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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 17 maggio 1979

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 giugno 1979, n. 24

Approvazione del disciplinare-tipo per la redazione del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati.

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 30 luglio 1950, n. 878;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Visto l'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 con il quale si demanda all'Assessorato del territorio e dell'ambiente la predisposizione del disciplinare d'incarico tipo per la redazione degli strumenti urbanistici;

Visto lo schema di disciplinare d'incarico redatto dalla Direzione regionale dell'urbanistica dell'Assessorato;

Visti i pareri espressi dalla Consulta regionale degli ingegneri, dagli ordini professionali degli architetti e dall'Avvocatura distrettuale dello Stato su detto schema di disciplinare;

Vista la stesura definitiva del disciplinare tipo proposta dalla Direzione regionale dell'urbanistica dell'Assessorato;

Considerato che il contenuto del disciplinare sopra citato è conforme al disposto dell'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il disciplinare tipo per la redazione del piano regolatore generale e delle relative prescrizioni esecutive di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, nonchè il disciplinare tipo per la redazione dei piani particolareggiati.

Art. 2

I disciplinari tipo di cui al precedente art. 1 fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3

I comuni sono tenuti ad adottare i predetti disciplinari per il conferimento di incarichi di progettazione urbanistica.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana unitamente agli allegati di cui all'art. 1.

Palermo, 17 maggio 1979.

FASINO

Allegato

DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1978, N. 71 NEL COMUNE DI ...................

Art. 1

Il Comune di

nella persona del Sindaco

con il presente atto dà incarico (1) al

(Ingegnere o Architetto) iscritto all'albo professionale di

di redigere il progetto di piano regolatore generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Il suddetto professionista svolge l'incarico in conformità alle direttive del Comune circa i criteri da adottarsi per la compilazione del progetto di piano.

(1) N.B. - Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 11 del presente disciplinare, il Comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di urbanisti costituito da almeno 3 (tre) professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.

Art. 2

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in .....................

Art. 3

Il progettista dovrà presentare nel termine di mesi due uno studio di massima del piano regolatore generale sul quale la Amministrazione Comunale dovrà dare preliminare benestare entro un mese; inoltre lo stesso si obbliga entro il termine di gg. 15 ad introdurre nel progetto di piano regolatore generale e nelle parti esecutive dello stesso tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal Consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore. Il progettista è tenuto, altresì, a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 10 del presente disciplinare nonchè una relazione sulle medesime entro il termine massimo di gg. 15.

Art. 4

L'incarico comprende anche la redazione del regolamento edilizio e del piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, il cui ambito di intervento dovrà essere concordato con il Comune. Il contenuto di detto piano particolareggiato dovrà essere conforme alle disposizioni contenute nell'art. 9 della sopracitata legge n. 71/78.

Art. 5

Il Comune dovrà fornire all'atto dell'incarico al progettista i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2000 relativamente all'abitato esistente, comprese le frazioni, e alle zone di espansione, a scala 1:10000 per tutto il territorio comunale.

Contestualmente alla consegna della cartografia, il Comune fornirà, altresì, al progettista, i dati demografici, i progetti di opere pubbliche in corso di elaborazione o in programma che interessino il territorio comunale nonchè ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto nella elaborazione del piano.

Art. 6

Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed assoluta del Comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie per un miglioramento delle previsioni urbanistiche.

Art. 7

Il P.R.G., il regolamento edilizio e il piano particolareggiato di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 sono redatti in osservanza alle disposizioni legislative vigenti sia statali che regionali.

Art. 8

Nella formazione del piano dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei DD.MM. 1 aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444.

Tutte le aree da destinare ad attrezzature o pubblici servizi devono essere enucleate in tutte le zone territoriali omogenee previste nel piano. Esse riguardano aree libere o aree interessate da costruzioni che per imprescindibili esigenze urbanistiche sono soggette a demolizione.

Il progettista sulla base della cartografia fornita dal Comune accetterà con apposito verbale unitamente all'Ufficio tecnico comunale, lo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature e a servizi pubblici.

Eventuale divergenza tra lo stato di fatto e gli atti progettuali relativi alle attrezzature e ai servizi pubblici sopradetti, costituisce causa insanabile di inadempienza contrattuale.

Art. 9

Dimensionamento del piano.

Il P.R.G. deve essere dimensionato per un ventennio. Il fabbisogno di aree residenziali, produttive ecc. va determinato in rapporto alla popolazione residente prevedibile nell'arco sopraindicato, da calcolare sulla base dei dati ISTAT più recenti.

Per la popolazione fluttuante va condotta una indagine presso gli Enti provinciali per il turismo, diretta ad accertare le punte medesime riscontrate nell'ultimo triennio.

In ogni caso ai fini del dimensionamento dovrà tenersi conto della possibilità concreta del recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 10

Elenco degli elaborati costituenti il P.R.G.

Gli elaborati da presentare almeno devono essere i seguenti:

a) relazione preliminare sulle scelte urbanistiche fondamentali e sugli indirizzi che sono stati assunti per la redazione del piano;

b) relazione generale analitica dello stato di fatto riferito al patrimonio edilizio, alla popolazione residente, ai servizi ed attrezzature di interesse generale, all'ambiente fisico, alla storia, all'economia, traffico e comunicazioni;

c) relazione sui principali problemi conseguenziali all'analisi dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzione dei problemi riferiti ad un ventennio;

d) relazione illustrativa generale del progetto di piano e dei criteri adottati per le più importanti sistemazioni anche nell'osservanza dei piani territoriali di coordinamento e dei piani regolatori per le aree di sviluppo industriale;

e) programma e fasi di attuazione con particolare riferimento alle priorità per i piani urbanistici esecutivi e le opere di pubblico interesse;

f) relazione geologica delle zone soggette a pianificazione con annessa planimetria;

g) schema regionale con l'indicazione della posizione e della importanza del comune in rapporto ai centri di più diretto interesse;

h) planimetria a scala non inferiore 1:10.000 di tutto il territorio comunale con indicazione dello stato di fatto, ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica;

i) planimetria dello stato di fatto del centro abitato e delle frazioni a scala 1:2000 ottenuta da restituzione aerofotogrammetrica, con l'indicazione degli edifici pubblici, manufatti industriali, aree demaniali, immobili soggetti a tutela monumentale o paesaggistica, zone sottoposte a vincolo di natura diversa e altri elementi di particolare interesse urbanistico;

l) planimetria a scala non inferiore a 1:10.000 contenente:

- la suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

- la indicazione delle aree destinate a formare spazi di uso pubblico ovvero soggette a speciali prescrizioni;

- la ubicazione delle sedi degli uffici pubblici o di uso pubblico nonchè delle opere e degli impianti di interesse generale;

- indicazione della rete stradale principale e delle altre vie di comunicazione (ferroviarie, portuali, aeroportuali, ecc.);

- delimitazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457;

m) planimetria a scala 1:2000 del centro abitato, delle frazioni e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produttive, ecc.) contenente gli elementi di cui alla precedente lettera l);

n) norme di attuazione urbanistico - edilizie che precisino inequivocabilmente le destinazioni di zona e i relativi indici di utilizzazione, poichè gli eventuali vincoli da porre;

o) planimetria alle scale di cui alla lettera l) ed m) contenente la visualizzazione delle osservazioni, corredata da relazione con le proposte dei progettisti in merito alle osservazioni medesime.

Oltre al piano regolatore generale, il progettista è tenuto a redigere il regolamento edilizio in conformità ai contenuti dell'art. 33 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè il piano particolareggiato cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71.

Gli elaborati del piano particolareggiato sono:

a) planimetria delle previsioni del piano regolatore generale a scala 1:2000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

b) planimetria del piano particolareggiato a scala 1:2000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possono rilevare i seguenti elementi:

- le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità sosta e parcheggi con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto).

Gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena etc.) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuna di essi;

- gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

- i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale, etc.) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;

- la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e la eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;

c) norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

d) grafici in una scala non inferiore a 1:200 indicanti:

- i profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali o le piazze;

- le sezioni tipo delle sedi stradali;

- i tipi di alberatura da adottare in determinate località.

e) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

f) i progetti di massima a scala opportuna della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

g) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

h) quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;

i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;

l) planimetria alla scala 1:2000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni ed osservazioni stesse.

Tutti gli elaborati relativi al piano regolatore generale, al piano particolareggiato nonchè al regolamento edilizio devono essere prodotti in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce l'originale e quattro in carta semplice.

Tutti gli elaborati costituenti copie devono essere vidimati in ogni foglio e contenere l'attestazione da parte del Sindaco e del Segretario comunale della conformità all'originale.

Sia sull'originale che sulle copie devono essere riportati a cura del Segretario comunale gli estremi della deliberazione consiliare con la quale viene adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.

Art. 11

L'incarico procede in conformità alle vigenti disposizioni legislative regolanti la materia.

L'onorario e le spese sono determinati in base ai parametri suggeriti dal ministero dei LL.PP. con circolare n. 22/SEG/V del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli articoli 5, 8, 9, tabelle A e B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal ministero dei LL.PP. con la circolare sopra citata.

Le competenze tecniche sono fissate in L. .....................

(diconsi lire .......................................................................).

Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.

Le competenze tecniche sopra citate sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.

Art. 12

Il compenso spettante per la redazione del regolamento edilizio è fissato forfettariamente nella seguente misura:

a) comuni con popolazione sino a 50.000 abitanti L. 500.000, (diconsi lire cinquecentomila);

b) comuni con popolazione da 50001 a 100.000 abitanti lire 750.000 (diconsi lire settecentocinquantamila);

c) comuni con popolazione oltre i 100.000 abitanti L. 1.000.000 (diconsi lire unmilione).

Detto compenso verrà corrisposto dopo le eventuali introduzioni delle modifiche disposte con il decreto approvativo.

Art. 13

Il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e il regolamento edilizio devono essere presentati al comune entro cinque mesi dalla comunicazione dell'avvenuto riscontro di legittimità della delibera consiliare di incarico da parte della commissione provinciale di controllo da effettuarsi da parte del comune nel termine di giorni 5 dalla data di ricezione del visto dell'Autorità tutoria a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 5 del presente disciplinare, se posteriore alle determinazioni dalla commissione provinciale di controllo. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dall'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 14

Fa parte dell'incarico ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio della pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.

Il progettista è tenuto, altresì, dopo l'approvazione definitiva del piano da apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.

Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che restano di proprietà del Comune, unitamente ai controlucidi costituenti la stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.

Art. 15

Le modalità di pagamento delle competenze tecniche sono le seguenti:

a) corresponsione delle somme relative alle spese tecniche, all'atto del conferimento dell'incarico;

b) il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 10 del presente disciplinare;

c) il 40% dell'onorario da corrispondere dopo l'adozione da parte del consiglio comunale;

d) il restante 20% da corrispondere dopo l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al secondo comma dell'art. 14.

Per ogni giorno di ritardo della consegna degli elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari all'1 per mille (uno per mille) sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 11. Ove il ritardo della consegna degli elaborati di cui all'art. 10 del presente disciplinare, sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute.

La penale di cui al precedente comma si applica altresì nei casi di ritardo previsti dagli artt. 3, 13 e 14 del presente disciplinare.

Art. 16

Il progettista dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici salvo i casi di espressa autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 17

Il progettista si impegna, altresì, a non esercitare la professione nel comune interessato dalla redazione del piano regolatore generale e, specificatamente, a non predisporre piani di lottizzazione o progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore generale.

Art. 18

Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il visto della commissione provinciale di controllo della delibera consiliare con la quale viene affidato l'incarico ed approvato il disciplinare relativo.

Il progettista

Il sindaco

Visto per l'autenticità delle superiori firme

Il segretario comunale

Visto: FASINO

Allegato

DISCIPLINARE D'INCARICO - TIPO PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO AI SENSI DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1978, n. 71

NEL COMUNE DI .......................

Art. 1

Il Comune di

nella persona del Sindaco

con il presente atto d'incarico (1) al

(Architetto o Ingegnere) iscritto all'albo professionale di

di redigere il progetto di piano regolatore particolareggiato per le zone indicate nell'allegato stralcio planimetrico dello strumento urbanistico generale vigente presso il Comune.

Il suddetto progettista svolgerà l'incarico in conformità alle direttive del Comune circa i criteri per la compilazione del progetto di piano.

(1) N.B. - Fermo restando il compenso per le competenze tecniche di cui all'art. 9 del presente disciplinare, il Comune può affidare l'incarico di progettazione ad un gruppo di urbanisti costituito da almeno 3 (tre) professionisti i quali sono tenuti a designare il proprio rappresentante a mezzo di procura.

Art. 2

Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista elegge domicilio presso la propria abitazione sita in .....................

Art. 3

Il progettista dovrà presentare nel termine di mesi due uno studio di massima del piano particolareggiato sul quale l'Amministrazione comunale dovrà dare il preliminare benestare entro un mese; inoltre lo stesso si obbliga entro il termine di giorni 15 ad introdurre nel progetto di piano tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dal Consiglio comunale all'atto dell'adozione dello stesso purchè le modifiche anzidette non risultino in contrasto con le disposizioni legislative in vigore.

Il progettista è tenuto altresì a visualizzare le osservazioni e le opposizioni in apposite planimetrie di cui all'art. 8 del presente disciplinare nonchè una relazione sulle medesime entro il termine massimo di giorni 15.

Art. 4

Il comune dovrà fornire all'atto dell'incarico al progettista, i rilievi aerofotogrammetrici a scala 1:2000 relativamente all'abitato esistente, comprese le frazioni e alle zone di espansione, a scala 1:10000 per tutto il territorio comunale. Contestualmente alla consegna della cartografia, il comune fornirà altresì al progettista, i dati demografici, i progetti di opere pubbliche in corso di elaborazione o in programma che interessino le zone da particolareggiare nonchè ogni elemento utile discendente da leggi o da regolamenti perchè se ne possa tenere conto nell'elaborazione del piano.

Art. 5

Il progetto di piano resterà di proprietà piena ed assoluta del comune il quale nei modi e forme di legge potrà nel tempo introdurvi varianti e modifiche che siano ritenute necessarie.

Art. 6

Il piano regolatore particolareggiato deve rispettare tutte le disposizioni delle leggi statali e regionali vigenti.

Nella formazione del piano regolatore particolareggiato dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nel D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

La progettazione deve essere approfondita, sino alla individuazione degli isolati, così come definiti dall'art. 10 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Art. 7

Il piano regolatore particolareggiato, redatto a norma della vigente legislazione urbanistica, dovrà sviluppare le direttive ed i criteri tecnici stabiliti dallo strumento urbanistico generale di cui costituisce l'attuazione, e dovrà contenere i seguenti elementi:

a) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili, con la indicazione dei principali dati altimetrici nonchè degli allineamenti;

b) gli spazi di sosta e di parcheggio;

c) la progettazione di massima della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

d) gli spazi per le attrezzature di interesse pubblico;

e) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia;

f) la suddivisione delle aree in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti;

g) gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o vincolare;

h) le norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

i) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano.

Art. 8

Elenco degli elaborati costituenti il piano regolatore particolareggiato.

Gli elaborati da presentare almeno devono essere i seguenti:

a) planimetria delle previsioni del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione a scala 1:2000 relativa alle zone oggetto del piano particolareggiato, estese anche ai tratti adiacenti in modo che risultino le connessioni con le altre parti del piano stesso;

b) planimetria del piano particolareggiato a scala 1:2000 disegnata sulla mappa catastale dalla quale si possano rilevare i seguenti elementi:

- le strade carrabili e pedonali ed altri spazi riservati alla viabilità (sosta e parcheggi) con precisazione degli allineamenti e delle principali quote rosse (altimetria di progetto);

- gli spazi riservati ad edifici ed impianti pubblici esistenti e di programma (uffici pubblici, chiese, scuole, mercati, caserme, impianti sportivi, giardini pubblici, edifici di carattere ricreativo culturale, edifici di assistenza e di cura, bagni pubblici, case di pena etc.) con la precisa delimitazione e destinazione di ciascuna di essi;

- gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

- i beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli o particolari servitù (edifici monumentali, zone archeologiche, giardini e parchi privati, zone di rispetto assoluto o parziale etc.) con la precisa individuazione di ciascuno di essi;

- la suddivisione delle aree fabbricabili in isolati e lo schema planivolumetrico degli edifici previsti e la eventuale indicazione dei comparti di immobili da ricostituire in unità edilizie;

c) norme tecniche di attuazione e le eventuali prescrizioni speciali;

d) grafici in una scala non inferiore a 1:200 indicanti:

- profili regolatori (altimetrici) dell'edilizia lungo le vie principali e le piazze;

- le sezioni tipo delle sedi stradali;

- i tipi di alberatura da adottare in determinate località;

e) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

f) i progetti di massima a scala opportuna, della rete fognante, idrica, telefonica, del gas ove esiste, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonchè di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento;

g) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

h) Quant'altro occorra per consentire la corretta e completa interpretazione del piano;

i) relazione illustrativa dei criteri di impostazione del piano, delle esigenze che lo determinano e della gradualità secondo la quale si prevede di sviluppare sia le opere che gli interventi consentiti dalle leggi urbanistiche per l'attuazione del piano;

l) planimetria alla scala 1:2000 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni ed osservazioni stesse.

I piani particolareggiati relativi ai centri storici, agli agglomerati di antica o recente formazione contraddistinti da valori storici, urbanistici, artistici ed ambientali, nonchè i piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti i centri storici devono essere redatti secondo le finalità previste dall'art. 2 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70.

Il piano sarà redatto sulla base di rilievi particolareggiati di ogni singolo edificio e di ogni elemento che presenti pregi architettonici o artistici, nonchè su rilevamenti socio-economici; a tal fine si procederà al preliminare censimento degli edifici costituenti l'antica struttura, articolato come segue per ogni unità edilizia:

Rilievo fotografico; rilievo del piano terreno e della sezione tipologica con l'indicazione delle soprastrutture; analisi delle condizioni igieniche generali; condizioni statiche e di conservazione; stato della proprietà e destinazione d'uso dei vari piani; individuazione e documentazione dei valori architettonici, ambientali e monumentali.

Gli elaborati del piano da presentare almeno devono essere i seguenti:

a) relazione illustrativa dei criteri di impostazione;

b) planimetria generale della struttura edilizia al piano terra in scala 1:200;

c) planimetrie varie, in scala 1:500, con le seguenti indicazioni: condizioni d'uso al p.t., valori ambientali architettonici e monumentali, consistenza volumetrica del numero dei piani utili, soprastrutture, condizioni igieniche, condizioni statiche, stato della proprietà e condizioni di occupazione;

d) planimetria, in scala 1:500, riassuntiva dei vari parametri di analisi;

e) norme di attuazione con l'indicazione degli interventi ammissibili per ogni tipo di unità edilizia;

f) progetti - tipo di riferimento relativi alle varie tipologie edilizie per gli interventi ammissibili, in scala 1:200;

g) calcolo di massima della popolazione prevedibile in funzione della ottimazione degli indici di affollamento e dell'ambito di ristrutturazione degli alloggi;

h) previsione delle attrezzature compatibili con la popolazione insediabile e delle attrezzature di livello urbano compatibili con la struttura antica;

i) indicazione delle attività non compatibili con la struttura antica, delle quali va previsto lo spostamento;

l) eventuale indicazione di comparti di immobili da ricostruire in unità edilizie;

m) la previsione di massima delle spese necessarie per l'attuazione del piano;

n) piano particellare di esproprio ed elenchi degli immobili da espropriare;

o) planimetria alla scala 1:500 contenente la visualizzazione delle opposizioni ed osservazioni corredata da relazione con le proposte del progettista in merito alle opposizioni ed osservazioni stesse.

Tutti gli elaborati di cui alle precedenti lettere devono essere presentati in cinque esemplari di cui uno in bollo che ne costituisce l'originale e quattro in carta semplice vidimati in ogni foglio e contenenti in calce l'attestazione della conformità all'originale da parte del sindaco e da parte del segretario comunale. Sia sull'originale che sugli esemplari in carta semplice devono essere riportati a cura del segretario comunale gli estremi della deliberazione consiliare con la quale è stato adottato l'atto per il quale si chiede l'approvazione.

Art. 9

L'incarico procede in conformità alle vigenti disposizioni legislative regolanti la materia.

L'onorario e le spese sono determinati in base ai parametri suggeriti dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 22/SEG/V, del 10 febbraio 1976 e precisamente dagli articoli 8, 9, tabella B della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche adottata dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti con gli aggiornamenti proposti dal Ministero dei lavori pubblici con la circolare sopra citata.

Le competenze tecniche sono fissate in L. .....................

(diconsi lire .......................................................................).

Esse comprendono le spese tutte, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento dell'incarico sino all'approvazione del piano, comprese quelle relative alla stipula del presente disciplinare.

Le competenze tecniche sopracitate sono onnicomprensive e vengono considerate remunerative a tutti gli effetti e non sono suscettibili di modifiche per alcuna ragione e, pertanto, il progettista dichiara di accettarle e si impegna di nulla pretendere oltre tale somma.

Art. 10

Il piano particolareggiato deve essere presentato al comune entro cinque mesi dalla comunicazione dell'avvenuto riscontro di legittimità della delibera consiliare di incarico da parte della commissione provinciale di controllo da effettuarsi da parte del comune nel termine di gg. 5 dalla data di ricezione del visto dell'Autorità tutoria a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o dalla data di consegna della cartografia e degli elementi indicati nell'art. 4 del presente disciplinare se posteriore alle determinazioni della commissione provinciale di controllo. Nel termine di cinque mesi non va computato quello assegnato al comune dell'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 11

Fa parte dell'incarico ed i relativi oneri si intendono compresi nel compenso, la collaborazione tecnica durante il periodo istruttorio dalla pubblicazione del piano fino alla sua approvazione.

Il progettista è tenuto altresì dopo l'approvazione definitiva del piano ad apportare allo stesso tutte le modifiche discendenti dal decreto di approvazione del piano nel termine di mesi due.

Dette modifiche saranno apportate sui controlucidi che restano di proprietà del comune, unitamente ai controlucidi costituenti la stesura originaria del piano adottato dal consiglio comunale.

Art. 12

Le modalità di pagamento delle competenze sono le seguenti:

a) corresponsione delle somme relative alle spese tecniche, all'atto del conferimento dell'incarico;

b) il 40% dell'onorario da corrispondere all'atto della presentazione degli elaborati tutti previsti dall'art. 8 del presente disciplinare;

c) il 40% dell'onorario da corrispondere dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale;

d) il restante 20% da corrispondere dopo l'approvazione del piano e, comunque, dopo l'eventuale visualizzazione delle modifiche di cui al 2° comma dell'art. 11.

Per ogni giorno di ritardo della consegna degli elaborati da parte del professionista è stabilita una penale pari all'1%o (uno per mille) sull'importo complessivo delle competenze di cui all'art. 9.

Ove il ritardo della consegna degli elaborati di cui all'art. 8 del presente disciplinare, sia superiore a mesi due e mezzo, l'incarico si intende revocato e il professionista è tenuto a rimborsare le somme ricevute.

La penale di cui al precedente comma si applica altresì nei casi di ritardo previsti dagli articoli 3, 10 e 11 del presente disciplinare.

Art. 13

Il progettista dichiara di non avere rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni dello Stato, della Regione Siciliana, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici, salvo i casi di espressa autorizzazione ai sensi della legislazione vigente.

Art. 14

Il progettista si impegna altresì a non esercitare la professione nel comune interessato limitatamente alla zona d'intervento del piano particolareggiato e specificatamente a non predisporre progetti edilizi sino all'approvazione del piano regolatore particolareggiato.

Art. 15

Il presente disciplinare è immediatamente impegnativo per il progettista mentre diverrà impegnativo per il comune dopo il visto della commissione provinciale di controllo della delibera consiliare con la quale viene affidato l'incarico ed approvato i disciplinare relativo.

Il progettista

Il sindaco

Visto per l'autenticità delle superiori firme

Il segretario comunale

Visto: FASINO