiene pubblica è il funzionario chiamato ad esercitare le competenze attribuite dal D.P.R. n. 285/90, ai coordinatori sanitari delle ex Unità sanitarie locali, il servizio I.P. è quello deputato alla trattazione della materia".

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Art. 3

Per l'espressione di pareri necessari per l'attuazione del titolo X del D.P.R. n. 285/90, è istituita presso il settore igiene pubblica di ogni Azienda unità sanitaria locale la conferenza permanente provinciale dei servizi per i cimiteri.

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Art. 4

La conferenza di cui all'art. 3 è così costituita:

1) capo settore I.P. dell'Azienda unità sanitaria locale che la presiede - funzioni non delegabili;

2) direttori ufficio del Genio civile o suo delegato;

3) responsabile S.I.P. dell'Azienda unità sanitaria locale;

4) sindaco del comune interessato o assessore da lui delegato;

5) capo ufficio tecnico comunale del comune interessato o suo delegato;

6) igienista del distretto referente per il comune interessato;

7) geologo nominato dal comune interessato senza diritto di voto;

8) funzionario amministrativo del settore I.P. dell'Azienda unità sanitaria locale con funzioni di segretario.

La predetta conferenza di servizio è l'organismo deputato, inoltre, a rendere tutti i pareri di cui al capo 10° del D.P.R. n. 285/90.

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Art. 5

Detta conferenza ha sede presso l'ufficio del capo settore igiene pubblica che la presiede e la convoca su richiesta dei sindaci interessati.

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Art. 6

Vengono fissate come segue le procedure per l'attivazione della conferenza:

- l'istanza di riduzione o ampliamento dell'area di rispetto cimiteriale o di scelta di una nuova area va presentata dal sindaco al legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale tramite il capo settore I.P. e corredata dalla seguente documentazione in 6 copie (una per ogni componente della conferenza);

- delibera consiliare approvata come previsto dall'art. 338, 5° comma, del testo unico LL.SS. corredata da:

- studio geologico;

- parere preventivo dell'ufficio tecnico comunale;

- parere preventivo dell'igienista del distretto referente per il comune interessato;

- planimetria con varia campeggiatura a scala adeguata all'ampiezza del cimitero in 5 copie.

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Art. 7

Tutte le spese relative al funzionamento della conferenza missioni, diarie e rimborsi spese sono a carico dell'amministrazione comunale richiedente.

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Art. 8

Poiché nelle more della modifica della lettera m), dell'art. 4 del decreto n. 13306/94, i sindaci possono avere emesso provvedimenti di riduzione o ampliamento dell'area di rispetto cimiteriale, restano salvi i provvedimenti già adottati dai sindaci in materia.

Eventuali provvedimenti, anche se in corso di istruttoria presso i comuni, dovranno, con la pubblicazione del presente decreto istitutivo della conferenza e di modifica del citato art. 4 e dell'art. 6 del decreto n. 13306, essere immediatamente trasferiti all'Azienda unità sanitaria locale con le procedure predette.

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Art. 9

Viene istituito presso i settori igiene pubblica il protocollo per la registrazione delle autorizzazioni alla riduzione dell'area di rispetto cimiteriale a firma del legale rappresentante dell'Azienda unità sanitaria locale e dei pareri emessi dalla conferenza di cui all'art. 3.

Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione in parte prima.

Palermo, 5 settembre 1997.

PAGANO