
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 27 dicembre 1984
G.U.R.S. 2 marzo 1985, n. 9
Costituzione, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 6 maggio 1981 n. 98, della riserva naturale Pineta di Vittoria, ricadente nei comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 6 maggio 1981, n. 98;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della citata legge, occorre procedere alla costituzione della riserva. naturale "Pineta di Vittoria" nei comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa;
Considerato che il Consiglio R.P.P.N., nelle sedute del 3 luglio 1984, del 25 luglio 1984, 30 ottobre 1984 e 20 dicembre 1984, si è espresso in ordine alla tipologia ed alla delimitazione dell'area della riserva predetta indicando, altresì, nella seduta del 25 luglio 1984, quale soggetto cui affidare la gestione, l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana che si avvarrà di un consiglio tecnico-scientifico composto da esperti designati dalla Facoltà di scienze di Catania, dai rappresentanti dei comuni interessati, dalle associazioni naturalistiche W.W.F., Lega per l'ambiente, Italia nostra ed I.N.U.;
Vista la nota del 4 febbraio 1983, n. 473, con cui l'Azienda dichiara la propria disponibilità ad assumersi l'affidamento della gestione della riserva naturale;
Ritenuto di condividere le proposte;
Decreta:
E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale "Pineta di Vittoria", ricadente nei comuni di Vittoria, Comiso e Ragusa.
La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di salvaguardare gli ultimi lembi di formazione autoctona di pinus halepensis e di ricostituire la pineta nell'area a gariga degradata per azione antropica.
Le aree destinate a riserva e a pre-riserva sono quelle comprese all'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000, tavolette nn. 275 I S.E., 276 IV N.O., 276 IV S.O., 276 IV N.E. allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.
Nei territori destinati a riserva e pre-riserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a e b dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purchè muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81 i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti alla osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.
La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della pre-riserva.