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ASSESSORATO

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 25 gennaio 1999

G.U.R.S. 20 marzo 1999, n. 13

Determinazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate dalle imprese e dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Vista la legge regionale n. 39 del 18 maggio 1977;

Vista la legge regionale n. 78 del 4 agosto 1980;

Vista la legge n. 615 del 13 luglio 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 15 aprile 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 24 maggio 1988;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 21 luglio 1989;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1991;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, lett. f), del D.P.R. n. 203/88, è competenza della Regione l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevamento degli inquinamenti atmosferici;

Considerato di dovere uniformare su tutto il territorio regionale le relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera al fine di ottimizzare la rappresentatività e l'accuratezza nei rilevamenti delle emissioni medesime ed agevolare le scelte decisionali in sede di valutazione dei risultati;

Considerato, altresì, che la rappresentatività del dato analitico è presupposto fondamentale al fine dell'attività di vigilanza e controllo, nonché dell'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 203/88;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990, all'effettuazione delle misure alle emissioni in atmosfera provvedono le imprese secondo le scadenze fissate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

Visto l'art. 9 del D.P.R. n. 203/88 per cui l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare all'interno degli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle emissioni;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'individuazione dei contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera effettuate nell'ambito della Regione Siciliana sia dalle imprese che dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo, nonché delle condizioni e modalità con cui viene effettuato il campionamento, delle metodiche ed esposizione dei risultati analitici;

Ritenuto, inoltre, di dovere integrare con le disposizioni relative alla presentazione delle relazioni di analisi delle emissioni in atmosfera le autorizzazioni ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del D.P.R. n. 203/88 già rilasciate da questo Assessorato alla data di pubblicazione del presente decreto;

Per quanto sopra espresso;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lett. f), del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988, sono così fissati, nell'ambito della Regione Siciliana i contenuti delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera, effettuate sia dalle imprese in conformità all'art. 4 del D.M. 12 luglio 1990, che dagli enti ed organi preposti all'attività di controllo:

Contenuti della relazione

1) ragione sociale della ditta;

2) luogo e indirizzo della sede e dello stabilimento;

3) esatta identificazione del punto di emissione controllato (riferirsi ove indicato esclusivamente alla denominazione riportata nel decreto di autorizzazione);

4) tipo di impianto;

5) frequenza di emissione (nelle 24 ore);

6) durata di emissione (h/g);

7) descrizione della sorgente di emissione, fase di processo e sue caratteristiche con i seguenti parametri essenziali:

a) altezza del camino da quota terra (altezza geometrica in m);

b) altezza del punto di prelievo (m);

c) sezione del camino al punto di prelievo (m 2) e sua forma geometrica;

d) descrizione dell'eventuale impianto di abbattimento;

e) direzione del flusso al punto di campionamento;

f) temperatura (in °C) e pressione (se possibile in kPa) al punto di prelievo;

g) densità effettiva (di norma in g/l oppure kg/m3);

h) umidità (H2O kg/Nm3) o frazione molare;

i) velocità (m/s);

l) portata effettiva (m3/h);

m) portata normalizzata umida (Nm3/h) (condizioni di normalizzazione 0°C, 101,3 kPa);

n) portata normalizzata secca (Nm3/h) (condizioni di normalizzazione 0°C, 101,3 kPa);

o) portata normalizzata secca corretta per l'O2 di riferimento se previsto (Nm3/h rif. % di O2) (condizioni di normalizzazione O°C, 101,3 kPa);

8) data delle operazioni di rilevazione (giorno, mese ed anno);

9) periodo di osservazione (ora di inizio e ora di fine);

10) durata del campionamento per ogni singolo parametro da valutare (ora di inizio e ora di fine);

11) condizioni di marcia dell'impianto con le materie prime utilizzate nonché il carico dell'impianto al quale la caratterizzazione viene eseguita espressa in percentuale (%).

Per carico di impianto si intende la percentuale di produzione in cui l'impianto marcia rispetto alla sua potenzialità (manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988).

Per potenzialità di impianto si intende la quantità massima di prodotto che si può ottenere nelle condizioni di esercizio spinte al massimo (manuale UNICHIM n. 151, edizione 1988).

Il parametro risulta indispensabile alla luce di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1990, punto 5, allegato 4, che stabilisce che alle misure di emissione effettuate sia con metodi discontinui che con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzare lo stato di funzionamento, ai fini di una corretta interpretazione dei dati (ad esempio produzione di vapore, carico di impianto, assorbimento elettrico dei filtri di captazione, ecc.) oltre che essere previsto espressamente nella presentazione dei risultati (manuale UNICHIM n. 158, edizione 1998);

12) metodica di campionamento (riferimento al metodo ufficiale);

13) metodica di analisi (riferimento al metodo ufficiale);

14) il risultato analitico deve espressamente riportare:

- il nome del parametro determinato nonché il modo in cui viene espresso;

- il valore di concentrazione con l'unità di misura (mg/Nm3) e le eventuali condizioni di riferimento;

- il valore di flusso di massa con l'unità di misura (Kg/h) se necessario;

15) osservazioni (al fine di commentare le eventuali particolarità rilevate nel corso delle prove);

16) la valutazione finale sulle emissioni oggetto del controllo.

Art. 2

Le autorizzazioni, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del D.P.R. n. 203/88, già rilasciate da questo Assessorato in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto, sono integrate, nella parte relativa all'effettuazione delle analisi, con le disposizioni contenute al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 25 gennaio 1999.

LO GIUDICE